venerdì 21 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS. Quale sostegno agli Agenti Commerciali

        Decreto Sostegni bis 

   Le novità per gli Agenti di Commercio 

Finalmente riconosciuste le istanze promosse dall'Usarci e dalla Fisascat-Cisl a favore della categoria.

 

Il decreto Sostegni bis  emanato dal Governo il 20/05/2021 porta alcune novità anche per gli agenti di commercio. La cosa più importante per la categoria è stata la variazione del periodo di prognosi che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021; tale modifica riveste un ruolo essenziale per una categoria che si vede riconosciute le provvigioni a distanza di mesi rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Con questo ulteriore passo si offre la possibilità alla quasi totalità degli agenti almeno sotto il profilo temporale di ottenere il sostegno.

1) È riconosciuto automaticamente un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto nel Decreto Sostegni. L’ammontare è pari al 100% di quanto già percepito.

In alternativa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori Varato il decreto “Sostegni-bis”;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

2) È riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto credito il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3) Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4) È utilizzabile in un’unica quota annuale il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;

5) È introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

6) È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

7) Per l’anno 2021 sono riconosciute ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.

8) Il versamento della rata fissa INPS gestione artigiani e commercianti con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Giovanni Di Pietro






 

 

 
 

lunedì 17 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Lo Star del Credere . N.8

 Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla n° 8 "Lo star del credere e fideiussione dell'Agente "

 

 

"Verranno interamente addebitati all’agente gli importi dei crediti che la soc Caio rl si trovasse nell’impossibilità di poter recuperare per cause imputabili all’agente stesso quali:

- commissione di vendita non firmata dal cliente;

- mancato riconoscimento della  soc Caio rl come ditta avente il diritto al pagamento della fornitura eseguita.

Verranno addebitati gli importi non recuperati o non recuperabili più tutte le spese conseguenti di forniture per le quali l’agente ha fornito alla  soc, Caio rl una propria garanzia sul buon fine dei pagamenti e/o accollandosene interamente il debito".

Lo star del credere ovvero la garanzia che l'agente prestava alla mandante in caso di mancato pagamento del cliente, è stato  modificato 1999 grazie ad una lunga lotta sindacale. Non è stata però abolita, ma può essere ancora applicato  all'agente a condizione che gli venga riconosciuto un supplemento di provvigioni. E' stato sufficiente far aggiungere sul codice  la locuzione "supplemento di provvigioni" perchè la quasi totalità delle  aziende non se neservissero più. Ma, come accade sovente,  vi è sempre qualche mandante  che pensa di esere piu' furba delle altre e pensa di reintrodurla, addirittura  addebitando all'agente il 100% del fatturato. Infatti, nel caso in esame  si parla di  addebitare all'agente il 100% della fornitura nel caso in cui  l'ordine non fosse stato firmano. Ma, gli ordini, non sono " salvo approvazione della casa?"  se è così, quando la mandante riceve  l'ordine, se lo stesso è priva  della firma del cliente, non fa altro che rifiutare l'ordine, così l'agente presterà più attenzione la prossima volta.

Altra perla,  si procederà all'addebito del 100% nel caso in cui l'agente presti una garanzia sul buon fine dell'affare. 

Orbene, l'art 1746 del codice civile, tra le altre cose, recita: "È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo". 

Cos'è che non è sufficientemente chiaro nel termine " e' vietato"  cosa c'è da capire  nella locuzione " anche solo parziale" , sono termini chiari, facili da capiere, ma allora perchè si fanno mandati con norme che poi non possono essere applicate?  La risposta è facile, se il contratto contenesse solo gli elementi essenziali del contratto previsti dal codice, come potrebbe l'avvocato di turno o il consulente del lavoro incaricato, presentare laute parcelle per la redazione di un mandato assurdo? Allora ecco inventarsi le corbellerie più strane, così alla fine si andrà in giudizio, ed io avvocato sarò nuovamente chiamato a difendere la mandante ed il consulente del lavoro a fare da CTU o CTP. In pratica si sono inventati il lavoro perpetuo. 

Giovanni Di Pietro

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lunedì 10 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” VARIAZIONI DI ZONA . N. 7

 


Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla 7

VIOLAZIONE DI ZONA, TERRITORIO.

