lunedì 7 giugno 2021

Il Giudice liquida le indennità calcolate secondo l'indirizzo della Commissione Europea.

Il Giudice liquida ad un agente, le indennità secondo il criterio suggerito dalla  Commissione Europea  recependo le osservazioni del CTP nella persona del sottoscritto e disattendendo la relazione del CTU.

                             I Fatti

L'agente lamenta il ritardo sostanziale del pagamento delle provvigioni, ed interrompe il rapporto per colpa della mandante la quale non riconosce le motivazioni addotte dall'agente e richiede il mancato preavviso.

Non resta altro che ricorrere al Giudice presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Il Giudice, esaminati gli atti, incarica il  CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio per i conteggi del caso, l'agente a questo punto nomina il sottoscritto quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) con il compito  di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.

 A seguito degli incontri per la discussione delle operazioni peritali, il CTU redige la propria relazione rilevando che l'agente ha diritto alla sola Indennità Suppletiva di Clientela ed alla differenza FIRR non versata all'Enasarco per un importo di € 37.340,00 considerato che  la mandante aveva già versato € 9.000,00 al Fondo; Nulla era dovoto per la Ind. Meritocratica considerato che  il fatturato  negli ultimi due anni era diminuito, ed inoltre riteneva  non dovuta l'Ind. di Cessazione Rapporto ex art. 1751 sempre a causa del notevole calo del fatturato. 

Il sottoscritto CTP, nelle osservazioni alla CTU, fa rilevare che il sistema di calcolo usato per il conteggio della Meritocratica  non rispettava, e non rispetta, i parametri della Direttiva Europea 86/653, e che al fine di ovviare a questa carenza il computo delle indennità previsto  dall'art 17 della direttiva già richiamata,  doveva esere fatto  secondo le indicazioni della Commissione Europea del 23.7.1996 n. 364/96 che tra le altre cose tiene conto già della cosiddetta Equità. 

Il CTU non ritiene appropriate le osservazioni del CTP e  presenta al Giudice la sua relazione  allegando nel contempo le  osservazioni redatte dal  CTP.

Il Giudice del Lavoro letta la relazione e le osservazioni, disattende l'operato del CTU applicando letteralmente il sistema adottato dal CTP con le motivazioni in essa contenute, liquidando la maggior somma di € 76.311,00 al lordo delle ind. suppletiva di Clientela e Firr.

La mandante ricorre in Appello  contro questa sentenza, e la Corte di Appello di Roma conferma la sentenza nella parte relativa al sistema di calcolo adottato dal CTP secondo i richiami  della Commissione Europea:

" tra detti dati nuovi si ponevano le osservazioni, in effetti assai precise e pertinenti, mosse dal CTP  dell'agente, con le indicazioni di un diverso ed articolato controconteggio, ......"

 Conclusioni:

Il Sistema di Calcolo messo a punto dalla commissione Europea al fine di dare attuazione all'art 17 della direttiva EU n° 86/653   per garantire all’agente commerciale, al
momento dell’estinzione del contratto, un’indennità o una riparazione del danno subito. 

Purtroppo detto sistema non viene utilizzato nel nostro paese, poco avvezzo alle novità, ed anche perchè la sua applicazione è considerata, inesattamente, troppo complessa, invece rappresenta uno strumento utilissimo e probante che tiene conto di numerose varianti, anche del perdurare dei vantaggi.

 Infatti, a differenza dei Giudici italiani che quantificano, erroneamente,  il perdurare dei vantaggi negli anni successivi alla cessazione del rapporto, la Commissione Europea ritiene che il perdurare dei vantaggi va misurato al momento della cessazione del rapporto non oltre in quanto, come riferisce la stessa Commissione :

"...il preponente deve continuare a trarre sostanziali benefici da tali clientanche dopo l’estinzione del contratto di agenzia. Si presume che questa situazione siverifichi anche se il preponente vende l’impresa o il portafoglio clienti, se si può dimostrare che l’acquirente utilizzerà la stessa base di clientela."

"  Il prodursi di un calo del fatturato dopo la risoluzione dei contratto non si traduce automaticamente in una riduzione corrispondente del livello di indennità,  in quanto il fatturato può diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo della concorrenza." 

Nelle mie CTP quasi sempre  utilizzo il  calcolo secondo il dettato della  Commissione Europea  a beneficio dell'agente.

Giovanni Di Pietro .

Per leggere le sentenze: http://www.giovannidipietro.it/sentenze.html

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