venerdì 18 gennaio 2013

LA BUONA FEDE (o la mala fede? )

                     la buona fede  nel contratto di agenzia

 
La buona fede comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta: cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si sta procurando ad altri o del fatto che si sta contravvenendo a delle regole o che le si sta nei fatti aggirandole.

“ Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, per cui i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione ma anche sulla correttezza.
La buona fede dunque corrisponde all'agire di un soggetto che non intende ledere nessuno, né ha un minimo sospetto che il suo comportamento possa essere lesivo.
buona fede soggettiva: ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui (per esempio, art. 1147: Possesso di buona fede)
buona fede oggettiva (o correttezza): è il generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti. Consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, affinché l'altro contraente possa adempiere correttamente.  WIKIPEDIA.

La buona fede è stata trattata per la prima volta nel rapporto di agenzia dalla direttiva europea 653/86 e successivamente recepita da nostro codice civile e ripresa poi dagli AA.EE.CC. sostituendo la vecchia formula “ il buon padre di famiglia”.
Certo è che doveva trattarsi di un Padre padrone, visto che i mandati di agenzia, quelli sottoscritti tra ditta mandante ed agente, prevedevano esclusivamente doveri verso il padre (Mandante) senza alcun richiamo o riferimento ai diritti dell'agente.
Con la nuova formulazione le cose non sono di certo cambiate, la Buona Fede , prevista dalle Norme, si trasforma costantemente in Malafede nei contratti di agenzia, malafede che si evince in ogni articolo della maggior parte dei contratti di agenzia,
  


  •       Obbligare l'agente a rappresentare la mandante in esclusiva e nel contempo non concedere l'esclusiva di zona E' MALAFEDE.
  •       Obbligare l'agente plurimandatario a chiedere il permesso di rappresentare altre aziende pur non in concorrenza E' MALAFEDE
  •       Restringere la zona, diminuire le provvigioni, eliminare dei clienti per trasformarli           in direzionali ad insindacabile giudizio della mandante E' MALAFEDE anche da parte dei sindacati che hanno permesso tutto ciò.
  •      Inserire sul mandato il Patto di non Concorrenza ai sensi dell'art. 1751 bis c.c. con                la clausola ” si riserva al momento  della disdetta se avvalersi o meno del patto di non  concorrenza”,     E' MALAFEDE.
  •         Inserire sul mandato la clausola che durante il periodo di preavviso viene meno il            diritto di esclusiva e la mandante può nominare nella zona che era di esclusiva, altri           agenti E' MALAFEDE.
  •       Affidare l'incarico di tentata vendita a persone che in realtà svolgono il lavoro di viaggiatori piazzisti, o dipendenti, con furgone della mandante, E' MALAFEDE.
  •       Addebitare o ridurre le provvigioni all'agente per eventuali sconti extra E' MALAFEDE,( l'agente propone l'ordine, se alla mandante non va bene quanto pattuito con l'agente può rifiutare la proposta d'ordine.)
  •     Assegnare target trimestrali o mensili con la clausola risolutiva espressa E' MALAFEDE.
  •    Assegnare target annuali irraggiungibili (come sempre) con la clausola risolutiva espressa E' MALAFEDE.
  •    Affidare un mandato di procacciatore di affari con le clausole del contratto di agenzia, E' MALAFEDE
  •    Affidare un mandato di un prodotto e poi creare una commerciale con un altro marchio per affidare ad altri agenti la vendita degli stessi prodotti E' MALAFEDE.
  •    Pagare le provvigioni solo quando il cliente ha finito di pagare la fornitura E' MALAFEDE
  •    Inserire clausole risolutive espresse che prevedono la disdetta del mandato per colpa dell'agente se gli insoluti superano il 2% del fatturato, ( in un contesto economico che supera il 50%) E' MALAFEDE.
  •    Inserire  sul mandato  qualunque clausola risolutiva espressa che non sia direttamente riconducibile a comportamenti negativi dell'agente, E' MALAFEDE

Queste sono solo alcune delle clausole in malafede che le mandanti ci propinano sui contratti.
Pensare che il rapporto di agenzia sia un rapporto di natura privatistica, non subordinata, che il rapporto è in concreto tra due imprese e che quindi ci si potrebbe rifiutare di sottoscrivere il mandato, significa mancare di buon senso ed essere in malafede.
Non vi sono agenti in grado di confutare i mandati, vi sono solo ditte meno importanti alle quali l'agente, professionalmente preparato ed economicamente indipendente, può rifiutarsi di firmarli. La maggioranza degli agenti subisce passivamente tutte le angherie per necessità.
Buonafede e malafede sono raramente considerati anche al momento della citazione in giudizio della mandante, mentre dovrebbe costituire sempre un preludio del ricorso, evincere, arguire, prospettare che la mandante, fin dall'inizio del rapporto era in malafede.

 Gianni Di Pietro