"La nostra Società potrà revocare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso il presente incarico per le seguenti cause, qualora l'Agente violi i limiti del Territorio Contrattuale"


Ma cosa si intende per violazione del limiti del territorio contrattuale? 

Non si tratta solo di un limite geografico, ma può essere inteso anche come limite di fascia di clientela, solo farmacie,  solo feramenta; pertanto l'agente può svolgere la propria attività, sulla quale percepirà le provvigioni solo entro i limiti stabiliti dal contratto. 

Perchè la mandante inserisce una clausola risolutiva così risoluta nel caso di invasione di zona? In verità non se ne comprende il motivo, solo una mente contorta  e limitata può pensare una clausola  del genere. Ammesso che l'agente sia così sciocco da andare a promuovere, il o i prodotti, al di fuori della propria zona, la mandante, non appena riceve l'ordine, non fa altro che comunicare all'agente che quell'ordine non viene accettato e non produrrà alcuna provvigione in quanto fuori zona. Non servono prevedere soluzioni così apicali su condizioni la cui soluzione risiede  nelle mani della mandante. 

Altra cosa è se la mandante accetta non un solo ordine, ma una serie di ordini fuori zona e paga anche le provvigioni per lungo tempo, uno, due, o più anni, in questo caso oltre a non poter accampare alcuna condizione risolutiva, la mandante  ha, in pratica, concesso all'agente  una estensione tacita della zona assegnata.

Da qualche tempo a questa parte non si fanno più mandati di agenzia ma atti terroristici con l'intento di mettere in soggezione l'agente, e spesso ci riescono,  specialmente quando si tratta di agenti fai da te, quelli non sindacalizzati. 

Giovanni Di Pietro

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lunedì 3 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Riunioni Aiendali . N.6

Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla 6 " RIUNIONI AZIENDALI"

"Quando ne sia richiesto, in date che comunicheremo, l'Agente si recherà a sue spese presso la nostra Sede od in altro luogo da noi indicato al fine di fornire dettagliate informazioni sulla situazione commerciale del Territorio Contrattuale."

 Questa perla è stata inserita in un contratto da plurimandatario, nel settore food/no food, dove le provvigioni relative alle vendite potevano attestarsi massimo su circa 10 mila euro l'anno. Con questa clausola si pretenderebbe che l'agente si recasse, ogni qualvolta il direttore non ha di meglio da fare, in azienda, a sue spese, non per un corso di aggiornamento, o per prendere visione di una nuova campagna promozionale, o nuovi prodotti, ma, " per fornire informazioni ed in date che fanno comodo solo a te".  Pertanto, l'agente, da Palermo, deve prendere un aereo, volare fino a Milano o Venezia, o viceversa, qui prendere un'auto a noleggio per recarsi fino in azienda, ubicata ovviamente nell'interland, per fornire informazioni

Ma brutta testa ..... ,  ti rendi conto di cosa scrivi? io dovrei spendere mille euro perchè vuoi sapere da me le informazioni della mia zona. Ma se fino alla scorsa settimana hai inviato i tuoi cani da guardia, gli ispettori, a farmi perdere tempo? Ma lo sai che farmi perdere due giorni di lavoro costano soldi, " a me" ; cosa cè di così importante che deve essere riferito all'orecchio? non possiamo telefonarci o videochiamarci, od inviarci una mail? non pui chiedere quello che vuoi sapere ( e di cui, poi, non te ne frega nulla) agli ispettori che sono stati nella mia zona, accompagnati da me, a mie spese, ad ispezionare?

NO!, occorre l'incontro, in modo che tu quando deciderai di recedere dal contratto, organizzerai due tre incontri ravvicinati, ai quali ovviamente non parteciperò, ed allora accamperai la giusta causa per non liquidarmi quei quattro soldi di indennità da me duramente guadagnati in tanti anni.  

Anche questa clausola farà si che si ricorra al giudice. 

Giovanni Di Pietro

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giovedì 29 aprile 2021

ENASARCO, APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

 


ENASARCO, ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 29/04/2021

Approvato il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2020 della Fondazione Enasarco.

 

Come è noto a tutti, il bilancio rappresenta un adempimento annuale, necessario ad assolvere le funzioni di verifica interna ed esterna sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente.

