mercoledì 31 dicembre 2014

I Rischi delle Società di Agenzia

Ritorno sull'argomento già trattato alcuni anni fa.                 (e' gradito un commento)


Molti colleghi mi chiedono se l'agente  persona fisica e quello sotto forma di  società hanno gli stessi diritti.
In termini astratti sicuramente si,
 ma nella pratica la  risposta è : NO
Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.
Quando si comincia  a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale  è  quella di trasformare l'agenzia in società  spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. Di solito si procede a formare una società  di persona, SNC; SAS,  con la propria moglie, o con i figli, od anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di comunicare i rischi che una siffatta trasformazione può comportare.

In genere il contratto di agenzia è  un negozio giuridico fondato su l' " intuitu persone ", ovvero è basato sulla fiducia personale. Sarebbe sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell'agente e senza il riconoscimento di alcuna indennità.
Ma andiamo per gradi ed analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe  se:

1) si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante continua il rapporto e fa sottoscrivere un nuovo mandato intestato alla società, ciò potrebbe provocare la perdita di tutto il pregresso rapporto con relativa perdita delle indennità fino ad allora maturate.

2) una società di agenzia modificasse il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le stesse situazioni previste al punto 1) lettera a) e b)

3) uno dei soci dell'agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l'età pensionabile.
a) questo è l'aspetto più subdolo, a differenza dell'agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previste dagli arte. 10 e 12 degli AA.EE.CC., Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ho visto colleghi dover rinunciare a centomila euro di indennità che avevano già considerato di loro proprietà.

4) la mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA, non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.

5) si dovesse instaurare un  Contenzioso e relativa vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) foro competente non è più quello del luogo di residenza dell'agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti avendo necessità di nominare due legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere  tempi processuali notevolmente più lunghi considerato che la materia lavoro gode di una corsia preferenziale.
c) l'eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerose trasferimenti.

Quesi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione nel momenti di effettuare qualsiasi modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per determinare la convenienza o meno delle variazioni , è bene rivolgersi al sindacato che può valutare e suggerire eventuali soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.

Giovanni Di Pietro

lunedì 15 dicembre 2014

Il Nuovo Mandato


E' sufficiente scorrere qualsiasi quotidiano, o aprire una pagina web dedicata al lavoro, che appaiono migliaia di offerte di agenzia., migliaia di aziende che cercano venditori.
Queste ricerche sono collocate nelle pagine di " offerta Lavoro" in realtà dovrebbero essere inserite in quelle di
 " ricerca lavoro"  in quanto è l'agente che dà lavoro alla mandante e non il contrario.
Al di là dell'aspetto di chi dà e di chi offre, non è certamente facile districarsi in questa giungla di ricerca agenti.
Oggi più di ieri, iniziare il rapporto con una nuova mandante è rischiosissimo. La crisi economica ha acuito la volatilità delle aziende, liquidazioni, concordati, fallimenti, continui, mettono in serio pericolo l'attività dell'agente sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto dell'immagine. 
Il venditore, quasi sempre, nella trattativa con il cliente, ci mette la sua faccia, la sua reputazione, la sua professionalità.
Il cliente, quello affezionato, lo è diventato dopo anni di rapporto, ha misurato la serietà, la capacità, la professionalità, , la sincerità dell'agente, e solo allora decide di concedere la sua fiducia, fiducia che  lo porta ad accettare senza troppi preamboli, le proposte fatte dal l'agente, ad inserire nuovi prodotti e nuove aziende, non perché ne ha necessità o ha deciso di cambiare fornitore, lo fa solo perché ormai ha fiducia in quel venditore che non gli ha mai dato bidoni e lo ha sempre consigliato al meglio.
 A questo punto è sufficeinte un nonnulla, il solo aver presentato per seria una azienda che poi si è dimostrata poco corretta, fa sì che questa fiducia venga meno e l'agente perde quel feeling quella stima da parte del cliente che non riuscirà più a ricostruirlo con un danno notevole per lui ma anche per le altre aziende rappresentate.
Non è più il tempo, se lo è mai stato, di prendere le aziende con il solo scopo di cercare di recuperare il fatturato perso con le altre aziende, occorre analizzare una serie di valori, di aspetti che 'possano rassicurarci sull'effettivo valore e convenienza della nuova azienda.
Spesso il rimedio (prendere una nuova azienda per recuperare il fatturato) se fatto con supericialità, è peggio del danno.
Non è certamente facile verificare da subito la convenienza della nuova azienda; uno degli aspetti più importanti è rappresentato sicuramente dal numero degli agenti che ha cambiato negli ultimi due tre anni. Un numero elevato, anche uno l'anno, presuppone che qualche cosa non va, può dipendere dal prodotto, oppure dal modo con cui l'azienda o il direttore commerciale  tratta i dipendenti e forza vendita.; un altro argomento di interesse è sicuramente costituito dal numero dei clienti soddisfatti, dagli anni di presenza sul mercato, dal fatturato, dallo stesso contratto.
Questi sono tutti elementi da analizzare con attenzione prima di intraprendere una nuova avventura.
Ricordiamo che il venditore rappresenta il PRINCIPE del mercato, non il Suddito.
Giovanni Di Pietro
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giovedì 4 dicembre 2014

