martedì 29 dicembre 2020

L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2020

 

La farsa di “ fare presto “. I fatti

Finalmente giunta al capolinea la tribolata vicenda delle elezioni Enasarco. Senza tornare sugli argomenti gia triti e ritriti sulla impossibilità di votare a causa del covid 19, il 23 dicembre in seduta plenaria il Consiglio dei delegati ha eletto i futuri componenti del CDA.

Ovviamente, non poteva andare tutto liscio, le forze si equivalevano ed era sufficiente l’assenza di un solo delegato per far pendere l’ago della nbilancia da una parte o dall’altra e ribaltare l’esito delle votazioni. Da tener presente che per Statuto non sono ammesse deleghe per la elezione del CDA.

Ebbene, queste elezioni non potevano non avere uno strascico polemico e giuridico.

Accade che, al momento della votazione svolta rigorosamente in videoconferenza e per chiamata nominale, per le note restrizioni pandemiche, viene chiamato ad esprimere il suo voto un delegato della lista FARE SUBITO, il sig. Nesta della Federagenti in quota Confesercenti; il delegato non risponde a diverse chiamate consecutive, il Presidente,  invece di considerarlo subito assente, o astenuto,  procede con la chiamata degli altri componenti rinviando alla fine la richiamata dello stesso. Nel frattempo si avviano telefonate varie da parte dei compagni di lista e dei tecnici informatici della Fondazione, per sollecitare il suo intervento e per accertare eventuali problemi. Ma il sig.Nesta non risponde alle telefonate, il suo telefono squilla a vuoto. Terminata la chiamata dei rimanenti delegati, viene risollecitato più volte dal Presidente il sig. Nesta, il quale ancora non risponde.

Intanto trascorsi svariati minuti e non ottenendo risposta, viene dichiarata chiusa la votazione con 59 votanti su 60.

Si scatena la bagarre, “ i costituzionalisti” di FARE SUBITO pretendono di aspettare ancora perchè esisterebbe un problema di collegamento, e quindi aspettare che si ristabilisse il collegamento  non si sa bene quanto tempo, 10 minuti o 6 ore, insomma a tempo indefinito. Dopo circa 20 minuti di bagarre e di dichiarazioni a verbale, riappare seraficamente il sig. Nesta il quale esprime la sua volontà di voto. Il notaio ne prende atto, rimarcando che sarà la Commissione Elettorale a stabilirne la validità. Caos totale, insulti, minacce, si grida al complotto. Dimenticano, questi di fare subito, che vi è stato un precedente, ed i precedenti servono a stabilire dei principi. Il predente è del 30/06/2020,  Assemblea dei Delegati per l’approvazione dei bilanci. In quella occasione fu il sottoscritto  a causa di una abbassamento di linea o di un altro problema, a non riuscire a farmi ascoltare dal Notaio e dall’assemblea, nonostante risultassi in video e fossi in costante collegamento telefonico, nonostante ciò,  mi fu impedito, dagli stessi che oggi pretendono la validità del voto del loro delegato,  di esprimere il mio voto nonostante che, dopo neanche un minuto dalla chiusura della votazione,  fosse ripristinato correttamente il collegamento. La mia eventuale espressione di voto anche telefonica, fu da loro, definità una pagliacciata che  non doveva essere assolutamente permessa. Pertanto il mio voto fu ritenuto nullo ed escluso dal conteggio. Ora, il "malfunzionamento"  è toccato a loro, ma per loro le regole non valgono, dovrebbe essere tutto regolare.

Giovanni Di Pietro 

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domenica 27 dicembre 2020

LA RENDITA VITALIZIA ENASARCO

 Quando e come ottenere la Rendita Vitalizia Enasarco


L’art. 39 del Regolamento delle Attività Istituzionali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile per quegli agenti oggetto di omissione contributiva da parte di una o più mandanti, agenti per i quali finora veniva preclusa la possibilità di acquisire i contributi omessi per intervenuta prescrizione degli stessi
La somma da versare al fine di costituire una rendita vitalizia, nella sostanza, si compone del:

Articolo 28 - Rendita vitalizia

1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all’articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

2. L’iscritto, quando non possa ottenere dal preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può sostituirsi al preponente stesso, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.

