lunedì 8 dicembre 2008

Gli Agenti di Commercio in Tribunale

La scarsa propensione degli agenti commerciali a citare in tribunale le proprie preponenti alla cessazione del rapporto va ad esclusivo vantaggio delle mandanti.
Il rinnovo degli AAEE.CC. ristagna. Le nostre controparti non vogliono assolutamente sentir parlare di indennità europee, né vogliono trattare le modifiche dell’art 2 , variazione di zona e di provvigioni, e tantomeno di clausole risolutive espresse. La Confcommercio e la Confindustria ritengono che l’attuale Accordo Economico Collettivo sia validissimo (ovviamente per loro), nonostante la Cassazione abbia stabilito ormai in tutte le sentenze le motivazioni per cui le indennità previste dagli AA.EE.CC. costituiscano il minimo liquidabile. Eppure per avere diritto ad una indennità superiore, è sufficiente che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente il lavoro con i clienti esistenti. L’indennità potrebbe essere spesso addirittura pari ad un anno di provvigioni ed è’ innegabile che l’indennità prevista dal codice civile, cosiddetta “Indennità Europea”, sia di gran lunga migliorativa rispetto a quella prevista dall’AEC. Addirittura più è breve la durata del rapporto, più potrebbe essere consistente l’indennità. Ma pechè è così difficile vedersi riconosciuta l’Indennità di Cessazione Rapporto? Le cause possono riassumersi in due motivi principali:. - Il primo è costituito dalla scarsa propensione dell’agente a promuovere una azione giudiziaria nei confronti della mandante. Anche qui le motivazioni sono molteplici e possiamo riassumerle negli alti costi di una azione giudiziaria, nella lunghezza del procedimento giudiziario, nella scarsa conoscenza e scarso approfondimento della gran parte degli avvocati sul diritto di agenzia, nella difficoltà a trovare sul territorio strutture preparate e che possano dare un valido supporto all’agente. - La seconda è sicuramente l’incertezza dell’importo dell’Indennità. Mentre il conteggio delle Indennità Suppletiva di Clientela, Firr , Indennità per il Patto di non Concorrenza è relativamente facile in quanto è sufficiente fare un calcolo matematico, spesso costituita da una percentuale sulle provvigioni percepite, al contrario, per l’Indennità di Cessazione Rapporto, il codice non ha previsto alcuna metodologia di calcolo, di conseguenza la suprema Corte di Cassazione, PUR RICONOSCENDO VALIDO ED UTILE COME STRUMENTO DI CALCOLO quanto suggerito dalla commissione Europea nel 1996, e nonostante detta commissione abbia tenuto conto di tutti i paramenti sia positivi che negativi per calcolare l’indennità, la Cassazione ha ritenuto non vincolante detto sistema, ritenendo che ogni singolo Stato sia libero di adottare un sistema diverso. Poiché l’Italia non ha previsto alcun sistema di calcolo, i giudici liquidano l’indennità secondo equità. Ovviamente l’equità rappresenta un sistema empirico, ogni giudice ha un proprio metro di valutazione dell’equità. Accade quindi, che, due agenti con le stesse identiche caratteristiche e motivazioni di recesso, si vedano riconoscere indennità molto diverse tra loro generando così maggiore confusione incertezza e disparità. Finalmente , in una causa di lavoro promossa da un agente torinese alla propria mandante con richiesta di liquidazione dell’ indennità di cessazione rapporto,il giudice di merito, la dottoressa LORETTA BIANCO, ha utilizzato il sistema suggerito dalla commissione Europea per determinare l’importo dell’indennità ed ha liquidato per un rapporto di lavoro di breve durata, una somma pari ad € 11.900,00 contro € 6.300,00 previsti dagli AA.EE.CC, con una motivazione dettagliata e giuridicamente interessante. Auspichiamo che altri giudici del lavoro dimostrino maggiore coraggio e comincino ad utilizzare questo metodo di calcolo che oltre a dare certezze sui conteggi, avvicina l’agente commerciale Italiano ai colleghi europei.

Gianni Di Pietro

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