Conservare sempre gli Estratti Conto Provvigionali

Fallimento
 Per non perdere il diritto al credito.

Il fallimento od il concordato della mandante, comporta sempre l'onere di dover dimostrare al giudice fallimentare, il proprio diritto alle provvigioni ed alle eventuali indennità, con la presentazione di corposa e probante documentazione.
Nei rapporti di lunga durata10, 20,30 anni, accade sovente che a causa di cambi del commercialista o traslochi , le fatture provvigioni molto vecchie non si trovino piu'; ed addiritttura sono molti i colleghi che non conservano gli e.c. provvigionali.
Molti tribunali fallimentari, escludono dal credito sia privilegiato che chirografario, quegli agenti che non di mostrino il diritto al proprio credito con la presentazione degli estratti conto.
Esigete pertanto l'invio degli estratti conto provvigionali, anche su carta intestata o fogli con timbro della mandante, l'obbligo di invio degli estratti e previsto anche gli Accordi Economici agli art. 6 comma 3 per il settore Commercio e art 7 comma 3 settore Industria.

Gianni Di Pietro

venerdì 7 novembre 2014

Rinnovato L' A.E.C. (accordo economico collettivo) Settore Industria


 Considerazioni e Novità


Il 30 luglio scorso si è giunti alla firma per il rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo del settore industriale. Si tratta dell'accordo economico più importante nell'ambito dell'agenzia in quanto interessa circa la metà degli agenti commerciali presenti sul territorio Italiano, ben 121.000 agenti su 256 mila . L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014, fatta eccezione per il sistema di calcolo della indennità meritocratica che andrà a regime dal 1 gennaio 2016.
Sono occorsi ben nove anni per giungere a questo traguardo, nove anni di tira e molla, di trattative estenuanti, di incontri intersindacali, di trattative interrotte, ma alla fine possiamo dire di essere giunti ad un buon risultato.
Il ruolo della contrattazione collettiva è quello di regolare il rapporto tra agente e mandante, integrando quegli aspetti legislativamente non normati, cercando di adottare soluzioni, ove consentito, più favorevoli per l'agente, anche per limitare il contenzioso; il che incontra notevoli difficoltà visti gli opposti interessi delle due categorie interessate.
Uno dei motivi principali che ha generato maggiore disaccordo è stato l'art.2, disposizione che permetteva alle mandanti la possibilità di variare la zona, le provvigioni e la clientela, fino al 20% del valore delle provvigioni annue; variazioni, queste, che potevano essere ripetute ogni 12 mesi.
Era evidente come le aziende potevano nell'arco di due-tre anni, in special modo per gli agenti monomandatari, ridurre l'entità delle provvigioni fino al 60%, mettendo l'agente nella condizione di recedere dal contratto con la relativa perdita di tutte le indennità, salvo il modesto Firr.
Con il nuovo accordo, finalmente tutto ciò è stato evitato. Le preponenti ora possono modificare insindacabilmente la zona, le provvigioni e la clientela, solo fino al 5% del valore annuo delle provvigioni; per tutto ciò che eccede tale percentuale necessita il benestare dell'agente, senza il quale il contratto si scioglie per volontà della mandante con l'onere per quest'ultima di dovere corrispondere tutte le indennità risolutorie.
La novità a favore dell'agente non finiscono qui:
-Variazioni unilaterali del contratto: è stato esteso il periodo in cui le variazioni di "lieve entità" possono essere considerate come unica variazione passando da 12 a 18 mesi per i plurimandatari ed a 24 mesi per i monomandatari.
- Variazione di media entità: riduzione della percentuale dal 20 al 15 %.
- Contratti a tempo determinato: in caso di rinnovi di rapporti a termine che prevedono lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti, clienti), la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto
- Addebito del campionario: può essere previsto esclusivamente per deterioramento.
- Rifiuto dell'ordine: il termine per la comunicazione della mancata accettazione è passato da 60 gg a 30 gg.