Il bilancio è stato valitato oltre che dal CDA, anche dal Collegio dei sindaci sotto la Presidenza della dott.ssa Giovanna Ceribelli, nominata dal Ministero del Lavoro, anche dalle società di revisione indipendenti, ed infine dall’odierna Assemblea dei Delegati.

Il bilancio presenta un avanzo di 50 milioni di Euro, risultato sicuramente apprezzabile tenuto conto della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria del 2020, crisi ha visto una notevole contrazione nelle vendite con il quasi azzeramento di alcuni settori cruciali per l’economia ed un calo considerevole del numero degli agenti. Nonostante tutto ciò i risultati riportati nel bilancio sono positivi, con un avanzo economico come abbiamo già detto di 50 milioni, proventi finanziari per oltre 100 milioni e un patrimonio complessivo in crescita che ha raggiunto quasi 8 miliardi di euro, capace di garantire la riserva legale e quindi fornendo una maggiore sicurezza per le pensioni degli iscritti.

Da rilevare inoltre come dal bilancio è stato estrapolato il Fondo Fenice con un svalutazione di oltre 35 milioni di euro nell’esercizio 2020 e pertanto il fondo in questione è stato azzerato al 31/12/2020.

La Fondazione dimostra pertanto di essere in buona salute,

Inoltre, in apertura dell’Assemblea il Presidente ha ricordato che pur a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma, in merito alla deliberazione assunta il 28.12.2020 dalla Commissione Elettorale, “il Consiglio di Amministrazione risulta allo stato validamente nominato, composto e proclamato. Esso preserva infatti i poteri, le prerogative e le facoltà ad esso spettanti per Statuto può in tale composizione e veste garantire la piena amministrazione della Fondazione e il completo perseguimento degli scopi istituzionali e statutari” e che, in ogni caso, la composizione e il funzionamento dell’Assemblea eletta non sono coinvolti dal contenzioso.

La seduta assembleare è stata poi momento di confronto, rispondendo all’invito del Presidente volto a garantire sostegno agli agenti di commercio in una fase estremamente difficile, segnata dalle conseguenze economiche della pandemia che continua a penalizzare in modo grave l’attività degli agenti di commercio.

Verrà quindi garantito il massimo sostegno alle iniziative portate avanti in favore degli iscritti: dalla creazione di un dialogo reale e trasparente con gli stessi, alla migliore allocazione degli investimenti della Fondazione, assicurando rendimenti finanziari efficaci ed efficienti.

Ci auguriamo inoltre che in futuro ci possa essere una maggiore coesione tra i membri del CDA , che si abbandoni le rivalità personali e di bottega, avendo come unico intendimento la tutela previdenziale ed all’occorrenza anche assistenziale dei soli agenti commerciali, nei parametri previsti dalla normativa vigente,

Giovanni Di Pietro

 

lunedì 26 aprile 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Tempo Determinato O indeterminato . N.5

 

Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla 5

Tempo Determinato o Indeterminato 

 10) Decorrenza e durata

10.1) Il presente mandato decorre dal <data> e si intende a tempo determinato, con durata fino al 31Dicembre 2017 Il contratto dovrà essere rinnovato di volta in volta alla sua naturale scadenza.

10.2) Durante il periodo di preavviso Lei è tenuto a prestare la Sua opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

10.3) Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con il preavviso di legge.

Viene da chiedersi: chi ha redatto un simile contratto? Ma è uncontratto a tempo determinato o indeterminato?

L’art 10.1 dice chiaramente che si tratta di un contratto a tempo DETERMINATO, ovvero le parti sanno, già dalla loro sottoscrizione, quale sarà il termine, ed a quella data possono decidere se rinnovarlo o meno senza che sia concesso alcun preavviso.

 Pertanto, se alla scadenza prefissata viene sottoscritto un nuovo contratto, il rapporto continua fino alla data stabilita. Può anche accadere che alla prima scadenza non avvenga alcun cessazione, ed il contratto continua naturalmente senza sottoscriverne uno nuovo, in questo caso il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Ma allora qual’è l’utilità di inserire i termini di preavviso? Ma questo contratto è a tempo determinato o indeterminato?

Un classico esempio di mancanza di chiarezza che porterà, in caso di recesso, ad un contenzioso che non avrebbe alcun senso, in quanto ognuna delle parti vorrà interpretarlo nella maniera, a se , più conveniente. Si denota soprattutto la scarsa preparazione in diritto di agenzia di chi ha redatto il contratto, vuoi che sia un Consulente del lavoro o un legale.

