venerdì 31 maggio 2013

L'ESCLUSIVA di ZONA CC 1743 diritto di esclusiva

 

CC 1743 diritto di esclusiva

il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.(ART 1567 CC E SEGUENTI)




Gli addetti ai lavori ben sanno che l'esclusiva costituisce un fatto naturale del contratto di agenzia e pertanto può essere derogato.
 Infatti,  se sul contratto o mandato non vi è alcun riferimento alla esclusiva, il contratto si intende con esclusiva, mentre se  viene categoricamente esclusa, allora la mandante può inserire nella zona dell'agente quanti venditori vuole.

Stranamente la deroga è sempre a favore delle mandanti, mai dell'agente, anche se la proponente si riserva il diritto di inserire più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nello stesso tempo esclude sempre e categoricamente che l'agente possa rappresentare più ditte in concorrenza tra di loro.

Questa anomalia rappresenta un vero e proprio vizio, una coercizione, una vessazione a carico della parte più debole che è appunto l'agente. 

Occorre dire basta a queste prevaricazioni, i Sindacati devono prendere atto che con questi sistemi  si sta minando la sopravvivenza economica della categoria, occorre che gli Accordi Economici prevedano assolutamente la reciprocità di tutte le clausole vessatorie che le mandanti vogliono imporre.


Gianni Di Pietro