- Provvigioni dopo la cessazione: il diritto alle provvigioni per ordini successivi alla cessazione del rapporto è stato portato da 120 gg a 180 gg.
- Ritardo nel pagamento delle provvigioni: anche per il ritardo nel pagamento delle provvigioni è oggi prevista l'applicazione degli interessi secondo il dettato del D.lgs 231/2002
- Pensionamento: è stato introdotto il diritto alle indennità anche a seguito del conseguimento della pensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, sia di vecchiaia e sia anticipata.
- Gravidanza o Adozione: esteso da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del mandato senza la possibilità per l'azienda di poter recedere.
- Indennità Meritocratica: è variato completamente il sistema di calcolo dell'indennità; tuttavia le nuove disposizioni sull'indennità meritocratica non si applicheranno, fino al 31/12/2015, ai contratti già in corso di esecuzione stipulati prima del 1/1/2014.
Dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni si applicheranno a tali contratti, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1/1/2016.
Per i contratti in essere alla data della stipula dell'AEC e che cesseranno prima di tale temine, continueranno ad applicarsi le regole previste dall'AEC 2002.
Su questo ultimo punto sono da rendere alcune osservazioni.
L'A.E.C. del 2002 prevedeva un sistema di calcolo per ottenere il riconoscimento dell'indennità meritocratica che, in alcuni casi, rendeva un risultato di poche decine di euro; il sistema era stato ritenuto dalla giurisprudenza non in linea con il dettato europeo e con il codice civile.
Il nuovo metodo di calcolo, sviluppato da Confindustria, ha cercato di adeguarsi ai suggerimenti di cui alla Relazione del 1996 della Commissione Europea, ma non sembra esserci riuscito tenuto conto che il nuovo metodo di calcolo risulta notevolmente più complesso e solo in alcuni rarissimi casi porta a riconosce all'agente un riconoscimento indennitario economicamente apprezzabile.
Pertanto anche il nuovo metodo di calcolo non rispetta appieno i parametri della norma europea e del codice civile. Infatti, il nuovo A.E.C, come il precedente, non prevede il diritto all'indennità sulla nuova clientela apportata dall'agente o sulla clientela notevolmente incrementata, ma solo sull'incremento del fatturato, parametro questo di difficile quantificazione anche in considerazione delle variazioni di prodotti, di zona e di provvigioni che solitamente si verificano nel corso del rapporto, specialmente in quelli di significativa durata.
Sicuramente si è fatto un notevole passo in avanti, che negli anni a venire potrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti anche derivanti dalle decisioni giurisprudenziali che ne deriveranno. Si può comunque restare più che soddisfatti in quanto le novità introdotte hanno consentito di ottenere modifiche migliorative, soprattutto a tutela dei diritti degli agenti, risultando l'aspetto economico indennitario non totalmente soddisfacente. Su tale questione ha avuto la sua rilevante incidenza la crisi economica che ha depauperato la liquidità delle aziende, con il rischio di lasciare aperte nel tempo le trattative senza giungere ad alcuna conclusione così lasciando ancora in piedi il precedente A.E.C decisamente più sfavorevole, nel suo complesso, per gli agenti. Di più era impossibile ottenere dalle controparti le quali, ovviamente, volevano anche preservare le loro posizioni.
Complessivamente è indubbio che con la sottoscrizione dell'ultimo accordo, la categoria degli agenti ha ottenuto maggiori garanzie, migliore tutela, ulteriori diritti.
L'attuale A.E.C. sicuramente è da considerare il miglior accordo sottoscritto dal 1976 ad oggi.
Occorre però ricordare come le garanzie ed i diritti devono essere fatti valere in primis dall'interessato, ossia dall'agente; è bene tenere presente che gli AA.EE.CC. sono di natura "privatistica", non hanno valore per tutti gli agenti ma esclusivamente, come prevede la costituzione italiana, solo per i soggetti che aderiscono alle organizzazioni firmatarie degli accordi stessi, ovvero che il mandato sottoscritto richiami espressamente gli AA.EE.CC., in caso contrario si applicheranno esclusivamente le norme codicistiche.

