martedì 1 novembre 2016

Obbligo delle Preponenti di Esibire i Libri Contabili

Finalmente anche la corte di Cassazione si pronuncia sul tema del diritto 
dell'agente ad accedere ai libri contabili.

Con la sentenza n 19319 del 29/9/2016 la Sezione lavoro della Cassazione ha finalmente recepito integralmente quanto previsto dall'art. 1749 del c.c. e dall'art 12 comma 2 della direttiva Europea 86/653
L'agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni che gli sono dovute. “
La suprema corte ha ribadito che l'art. 1749 c.c. Obbliga la preponente a consegnare all'agente tutta la documentazione oltre alle informazioni necessarie per controllare l'entità delle provvigioni liquidate.
Tale obbligo deve essere fatto almeno trimestralmente inviando all'agente un estratto conto dettagliato di tutte le vendite per il controllo delle provvigioni dovute.
La mandante ha un vero e proprio obbligo di fornire tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie all'agente per ricostruire con precisione il proprio avere , mentre l'agente è detentore di un vero e proprio diritto di accedere ai libri contabili della mandante, necessari per poter calcolare le indennità di fine rapporto oltre che delle provvigioni di sua competenza, il tutto nell'esercizio del rapporto secondo i principi di lealtà e buona fede previsti dall'art. 1749 c.c.


La presente pronuncia mette la parola fine alle varie sentenze di merito oltre che alla giurisprudenza fin qui osservata, che permetteva solo in alcuni casi di poter accedere alla documentazione aziendale, in quanto il codice di procedura civile ne vietava l'accesso per fini esplorativi.
Dalla presente sentenza quindi. L'accesso o la richiesta di esibizione delle scritture contabili rientra negli obblighi della mandante .


Giovanni Di Pietro