giovedì 6 novembre 2025

Il Lavoro Nascosto: Procacciatori Abusivi e Concorrenza Sleale



Agenti o procacciatori, il flebile confine

A cura di Giovanni Di Pietro, Presidente Nazionale della USARCI – Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani 

 

In un panorama economico dove la flessibilità del lavoro è spesso usata come sinonimo di precarietà e disintermediazione, la figura del Procacciatore d'Affari è diventata il vessillo di una pratica elusiva diffusa e dannosa.

Si stima che oltre 40.000 lavoratori che operano in Italia, impegnati effettivamente nel costante


lavoro di promozione, tipico di un Agente di Commercio, siano classificati sotto un contratto di procacciamento. Non si tratta di una questione burocratica; è una frode sistematica contro il lavoratore e l'intero sistema socioeconomico.

L'agente di commercio è un professionista della vendita e della consulenza, tutelato dalla normativa Europea 86/653, dal Codice Civile (art. 1742)  che lo definisce come colui che "assume stabilmente l'incarico di promuovere" contratti oltre che dalla contrattazione collettiva AEC, sottoscritta dalle OO.SS degli agenti, come l’USARCI, e le OO.SS datoriali quali Confindustria, Confcommercio ed altre che hanno fatto si che l’agente di commercio italiano sia il più tutelato al mondo.

 Questa stabilità significa, per la ditta mandante, che deve adempiere a precisi obblighi, incluso il pagamento dei contributi previdenziali  ENASARCO, il secondo pilastro previdenziale degli agenti. Il procacciatore d’affari rappresenta nel contesto economico, giuridico, e fiscale, un'anomalia. L’attività non è citata dal codice civile  appunto perché non è stata mai considerata una  attività lavorativa vera e propria ma un rapporto raro ed episodico che presuppone una mera e propria segnalazione. Oggi ci troviamo di fronte a soggetti che per tutta la vita lavorativa svolgono l’attività di procacceria. Questi lavoratori non hanno accesso a nessuna protezione sociale, nessuna pensione ENASARCO e nessuna garanzia di fine rapporto quali: preavviso, indennità suppletiva, FIRR, meritocratica.  

La realtà, tuttavia, è molto diversa.  Molte aziende con questo stratagemma,  operano in netta concorrenza sleale con la concorrenza; servendosi di procacciatori ottengono un sostanziale vantaggio economico, una facilità di ricambio di lavoratori, un turn-over senza costi, aggirando quanto stabilito dalla normativa EU, 86/653, emanata anche per non influenzare la concorrenza fra mandanti  :

(“considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali…”);

Il ricorso sistematico ai tribunali con la loro lentezza, con l’onere della prova a carico del procacciatore, l’incognita delle sentenze, fanno in modo che il sistema prosperi e sia sempre piu’ in aumento.

E’ necessario agire con una riforma legislativa mirata, occorre un disegno di legge che stabilisca criteri chiari e confini definiti  che garantiscano certezza e spostino l'onere della prova in caso di controversia in capo alla proponente. Non possiamo continuare ad affidare ad un Giudice  il difficile compito di capire la reale natura di un rapporto, se esso è stabile e mascherato. Dobbiamo stabilire legislativamente dei confini certi che non diano possibilità di libere interpretazioni.

L’ Occasionalità, cos’è l’occasionalità?  Si ha occasionalità quando si effettua una ordine, una segnalazione in una settimana, in un mese, in un anno?  Due, tre ordini in questi lassi di tempo? Non esiste l’occasionalità, per vendere oggi è necessaria la promozione, la competenza, la conoscenza del territorio del prodotto. Se proprio dobbiamo definire una soglia occasionale essa non deve superare 30 gg; se un rapporto supera questa soglia, ipso iure può essere presunto dalla legge come un rapporto di agenzia. L'occasionalità dovrebbe essere l'eccezione non la regola.

Il Compenso, anche in questo frangente occorre definire un limite.  Parliamo di Occasionalità, bene, le normative italiane già prevedono il riconoscimento del lavoro autonomo occasionale:

( La prestazione occasionale o lavoro autonomo occasionale è un’attività autonoma che viene svolta da un soggetto che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale. In particolare, (nota Min. Finanze 17.7.97 n. 984) si tratta di: qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione“)

In questo caso è previsto un importo annuo massimo  di cinquemila euro, se l’importo supera il limite previsto per il lavoro occasionale, indica che la collaborazione è un reddito professionale che ha diritto a piena protezione contributiva e assistenziale.

Come è evidente, non si ha bisogno di cercare una figura come quella del procacciatore per le vendite occasionali, la normative italiane lo avevano già previsto.

Una Norma in tal senso costituirebbe una guida inequivocabile sia per le aziende sia per i lavoratori che agiscono in buona fede, oltre a fornire all’ ENASARCO ed ai suoi ispettori, un mezzo rapido ed efficiente di controllo e verifica per l'evasione senza dover ricorrere alla magistratura e sovente alla Suprema Corte di Cassazione. La lotta contro la precarietà e l'evasione contributiva richiede anche una chiara demarcazione tra entrambe le attività. La validità del rapporto non dovrebbe più dipendere da ciò che è in un contratto stabilito, ma da ciò che viene effettivamente fatto in pratica, secondo standard legali.

Occorrerebbero anche  Sanzioni Esemplari Affinché la legge funzioni efficacemente come deterrente, richiederebbe un meccanismo sanzionatorio che annulli completamente il beneficio dell'evasione. Le sanzioni non dovrebbero essere limitate semplicemente al recupero dei pagamenti ignorati, ma dovrebbero includere anche misure di applicazione per la partecipazione fraudolenta.

Una norma di tal genere genererebbe un'azione vigile e dissuasiva. In definitiva, il disegno di legge che definisce criteri oggettivi (termine, frequenza, compenso e integrazione) e sanzioni rigorose è l'unico modo per abbattere la cattiva abitudine dell’uso distorto del procacciatore. 

Questo è  un passo inevitabile per salvaguardare la professionalità dell’agente, mantenere un sistema di sicurezza sociale funzionante e garantire una vera e leale concorrenza nel business. Non può esistere un mercato che si sviluppa sulle spalle dei lavoratori e aggirando le regole di base.

 

Gianni Di Pietro

 

 

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