Giovanni Di Pietro
Vice presidente Nazionale Usarci

giovedì 11 settembre 2014

Indennità di Fine Rapporto ex 1751 c.c.

                                    (indennità europea)

Non è necessario dimostrare il perdurare dei sostanziali vantaggi in Capo Alla Mandante dopo la cessazione del rapporto.


Il Codice Civile all'art. 1751 c.c. stabilisce i requisiti per il diritto all'ottenimento dell'indennità di cessazione rapporto (comunemente chiamata " Indennità Europea " che come previsto dallo stesso articolo può essere uguale ad un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque o frazione di esso.
Per avere diritto a questa indennità lo stesso codice prevede che devono ricorrere determinati requisiti:

1) aver apportato nuovi clienti o aver sviluppato il fatturato con i clienti esistenti
2) che la mandante riceva ancora sostanziali vantaggi dal lavoro svolto dall'agente.

Sembrerebbe una bazzecola ma, poiché è l'agente ad avere l'onere di provare e dimostrare sia di aver procurato nuovi clienti sia di aver sviluppato notevolmente il fatturato con i clienti esistenti, se non si hanno dati certi iniziali forniti dalla mandante, diventa arduo dimostrarlo ed il ricorso alla giustizia viene vanificato.
Ancora più difficile è la dimostrazione del perdurare dei sostanziali vantaggi in capo alla mandante, sia quando questa cessa l'attività per propria volontà, liquidazione, cessione del ramo d'azienda, sia quando l'agente non ha più rapporti con i clienti preesistenti.

Giovanni Di Pietro

In merito si propone una nota dell'Avv. Mauro Maria Marzoli, Legale del Sindacato Agenti Usarci-Larac Abruzzo e Molise nonché componente del Centro Giuridico Usarci

