mercoledì 16 settembre 2015

Indennità nel contratto a tempo determinato



La disciplina del trattamento di fine rapporto per l’agente di commercio a tempo determinato costituisce una delle questioni più delicate in tema di agenzia.
Come è noto l’agente, al termine del rapporto di lavoro, ha diritto a ricevere dal preponente una indennità di fine rapporto che risulta regolata dall’art. 1751 c.c., modificato dai D.Lgs. n.303/1991 e n.65/1999 che hanno recepito la direttiva 86/653/CEE.
Prima che intervenissero le modifiche legislative, l’articolo in questione stabiliva che: “all’atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità“ (testo introdotto dalla legge n.911 del 1971).
L’indennità era dunque dovuta, a prescindere dagli eventi che caratterizzavano il rapporto negoziale, all’atto della cessazione del solo contratto di agenzia a tempo indeterminato.
Ad integrare l’articolo in esame intervenivano, secondo il disposto legislativo, gli accordi economici collettivi che disciplinavano e disciplinano tuttora, l’indennità di cessazione del rapporto prevedendo due distinte voci, all’epoca del tutto svincolate da ogni valutazione meritocratica circa l’attività prestata dall’agente (F.i.r.r., fondo indennità risoluzione rapporto ed Indennità suppletiva di clientela).
Orbene, l’art. 1751 c.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 303/1991, così esordi­sce: “All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità (…).
La norma, diversamente da quanto previsto nella versione precedente al menzionato decreto legislativo, non limita il riconoscimento del diritto all’indennità di fine rapporto all’ipotesi di scioglimento del contratto a tempo indeterminato.
In attuazione della direttiva CEE 653/86, all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità laddove questi abbia a) procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, b) che il pagamento di tale indennità si equo e c) che la cessazione non sia imputabile all’agente.
Il comma 3, prevede, inoltre, un limite massimo per la liquidazione dell’indennità che non può superare l’importo medio di una annualità di provvigioni da calcolare con riferimento all’ultimo quinquennio e si conclude con una generale previsione di inderogabilità a svantaggio dell’agente.
Pertanto, in presenza delle condizioni costitutive di tale diritto enucleate nello stesso articolo, è evidente che il legislatore ne ha voluto estendere appunto l’applicazione anche al caso di cessazione del contratto per decorrenza del periodo di durata convenuto dai contraenti.
Ad analoga conclusione si arriva esaminando la disciplina dettata in materia dagli Accordi Economici Collettivi.
In dettaglio, l’A.E.C. Industria del 30 luglio 2014 – che disciplina il rapporto di agenzia per cui è causa unitamente alle norme del codice civile – all’art. 4 stabilisce che: “le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rap- porto, con esclusione comunque, delle norme relative al preavviso di cui all’art. 9”, mentre l’A.E.C. Commercio del 16 febbraio 2009, all’art. 2 che: “Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso”.
Dall’espresso riferimento agli artt. 12 e 13, che appunto disciplinano l’indennità di fine rapporto (F.i.r.r., Indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica), si deduce senza alcun dubbio, che l’agente ha diritto a tali emolumenti anche in caso di cessazione del contratto per scadenza del termine.
Non sussistono, dunque, incompatibilità tra le norme in materia di indennità di fine rapporto e la figura del contratto a termine; incompatibilità che si limitano semmai alla sola applicazione dell’istituto del preavviso.
A fugare qualsivoglia dubbio è intervenuta una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto “il diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia in ragione della durata del contratto stesso, anche nel caso di cessazione di un contratto determinato. L’art. 1751 c.c., nella nuova formulazione, prevede, infatti, la corre- sponsione di detta indennità “all’atto della cessazione del rapporto…”, senza alcuna ulteriore specificazione e distinzione tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e quella a tempo indeterminato, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986″ (sent. 04 settembre 2014 n. 18690).
a cura dell’Avv. Gianluca Stanzione
Centro Giuridico Usarci – Usarci Lanarc Napoli

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