Giovanni Di Pietro

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Giovanni Di Pietro

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lunedì 19 aprile 2021

Agenti Enasarco, “Le Perle nei Mandati” GEOLOCALIZZATORI; N.4

Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati” 

Perla 4

Geolocalizzatori

 L’agente è stato informato, ed accetta, che sugli strumenti forniti dalla mandante siano inseriti apparecchi di rilevamento della posizione, al solo fine di tutelare il patrimonio della società .

Cosa significa nella realtà. La mandante concede, per lo svolgimento del proprio lavoro, all’agente, un tablet, un pc, un telefonino, in alcuni casi addirittura un furgone o l’auto se si tratta di agenti in tentata vendita o monomandatari.

L’agente quasi sempre ne è ben felice, non deve investire il proprio denaro per l’acquisto di questi beni.

Bene, anzi, male; da questo momento l’agente è seguito passo dopo passo, di giorno e di notte. La mandante conoscerà tutto di voi, a che ora uscite di casa, a che ora rientrate, dove andate, se percorrete autostrade o strade ss o comunali, quante volte vi fermate, se dove sostate vi è un cliente o meno, insomma non avete più segreti. Non è raro che il capoarea vi chiami e vi dica: cosa faceva ieri dalle 14 alle 16 in via tot visto che non abbiamo clienti, oppure, lei esce il mattino troppo tardi, alle 9 è ancora a casa. Queste cose ai più sembrerà una assurdità, ma è già successo tante, troppe volte. Ed anche se simili strumenti non possono essere usati per disdire un contratto per colpa, sicuramente sarà di supporto alla mandante per risolvere il contratto ed in alcuni casi potrebbero essere portati in tribunale per non riconoscere le indennità dovute.

Può anche accadere che il contratto non riporti alcuna clausola del genere, m che negli strumenti utilizzati sia stato ugualmente inserito il geolocalizzatore, e che l’azienda se ne serva per tenere costantemente sotto pressione l’agente.

Voglio ricordare che :

 " L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.” 

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Giovanni Di Pietro

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lunedì 12 aprile 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Esclusione dagli A.E.C. N.3

 

​Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla3

Esclusione della Contrattazione Collettiva

- xxx , avente ad oggetto la commercializzazione in Italia ed all’Estero di merce prodotta da terzi ad un mercato costituito da rivenditori, sia grossisti, sia dettaglianti, e da utilizzatori diretti del prodotto, ivi comprese le imprese di produzione di beni e servizi.

- le parti escludono il recepimento nel contratto individuale, di pattuizioni collettive.

Purtroppo gli agenti non leggono quasi mai il mandato, ed a volte anche leggendolo è talmente sibillino da non comprendere bene cosa si celi sotto alcune diciture o sotto alcuni termini prettamente giuridici.

E’ il caso della dicitura usata sul contratto esaminato e riportata in rosso. Cosa si nasconderebbe dietro tale dizione che ad un occhio poco attento parrebbe innocua?

La dizione usata è una delle peggiori, in pratica il contratto vorrebbe escludere totalmente la contrattazione collettiva. In pratica l’agente non avrebbe alcuna tutela se non quelle minime previste per legge.

Non avrebbe diritto alla indennità suppletiva di clientela,

Non avrebbe diritto al Firr

Non avrebbe diritto a buona parte del preavviso

Non avrebbe diritto alla Indennità Meritocratica

Non avrebbe diritto alla indennità per il patto di non concorrenza

Non ……

Non…….

Mi fermo ad elencare tutte i danni che il povero malcapitato agente riceverebbe dalla firma di un simile mandato capestro.