A nostro modesto avviso infatti il perdurare dei vantaggi per la preponente costituisce, a ben vedere, una consequenzialità che potrebbe definirsi quasi virtuale, nel senso che la “dote” lasciata deve essere potenzialmente in grado di ottenere il raggiungimento del suddetto fine, non potendosi certamente consentire il diniego dell’indennità a seguito di successive politiche commerciali della mandante, ovvero dell’abbandono della zona, ovvero ancora della scelta di altro agente non idoneo, ecc. ecc., che abbiano portato a deprimere un mercato che era stato lasciato dall’agente dismesso più che florido.
E’ vero che l’art. 1751 c.c. richiede il perdurare dei sostanziali vantaggi in capo alla ex mandante derivanti dagli affari con tali clienti, ma è un concetto questo che merita qualche istante di attenzione al fine di rendere corretta la sua interpretazione ed applicazione. Va innanzitutto evidenziato che il legislatore, nel riformulare i contenuti della norma civilistica in esame, al fine di adeguarla ai precetti della Direttiva europea n. 86/653/CEE, ha sicuramente mostrato poco impegno essendosi limitato a trasfondere pedissequamente al suo interno, per quel che qui interessa, la prima linea del comma 2 lett. a) dell’art. 17 della Direttiva. Ora nulla quaestio in merito al concetto di acquisizione di nuovi clienti che, non prevedendo un numero minimo e attesa la forma al plurale utilizzata, consente l’avveramento della condizione anche in presenza di due soli nuovi clienti. Del pari, la valutazione da rendere sull’incremento dei fatturati, non ricondotta a percentuali predeterminate, assume rilevanza solo nell’ipotesi in cui risulti sensibile, aggettivo qualificativo questo che, seppur rimesso a giudizi soggettivi, consente in ogni caso apprezzabili margini di obiettiva condivisione.
Il problema sorge invece per individuare i contenuti dell’ulteriore elemento relativo al perdurare dei sostanziali vantaggi per la ex mandante derivanti dagli affari riconducibili a quel parco clienti frutto dell’attività dell’agente e da questi incrementato.
In argomento la giurisprudenza non ha ancora delineato in cosa esattamente consista il perdurare dei sostanziali vantaggi essendosi in pratica limitata a riconoscerlo ovvero a negarlo per postulato, a volte valutando la conservazione dei clienti in epoca successiva alla cessazione del rapporto.
Trattasi, a sommesso parere di chi scrive, di una soluzione non corretta perché consente di introdurre numerose ed indefinite variabili, rimesse a soggettivi apprezzamenti che rendono estremamente aleatorio il concreto concetto da applicare, ma soprattutto perché l’indennità matura al momento della cessazione del rapporto.
A tale data quindi deve cristallizzarsi la disamina degli elementi da prendere in considerazione, ossia accertare se al termine del rapporto sussisteva, rispetto al suo inizio, un sensibile incremento dei fatturati    e/o l'acquisizione di nuovi clienti. La presenza di uno o di entrambi tali risultati, espressione di una clientela attiva, costituisce di per sé il perdurare dei sostanziali vantaggi per la preponente.
Spostare tale disamina in epoca successiva all'estinzione del mandato non appare possibile in quanto lascerebbe innanzitutto indefinito il termine finale entro il quale andrebbe condotta. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui dovesse presentarsi, ad esempio dopo sei mesi, un anno o due dalla cessazione del rapporto, una perdita di clientela, ben potrebbe tale situazione essere riconducibile alla scelta di un nuovo agente non altrettanto capace, ovvero a contingenti situazioni di mercato, ovvero a scelte commerciali errate, ovvero alla presenza di altra e nuova azienda che tratta prodotti similari e maggiormente concorrenziali, ovvero ancora all’abbandono della zona da parte della ex mandante, ecc. ecc. Ecco quindi che la valutazione sui risultati ottenuti dall’agente deve temporalmente arrestarsi al momento della cessazione del rapporto quando, accertata la sussistenza dei suoi presupposti (sensibile incremento dei fatturati  o l'acquisizione di nuovi clienti), matura il diritto all'indennità in questione. Diversamente l'intento premiale che la norma si prefigge potrebbe essere vanificato da situazioni successive che, benché oggettivamente presenti e formalmente idonee a negare il perdurare dei vantaggi per la mandante, non sarebbero in alcun modo riconducibili all’agente dismesso, se non addirittura imputabili a fatto e colpa della prima.
In ogni caso ed anche a voler tutto concedere, resterebbe sempre onere della preponente dimostrare sia il venir meno di tali vantaggi e sia la riferibilità di tale negativo evento a comportamenti assunti dall’ex agente successivamente all’estinzione del rapporto.
D’altronde non è chi non veda come l’agente possa onerarsi di siffatta prova. Il perdurare o meno dei vantaggi infatti è circostanza nota soltanto alla ex preponente, non potendo più avere l’ex agente cognizione del fatturato nella zona oggetto del cessato mandato, così restando a carico della prima l’obbligo di dedurre la perdita dei vantaggi formulando idonee richieste istruttorie per dimostrare la fondatezza dell’assunto, come d’altronde il Supremo Collegio ha precisato: “Poiché l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, allorquando i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa ", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società) (Cass. civ. sez. lav., 26/6/2002, n. 9317, Gambassi C. Soc. Auges Sim promozione fin. e Assicur. in liquid., in Giust. civ. Mass. 2002, 1099)”.
La massima, pur riferendosi a contratti di durata conclusi dall’agente (la fattispecie esaminata dal Supremo Collegio riguardava soltanto tale tipologia contrattuale), esprime un principio di diritto riconducibile a tutti gli affari comunque conclusi, come si rinviene dall’esame della motivazione ove appunto l’incremento dei fatturati e/o della clientela, quali presupposti per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., vengono riconosciuti sussistenti sulla scorta delle provvigioni maturate nel corso del rapporto, senza distinzione sulla tipologia dei contratti conclusi dall’agente nel corso del rapporto.

