mercoledì 21 aprile 2010

Riflessioni su Codice Civile norme Europee ed AA.EE.CC.

PRIMA PARTE

Mi sono cimentato in alcune considerazioni prendendo spunto tra i vari dettati codicistici, normativi e contrattuali e sono sempre più convinto che la strada europea sia la migliore per la tutela della categoria. Ovviamente le mie considerazioni non hanno nulla di tecnico, ma sono solo spunti politici e considerazioni sugli aspetti normativi che influenzano la condizione degli agenti.

CHI E' AGENTE DI COMMERCIO

C C 1742 stabilisce a chiare lettere , chi è l'agente di commercio,

e' agente di commercio chi è incaricato stabilmente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata “

AEC art 1 prevede invece che sono considerati agenti

“ chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione del contratto, in una determinata zona , e senza obbligo di orario, lavoro, ed itinerari predeterminati. L'AEC trova applicazione anche per chi i è incaricato della tentata vendita. A condizione che vengano rispettati l'autonomia e l'indipendenza senza

obbligo di orario ed itinerari.”


Considerazione


Il cc e la normativa europea non fanno alcun riferimento alla autonomia, in quanto è insito nell'attività stessa, professionista o piccolo imprenditore, non può essere soggetto a orari o itinerari , allo stesso tempo non possono essere considerati agenti quelli che svolgono l'attività di tentata vendita in quanto in contrasto proprio con l'autonomia. Chi fa tentata vendita è quasi sempre colui che rifornisce il negoziante di prodotti, vedi mozzarelle, gelati, patatine, latte, ed altro ancora , il quale non può esimersi dall'iniziare ad una predeterminata ora e dal passare quotidianamente dal rivenditore ed ecco che l’autonomia viene meno.

Nelle fasi ispettive le mandanti hanno sempre asserito per giustificare la presenza in sede dell'agente, alle 4 o 5 del mattino che tale presenza è una scelta dell'agente. E qualcuno ci ha anche creduto.


domenica 18 aprile 2010