Al termine dell’istruttoria da parte della Fondazione, il Servizio Contribuzione, provvederà ad elaborare la proposta di pagamento, e ad inviarla all’agente interessato a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, confermerà per accettazione o rinuncia la decisione nel merito, provvedendo a versare entro il medesimo termine l’importo in un’unica soluzione o la prima rata prevista dal piano di ammortamento.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 21 dicembre 2020

la Rendita Contributiva Enasarco

 Quando e come ottenere la Rendita Contributiva Enasarco


La Rendita Contributiva, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010 n. 95, entrato in vigore nel 2012 dopo l’approvazione dei ministeri competenti, è rappresentata da un vitalizio riconosciuto agli agenti che, iscritti alla Fondazione dal 2012, non hanno raggiunto i venti anni di versamento. Sono esclusi dalla Rendita Contributiva quelli che erano già iscritti prima del 2012.

Chi ne ha diritto

Gli iscritti alla Fondazione che a far data dell’entrata in vigore del Regolamento 2012 abbiano 67 anni compiuti d’età e almeno cinque anni di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, l’erogazione di una rendita calcolata col metodo contributivo di cui all’art. 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.”

La Rendita Contributiva è reversibile in caso di decesso dell’agente 

Giovanni Di Pietro 



giovedì 17 dicembre 2020

La Pensione di Reversibilità Enasarco

Quando e come ottenere la Pensione di Reversibilità Enasarco

La pensione di reversibilità è una prestazione economica, erogata dall'Enasarco su domanda, in favore dei familiari di un agente deceduto e che abbia raggiunto determinati requisiti. La pensione di reversibilità può essere Diretta ed Indiretta.

- Si dice Diretta quando l’agente deceduto percepiva già la pensione di vecchiaia o invalidità

- Si dice Indiretta quando l’agente non era ancora pensionato ed a seguito del decesso, la pensione compete ai superstiti dell’agente sempre che quest’ultimo, al momento del decesso avesse maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva o in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.

Beneficiari 

il coniuge, anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare, ovvero il coniuge divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, Legge 1 dicembre 1970, n. 898; i Figli i figli di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni che al momento del decesso dell’agente erano permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico di quest'ultimo; i figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell’agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età. Si intendono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; in mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti, i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che alla data del decesso dell'agente risultavano a totale suo carico;

Perdono il diritto alla pensione di reversibilità il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che contraggano matrimonio prima del 18° anno di età;

 

 

lunedì 14 dicembre 2020

La Pensione di Inabilità Enasarco

 

Quando e come ottenere la Pensione di Inabilità Enasarco

L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo.

L’Enasarco eroga la pensione di Inabilità se sussistono le seguenti condizioni:

a) abbia riportato un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

b) abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L’anno nel quinquennio non è richiesto nell’ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

c) Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell'attività lavorativa che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dell'attività avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con riferimento alla data di cessazione dell’attività lavorativa.

A seguito della domanda di pensione di Inabilità effettuata su apposito modulo dalla propria pagina del sito Enasarco, l’ente provvederà a convocare l’agente per la visita da parte di un medico legale il quale potrà riconoscere lo stato di inabilità, respingere totalmente la domanda , o assegnare invece dello stato di inabilità, uno stato di invalidità che se superiore al 67% darà diritto alla pensione di Invalidità. In caso di mancato riconoscimento della inabilità invalidità di almeno il 67% , l’agente può presentare ricorso entro 30 gg dalla comunicazione di rigetto, chiedendo la costituzione di un collegio medico. Il collegio medico sarà composto da tre medici, uno di nomina Enasarco, uno di nomina dell’agente ed il terzo nominato dall’ordine dei medici competente per territorio.