Avv. Mauro Maria Marzoli
 Foro di Pescara 
Centro giuridico Usarci


venerdì 25 luglio 2014

LA SINDROME DEL PRIMO DELLA CLASSE

                                      DEDICATO A CHI CI SI RICONOSCE 

        Chi non desidererebbe essere visto come "il primo" nel proprio campo?
Questo desiderio di primeggiare può spingerti a dare il meglio di te in ogni situazione, ma nasconde un "lato oscuro", il mancato ragionamento che potrei definire "neurolinguistico" che risponde alla ben nota domanda "migliore rispetto a chi?"
   Ma cosa si nasconde sotto questa sindrome?
 Molto spesso a soffrirne non sono veramente i primi della classe, i più bravi, ma quelli che avendo dei limiti, non essendo apprezzati dalla maggioranza, devono convincere prima se stessi e conseguentemente gli altri, di essere i più bravi, sono alla continua ricerca di Titoli, di Diplomi, hanno il bisogno di essere chiamati Dottori. 
   Non accettano confronti, non si rendono conto che vi è sempre qualcuno più bravo nel mondo reale, non si rendono conto che immaginare di essere bravi senza la necessità di dover primeggiare, senza il bisogno ossessivo di essere il primo, permetterebbe di fare le stesse cose con meno ansia più serenità e meno sensi di colpa .

            Sono gli altri che devono ritenerti migliore, altrimenti appari come presuntuoso, arrogante, borioso e di solito il seguito è costituito da personaggi banali o da personaggi che volendo arrivare a determinati traguardi senza mettersi in mostra, sfrutta l'illogicità del Primo Della Classe usandolo come testuggine per raggiungere arcani  traguardi.


      Ciò rientra negli errori neuro linguistici e sarebbe sufficiente capire come funziona il linguaggio per smontarli; ma sotto tali comportamenti vi è quella smania di successo e quella costante paura che altri ci precludano qualche cosa.

     Tutto ciò si pone in maniera peggiore quando si fa parte di un gruppo o di una associazione, lo scopo è quello di " produrre insieme ” per il bene comune. quindi non dobbiamo primeggiare,  né prendere il “potere” e trattare i nostri compagni come “bassa manovalanza”,

                 I veri primi della classe non hanno nulla da dimostrare, 
                                  lo sono e basta e tutti lo sanno.

mercoledì 23 luglio 2014

RIECCOCI

10 MESI DI INATTIVITA' PER PROBLEMI TECNICI, FINALMENTE TORNATI VISIBILI

A GIORNI I NUOVI POST SU UNA NUOVA PIATTAFORMA.