giovedì 7 gennaio 2021

Supplementi Pensionistiche e Contribuzione Volontaria Enasarco

- Contribuzione facoltativa

La contribuzione Facoltativa è rappresentato da un contributo volontario che l’agente può decidere di effettuare al fine di incrementare il suo montante contributivo così da avere una pensione più sostanziosa.

Per poter aderire al versamento volontario è necessario presentare domanda ed avere almeno un rapporto di agenzia in essere.

Il contributo è ad esclusivo carico dell’agente, non può essere inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente, circa 220 € annuali.

Il versamento concorre alla determinazione della pensione con il solo calcolo del sistema contributivo, quota C.

- Prosecuzione volontaria

La prosecuzione volontaria è riservata a quegli agenti che hanno cessato l’attività ma non hanno raggiunto il minimo degli anni necessari per l’ottenimento della pensione. Sono esclusi solo quegli agenti che pur non avendo raggiunto i venti anni di versamento, siano titolari di pensione di Invalidità, Inabilità, o rendita contributiva.

Per accedere alla prosecuzione volontaria occorre avere almeno una anzianità contributiva pari a cinque anni di cui almeno tre dall’ultimo versamento.

Occorre presentare domanda alla Fondazione massimo entro due anni dall’ultimo versamentocontributivo effettuato dalla mandante, decorrenti dal primo di gennaio successivo all’ultimo versamento.

Il contributo, compreso il contributo di solidarietà, sarà calcolato sulla media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di versamenti obbligatori da parte delle mandanti.

Il contributo non può comunque essere inferiore al minimale contributivo previsto per il monomandatario, circa 850,00 euro annui.

- Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale

Nel caso in cui una ditta mandante avesse omesso i versamenti obbligatori perche in concordato o fallimento, e questi non fossero recuperabili per incapienza (non ci fossero fondi da parte della impresa fallita) l’agente può sostituirsi alla mandante chiedendo di poter effettuare lui stesso i versamenti omessi.

Occorre comunque che l’agente comprovi la sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della mandante, ed il relativo ammontare. Non è possibile coprire periodi per cui è già intervenuta la prescrizione.

La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro due anni dalla data di dichiarazione del fallimento o di altra procedura concorsuale.

Giovanni Di Pietro 

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