domenica 17 marzo 2013

IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA

DISCUSSIONE APERTA

Il Recesso per giusta causa , permette alla mandante di chiudere il rapporto senza corrispondere all'altra parte, le indennità di fine rapporto. Allo stesso tempo permette all'agente di chiudere il rapporto rivendicando le indennità. (attenzione però, gli agenti, prima di fare cavolate è bene che si consultino con il sindacato o con un avvocato esperto).

La giusta causa presuppone che vi siano motivazioni o fatti che non permettono di proseguire il rapporto neanche provvisoriamente.

Il codice civile all'art 1751 ed anche la normativa europea, divide in maniera diversa la condizione per non concedere l'indennità sia che provenga dalla mandante sia dall'agente:

L` indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per una INADEMPIENZA imputabile all` agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;

- quando l` agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da CIRCOSTANZE ATTRIBUIBILI al preponente o da circostanze attribuibili all` agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell` attività;

L'impressione è che la normativa europea che ha ispirato il codice civile, sia più vicina e garantista dell'agente commerciale; infatti nella premessa della normativa vi è una dichiarazione d'intenti che manca completamente nel cc.:

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente

Infatti, nel caso di disdetta della mandante si parla di Inadempienza, “ Nel diritto italiano, l'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta “ nel secondo caso si parla esclusivamente di “ CIRCOSTANZE “ termine generico che lascia pensare che l'agente potrebbe impugnare il contratto anche per comportamenti non gravi.

Perchè queste due differenze? Perchè nel nostro sistema i giudici non sono propensi a simili distinguo?

Grazie anticipatamente per il contributo.

Giovanni Di Pietro