Ognuno si accolla il costo del proprio medico, mentre il terzo sarà suddiviso al 50% dalle due parti in caso di soccombenza parziale, ed al 100% in caso di soccombenza totale.Il calcolo della pensione verrà effettuato con gli stessi sistemi della pensione di vecchiaia tenuto conto dell’anzianità contributiva .

La pensione di inabilità è calcolata secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3 del regolamento Enasarco. Al raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della pensione di Vecchiaia Ordinaria, l’agente può chiedere la trasformazione della pensione da inabilità a vecchiaia.

Giovanni Di Pietro

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: La Pensione di Inabilità Enasarco

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: La Pensione di Inabilità Enasarco:   Quando e come ottenere la Pensione di Inabilità Enasarco L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto ...

venerdì 11 dicembre 2020

La Pensione di Invalidità Enasarco

 

Quando ottenere la Pensione di Invalidità Enasarco

L’invalidità consiste in una patologia congenita o acquisita tale da non consentire l'attività lavorativa e quindi il proprio sostentamento.

L’invalidità Enasarco può essere riconosciuta sia per malattia che per infortunio. Per avere diritto alla pensione di invalidità Enasacro, occorra che ricorrano i seguenti requisiti:

a) abbia riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata;

b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

La pensione di Invalidità Enasarco può essere parziale, compresa tra il 67 ed il 99% o totale pari al 100%, in tutti e due i casi, l’agente può continuare a svolgere l’attività pur percependo la pensione.

La pensione di Invalidità Enasarco decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed a seguito del riconoscimento della invalidità da parte dell’ente stesso a seguito di visita da parte di un medico legale designato dalla Fondazione. In caso di mancato riconoscimento della percentuale di invalidità di almeno il 67% , l’agente può presentare ricorso entro 30 gg dalla comunicazione di rigetto, chiedendo la costituzione di un collegio medico

Il collegio medico sarà composto da tre medici, uno di nomina Enasarco, uno di nomina dell’agente ed il terzo nominato dall’ordine dei medici competente per territorio. Ognuno si accolla il costo del proprio medico, mentre il terzo sarà suddiviso al 50% dalle due parti in caso di soccombenza parziale, ed al 100% in caso di soccombenza totale.

Il calcolo della pensione verrà effettuato con gli stessi sistemi della pensione di vecchiaia tenuto conto dell’anzianità contributiva e del grado di invalidità. La pensione di invalidità è sottoposta a controlli da parte della Fondazione con possibilità di riduzione/aumento/revoca della pensione stessa.

Al raggiungimento dell’età per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria, l’agente dovrà è presentare apposita domanda per trasformare la pensione da invalidità a vecchiaia o per chiedere l’aggiunta pensionistica a quella di invalidità in caso di iscrizione successiva al 1 gennaio 2004.

La pensione di invalidità Enasarco è incompatibile con l’assegno di invalidità civile; è facoltà optare per il trattamento economico più conveniente, mentre non è incompatibile quindi è cumulabile con la pensione di invalidità civile ICOM.

martedì 8 dicembre 2020

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: ENASARCO, La Pensione di Vecchiaia Ordinaria

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: ENASARCO, La Pensione di Vecchiaia Ordinaria: Indicazioni sul calcolo della  Pensione di Vecchiaia Ordinaria    La pensione di Vecchiaia ordinaria viene erogata dietro presentazione di...

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: Enasarco, La Pensione di Vecchiaia Anticipata

La Voce degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio: Enasarco, La Pensione di Vecchiaia Anticipata:  Differenza tra Pensione di Vecchiaia Ordinaria ed Anticipata Sul post precedente abbiamo trattato la pensione di vecchiaia Ordinari a Enas...

Enasarco, La Pensione di Vecchiaia Anticipata

 Differenza tra Pensione di Vecchiaia Ordinaria ed Anticipata

Sul post precedente abbiamo trattato la pensione di vecchiaia Ordinaria Enasarco, ora affronteremo la pensione di vecchiaia anticipata.

