venerdì 20 agosto 2010

GLI AGENTI COMMERCIALI TRA NORME LEGISLATIVE ED AEC

       Gli AA.EE.CC. rappresentano una anomalia tutta Italiana infatti non ne esistono negli altri paesi europei.
      I primi AA.EE.CC. risalgono al 1934 ed erano sicuramente molto più vantaggiosi per gli agenti e viaggiatori piazzisti   rispetto agli attuali, anche in considerazione del periodo storico e la totale mancanza di diritti esistenti all'epoca.
     Lla sua massima espressione  della contrattazione collettiva è da ricercarsi  nel lavoro dipendente dove  troviamo da una parte  le organizzazioni datoriali sempre votate a dire no, e dall'altra le OO.SS. le quali , forti del peso sociale  e delle armi a loro disposizione come  manifestazioni e scioperi, riescono ad informare ed a sensibilizzare .l'opinione pubblica e costringere le controparti a riconoscere determinati diritti.

       Tutto ciò non esiste per l'A.R.; da una parte abbiamo sempre le organizazioni datoriali che non vogliono concedere nulla, dall'altra abbiamo i sindacati di categoria armati  solo di fionde ma senza nanche le bilie da poter usare come proiettili. 
Partecipare al tavolo delle trattative  non è facile, , occorre avere coscienza del proprio ruolo, conoscere le norme, conoscere la reale situazione dei rappresentati, avere una visione sociale del mondo del lavoro e,  non ultimo, occorre tener sempre presente che  si sta trattando su mandato dei propri iscritti, che, ahimè, sono come le pecore di un gregge, belano continuamente ma non ruggiscono mai.

      Un contratto Collettivo deve necessariamente  avere come base  sia il codice civile sia  le normative Europee, da questo zoccolo ci si avvia al confronto per interpretare al meglio le norme, o per dare senso a concetti astratti, (calcolo delle indennità), ed anche per ottenere miglioramenti economici e  di tutela dei propri diritti.
                                        Da anni ormai, tutto ciò è stato dimenticato
.
     Gli AA.EE.CC. sono pieni di cavilli e clausole, tutte a favore delle case mandanti, come le riduzioni di zona, di provvigioni, di clientela, e perfino  il calcolo delle indennità di fine rapporto è ridotto a pochi spiccioli se rapportato a quanto avviene  nel resto d'Europa  dove si  totalizzano  importi considerevoli così  da rendere la disdetta del mandato molto onerosa. In  Italia, invece, si accettano sistemi di calcolo avulsi dal dettato Europeo e codicistico ma così artificiosi da rendere la disdetta un puro atto formale con la conseguenza che l'agente ha diritto ad una liquidazione di pochi spiccioli e nella totale  violazione delle norme.
     Ma, la ciliegina è rappresentata da un articolo degli AA.EE.CC. che  prevede l'obbligatorietà della conciliazione sindacale per poter ottenere questi pochi spiccioli, ma,  ancora più grave, vi è la clausola che prevede che la  conciliazione debba avvenire nella sede della ditta mandante a totale detrimento dell'agente. 
      Tutto ciò rappresenta il culmine dell' ignavia da parte di chi è stato deputato a difendere gli agenti commerciali . 
     Voglio ricordare che proprio l'USARCI,  dopo tante battaglie,  era riuscita a modificare l'art.  409 del cpc ed  a portare il foro competente al domicilio dell'agente, ed ora con un colpo di mano si tenta di  riportarlo nella sede  della mandante. 

chi sa darmi queste risposte ??
- Che senso ha firmare gli AA.EE.CC. che vanno ad esclusivo         vantaggio delle mandanti? 
- Quali sono i miglioramenti ed i sostegni per la categoria?

- Ma i delegati sindacali conoscono l'argomento di cui stanno trattando?

Ho seri dubbi !!!

Gianni Di Pietro