lunedì 31 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” RAPPORTINI VISITE " n°10

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” Rapportini Visite" n° 10

 Nuova Rubrica

Le Perle nei mandati

Perla 9  

Rapportini Visite  

"Fra le informazioni inviate alla nostra Organizzazione Commerciale, deve essere compresa la trasmissione, giorno per giorno, oltre che degli ordini rilevati o ricevuti, di un rapporto riepilogativo delle visite effettuate e delle notizie raccolte sull’andamento delle singole Aziende e su quello degli affari in genere della Vs. zona per il ramo oggettodella presente.

Ogni singolo cliente della Vs. zona dovrà essere visitato ogni 15-20 gg . All’inizio di ogni rapporto verrà compilata una scheda informativa obbligatoria sul cliente seguitando poi, nel corso dei rapporti stessi ad assumere periodiche informazioni sui clienti abituali onde controllarne la solvibilità nonché assicurare la correttezza di svolgimento delle forniture. L’osservanza di queste norme è della massima importanza, costituendo il ricevimento, giorno per giorno, delle ordinazioni e del rapporto riepilogativo, necessità assoluta per il regolare funzionamento della nostra Organizzazione Commerciale.

L’inosservanza a qualsiasi disposizione del presente paragrafo è soggetta alle sanzioni di cui al paragrafo 23.3."

 

 Questa chicca è stata inserita, non in un contratto da 

monomandatario, dove verrebbe catalogato come 

Vergognoso, ma in un contratto da plurimandatario.

Si chiede un rapportino giornaliero su tutte le visite effettuate 

e su cosa ogni cliente abbia detto o fatto. Si impone la visita 

quindicinale dei clienti, ribadendo l'importanza delle stesse. 

Ebbene, rasentiamo l'assurdo, neanche i dipendenti 

viaggiatori piazzisti, pagati a stipendio erano trattati in tale 

modo. 

Occorre ricordare che l'agente è un lavoratore autonomo e 

" ... esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Le istruzioni di cui all’art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività."

Ribadiamo che l'agente lavora quando vuole, come vuole e visita chi vuole nel principio della correttezza e buona fede. Se tutto ciò non va bene alla mandante, non ha che da cercarsene un altro liquidando all'agente ciò che gli compete. 

Non firmate simili corbellerie, avrete a pentirvene.

Giovanni Di Pietro

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INVIACI LE TUE PERLE A : perlemandati@giovannidipietro.it NON TUTTO IL MANDATO, MA SOLO LA PERLA.

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