La differenza sostanziale tra le due pensioni consiste nel fatto che la seconda può essere anticipata, ovvero, si può andare in pensione a 65 anni invece di 67. L’anticipo può essere di uno o due anni massimo pertanto si può presentare la domanda di p.a.  a partire dal giorno di compimento dell'età anagrafica (compleanno) dei 66 o 65 anni applicando però un correttivo alla pensione del 5% per ogni anno di anticipo, e la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il calcolo della p. a. segue gli stessi identici criteri di quella ordinaria che abbiamo trattato nel precedente post, unica differenza è rappresentata per l’appunto dal correttivo.

Facciamo un esempio; dopo aver calcolato la pensione di vecchiaia ordinaria, stabiliamo una pensione di 1.000,00 euro mensili, a questo punto l’agente decide di anticiparla di due anni e quindi chiedere la p. a. presentando la domanda  trenta gg prima del compiment dei  65 anni; a questo punto occorre applicare il correttivo del 5% annuo, ovvero 10% alle mille euro mensili;

                                      Pens. Mens 1.000,00 – 10% = 900,00 mensili.

Istintivamente si pensa che così facendo si perda 100,00 euro al mese di pensione, in realtà così non è. Il calcolo della pensione come abbiamo visto in un precedente post, è un mero calcolo che prevede la restituzione di quanto si è versato maggiorati di interessi e rivalutazioni, per un periodo di tempo determinato dalla cosiddetta vita media.

Quindi, ammesso che la vita media sia di circa 85 anni e la pensione di vecchiaia ordinaria sia di 1.000,000 euro mensili, moltiplicando il mensile per 13 mensilità e per gli anni che vanno da 67 ad 85, avremmo un importo di 234.000,00 rappresentato dall’importo che la Fondazione erogherà :

                                          1,000,00 x 13 =13.000,00 x 18 = 234.000,00

Se ora prendessimo in esame l’importo della pensione anticipata, ovvero 900,00 euro mensili avremo che :

                                             900,00 x 13= 11.700,00 X 20 = 234.000,00

Come è facile notare, gli importi finali incassati dall’agente sono gli stessi, ma può andare con due anni di anticipo incassando in questi due anni di anticipazione la somma di 23.400,00 euro che altrimenti non avrebbe incassato.

E’ ovvio che se la vita sarà più lunga dopo l’85° anno di età si comincerà a perdere 100 euro mensili, ma se, sfortunatamente, dovesse essere più breve, si è incassato di più con l’anticipo.

Giovanni Di Pietro

 

lunedì 7 dicembre 2020

ENASARCO, La Pensione di Vecchiaia Ordinaria

Indicazioni sul calcolo della  Pensione di Vecchiaia Ordinaria 

 La pensione di Vecchiaia ordinaria viene erogata dietro presentazione di domanda da effettuarsi, dalla propria pagina del sito Enasarco, il primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età. Per avere diritto alla Pensione di vecchiaia occorre che l’agente sia in possesso di alcunii requisiti e che gli questi ricorrano tutti:

Requisiti  

a) 67 ANNI di età

b) minimo 20 anni di versamenti di contributi anche se non consecutivi.

c) quota 92

Esempio

  1. 67anni + 20 contributi = 87 non soddisfa il requisito della quota, pertanto l’agente dovrà attendere i 72 anni per avere diritto alla pensione di vecchiaia

  2. 67 anni + 22 contributi = 89 non soddisfa il requisito della quota, l’agente dovrà attendere i 70 anni per avere diritto alla pensione di vecchiaia

  3. 67 anni + 25 contributi = 92 l’agente matura il diritto

alla pensione

Il calcolo per l’importo della pensione vie effettuato con tre sistemi diversi, Denominati “ Pro Quota

Quota A

il primo sistema denominato quota A viene calcolato con i seguenti parametri:

  • presenza di versamenti antecedenti al 30/091998

Vengono presi in esame i contributi del miglior triennio consecutivo (o in mancanza gli ultimi 3 anni versati), scelto a partire dall’ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un 10 anni.

  • anzianità contributiva maturata per tutti gli anni coperti da contributi, dall’inizio dell’iscrizione alla Fondazioe e fino al 30/9/1998.

  • se l’importo della pensione quota A supererà l’importo di € 2.582,28 si procederà ad una decurtazione come previsto dal regolamento

I contributi relativi ai migliori tre anni consecutivi dell’ultimo decennio, con il massimale previsto nel 2005, vengono trasformati in provvigioni; si calcola il 70% della media della provvigione annuale il risultato viene  moltiplicato per gli anni di versamento che vanno dall’inizio del rapporto fino al 30/09/1998 e si divide per 40 il risultato darà la pensione lorda annuale di quota A.

Prendiamo in esame il miglior triennio consecutivo dell’ultimo decennio con una anzianità contributiva di 11 anni che va dal 1987 al 1998

3 anni consecutivi di provvigioni (massimale 2005 € 14.027,00)

42.081 / 3 = 14.027 / 40 * 11 = 3.857,43 annue lorde quota A

Quota B

La quota B dipende dai seguenti parametri:

Viene calcolata sugli ultimi 15 anni di versamento considerando una anzianità contributiva massima di 5,25 anni il calcolo alquanto complesso

  • quindicennio, dall’ultimo anno coperto da versamenti contributivi a ritroso per 15 anni.

  • anzianità contributiva, su base trimestrale, per i contributi versati dall’1/10/1998 al 31/12/2003 (l’anzianità contributiva massima prevista è pari a 5,25 anni).

    Il calcolo viene effettuato in base ai seguenti criteri:

  • media provvigionale annua: è individuata la più elevata media delle provvigioni, per le quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento sotto indicati compresi nel quindicennio precedente l’ultimo versamento;

  • anzianità contributiva: è individuata dagli anni e dai trimestri per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo di 40 anni, comprensivi anche dell’anzianità contributiva presa a calcolo della Quota A.

Quota C

La quota C dipende dai contributi versati dall’1/1/2004 fino al raggiungimento dell’età pensionabile ed è determinata:

  • con il sistema contributivo,

  • moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.

Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando ai contributi versati durante l’anno l’importo accantonato all’inizio dell’anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno (in base al tasso previsto dall’articolo 1 comma 9 della Legge 335/95).


La somma di queste tre quote darà l’importo della pensione lorda annua

Giovanni Di Pietro


sabato 5 dicembre 2020

LE PENSIONI ENASARCO

Le pensioni Erogate dall’Enasarco

 

Cos'è la Pensione

La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con l'ente pensionistico sulla base dei versamenti effettuati. In modo molto semplicistico per far comprendere come viene calcolata generalmente la pensione, (in realtà i calcoli sono molto più complessi), possiamo dire che al raggiungimento dell’età pensionabile, i versamenti effettuati da ciascun agente, vengono incrementati di interessi e rivalutazioni, il montante così determinato, viene diviso per gli anni medi di pensionamentoche vanno dall’età del pensionamento fino a quello dell’età media di vita circa 83 anni , ovvero la pensione si percepirà mediamente per 16 anni . Facciamo un esempio pratico:

un agente ha un montante contributivo, dopo il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla base di indici specifici e degli anni di versamento, di € 200.000,00 . Questa somma andrà divisa per gli anni che vanno dalla pensione, 67 anni, alla vita media ( 16) 200.000: 16= 12.500,00 sarà la pensione annua, questa somma andrà  diviso per 13 mensilità , il risultato costituirà la pensione mensile lorda.
Giovanni Di Pietro 

mercoledì 2 dicembre 2020

Il decreto Ristori Quater beffa nuovamente gli agenti Enasarco

Quando avremo un Governo che si accorga veramente dell'esistenza di questa categoria

 L’attesa da parte degli Agenti Commerciali era tanta, erano già usciti nel mese di novembre ben tre Decreti Ristori che avevano ignorato totalmente la categoria e ciò nonostante che tutti i sindacati avessero fatto pressioni in tal senso.

Finalmente arriva il tanto atteso Ristori Quater. Tutti a leggere la  gazzetta ufficiale n° 297 del 30 novembre dove all’art. 6 anche la categoria degli agenti di commercio viene inserita tra gli aventi diritto ma, relativamente ai soli codici ateco elencati.

Una vera e propria beffa per la categgoria degli agenti Enasarco. Al di là dei paroloni e delle promesse gli agenti si ritroveranno con un pugno di mosche in mano e ciò nonostante le assicurazioni del Ministro Patuanelli.

Il nuovo decreto, punisce ancora una volta la stragrande maggioranza degli agenti escludendoli dal decreto, infatti sono veramente pochissimi gli agenti che possono ottenere il contributo. Ecco i motivi per i quali gli agenti ne restano esclusi.

Quali Agenti ne hanno diritto

Ne hanno diritto solo gli agenti che hanno subito un calo di fatturato provvigionale confrontando il mese di APRILE 2020 con il mese di aprile 2019 . E’ noto a tutti che il pagamento delle provvigioni dell’agente di commercio è generalmente trimestrale e sul maturato, ovvero quando il cliente ha già pagato la fornitura. Con questo sistema ormai ampiamente utilizzato dai più, ad aprile l’agente fattura, nei casi più fortunati, le vendite fatte a gennaio febbraio e marzo, ma generalmente la fattura di aprile riguarda le vendite e le consegne effettuate dalla mandante a ottobre novembre e dicembre dell’anno prima, ed addirittura in alcuni settori come tessile, abbigliamento, scarpe, la fattura si riferisce a vendite e consegne di un anno prima, pertanto la fattura di aprile 2020 non può dimostrare alcun calo in quanto a gennaio febbraio non vi era alcuna pandemia, ed anche se l’epidemia ha avuto la sua espansione a marzo, non ha minimamente influito sulle fatture provvigionali del mese di aprile in quanto le consegne di solito avvengono dopo alcune settimane dagli ordini. Occorre inoltre aggiungere che nella fattura di aprile è spesso inserito anche l’eventuale premio produzione dell’anno precedente, facendo gonfiare il fatturato del mese ma si tratta di provvigioni relative a vendite dell’anno precedente.

  I Codici Ateco escludono diverse categorie colpite dalla pandemia

La determinazione fatta per codici Ateco riferita agli agenti di commercio è aberrante, l’agente lavora spesso su più settori e la sua determinazione sulla prevalenza è aleatoria e fuorviante. Infatti sono stati previsti i codici ateco dei procacciatori di affari, lavoratori saltuari, che non hanno alcuna stabilità, e sono stati esclusi quelli degli agenti che operano nello stesso settore, ad esempio sono esclusi i rappresentanti del settore ferramenta codice ateco 45.15.02 ma sono ricompresi i procacciatori di affari del settore ferramenta codice 46.15.06 e questo solo come esempio.

Sappiamo quanto sia difficoltoso redigere questi decreti nei momenti di emergenza, conosciamo le grosse difficoltà che si incontrano, ma è dovere del legislatore servirsi di esperti e/o rivolgersi alle associazioni di categoria per discuterne i termini al fine di non escludere intere categorie con determinazioni non rispondenti alla realtà, come se ad un ristoratore che è stao chiuso il mese di aprile, si chiedesse di fare riferimento algli incassi di giugno, non ci azzecca nulla direbbe un ex magistrato.

Che dire poi dei soldi del Firr deliberati dal CDA Enasarco e bloccati enza alcun valido motivo ormai da sei mesi , dai Ministeri competenti ? Che dire del mancato sblocco sempre da parte dei ministeri degli ulteriori 16 milioni messi a disposizione dell’Enasarco per la categoria ed anche quelli bloccati senza alcuna ragione?

Sig. Ministro Patuanelli, non ci siamo, la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio si sente ancora una volta tradita e beffata.


Giovanni Di Pietro

V. Pres. V. Usarci