La prima cosa da fare quindi è far esaminare il mandato dal Sindacato Usarci più vicino o andare sul sito www.usarci.it e chiedere una consulenza, vi potrebebro essere dei suggerimenti utili ad aggirare una simile imposizione. non firmare MAI prima di aver verificato il contratto

 Giovanni Di Pietro

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lunedì 5 aprile 2021

“Le Perle nei Mandati” Variazioni di Zona o Provvigioni N.2

 Nuova Rubrica Settimanale                                      

  ​Le Perle nei mandati”

     Perla n° 2 

Le modifiche contrattuali

Perla presente su un contratto di bigiotteria/oreficeria 

Il preponente potrà modificare i Prodotti, dei clienti, non chè la zona, purché la variazione sia di entità tale da incidere in misura non superiore al 30% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente alla data di comunicazione della modifica, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del contratto . Il preponente comunicherà la propria decisione all’agente con un preavviso di 30 gg. E’ fatto salvo il caso in cui la modifica sia tale da invcidere in misura non superiore al 10% del valore delle provvigioni maturate dall’agente nell’anno precedente. Nel qual caso sarà dovuto all’Agente un preavviso di 10gg. Nessun preavviso sarà dovuto nel caso in cui la modifica sia inferiore al 5% ….”

   

La fantasia delle nostre aziende non ha limiti. Oltre a non rispettare le norme contenute negli A.E.C. pretendono la sottoscrizione di contratti capestro approfittando della buona fede degli agenti o della loro scarsa conoscenza delle norme, della mancanza di lettura delle clausole contrattuali, la maggior parte degli agenti firma senza leggere il contratto, della delle difficoltà a trovare lavoro così da schiavizzare il lavoratore agente.

Nel odierna Perla, ci troviamo di fronte ad clausola contrattuale che prevede una variazione delle provvigioni, o della zona , o della clientela, del 30% , una percentuale altissima che generalmente coincide con l’utile dell’agente al netto di tutte le spese e tasse. In questo caso, in barba agli AEC che prevedono massimo, una variazione non superiore al 15% o al 20% del fatturato dell’anno precedente a seconda della tipologia dell’A.E.C., variazione che comunque deve essere accettata dall’agente e, in caso di mancata accettazione, la comunicazione di variazione viene ritenuta come disdetta con preavviso ad iniziativa della casa mandante, mentre, la clausola prevista in questo contratto, non prevede assolutamente la possibilità di accettazione o meno da parte dell’agente, lasciando insidacabilmente alla mandante la possibilità di affamare o meno l’agente senza che questi possa esercitare il proprio diritto. Tale variazione presente sul mandato in oggetto, e’ anche in barba al codice civile che non prevede alcuna variazione, infatti la giurisprudenza è orientata a considerare la variazione ammissibile quando non supera il 5% del fatturato provvigionale dell’anno precedente. Potremmo opinare che difficilmente il Giudice in caso di contenzioso possa dare ragione alla mandante, ma, nello stesso tempo occorre impiantare una causa e rimettersi al giudizio di un terzo.

Cosa fare allora, o far aggiungere sul contratto che lo stesso fa riferimento agli A.E.C. in modo da vanificare la clausola che eccede la norma contrattualistica, o non accettare il mandato. Con queste clausole un vero professionista non lo troveranno mai.

Con queste clausole un vero professionista non dovrebbe mai accettare un simile contratto.

 Giovanni Di Pietro

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lunedì 29 marzo 2021

“Le Perle nei Mandati” Prodotti in concorrenza e Pluri mandato

29 marzo 2021

​Nuova Rubrica Settimanale                                        ​Le Perle nei mandati”

Perla n° 1

Prodotti in concorrenza e Pluri mandato

ESCLUSIVA – NON CONCORRENZA

Per tutta la durata del presente contratto, l’agente s’impegna a non vendere direttamente o indirettamente, o assumere direttamente o indirettamente, incarichi di agenzia, distribuzione, concessione di vendita sotto qualsiasi forma di prodotti in concorrenza con i prodotti, o comunque a essi simili nel funzionamento e/o nell’uso, fatta eccesione per eventuali prodotti di società del gruppo cui il preponente appartiene ( qui di seguito le “ consociate”), specificatamente affidategli da queste ultime .

COME CERCO DI RAGGIRARE L’AGENTE OFFRENDO UN CONTRATTO DA PLURI MANDATO CHE IN REALTA’ E’ UN MONO MANDATO .

1) L’agente potrà vendere Prodotti non in concorrenza con quelli previsti nel presente contratto solo dietro espressa e preventiva autorizzazione scritta del preponente.

2) Qualora sorgessero contrasti circa la qualificazione di un prodotto come                    “ concorrente” il giudizio del preponente al riguardo sarà comunque vincolante per l’agente.

1) Pur essendo un contratto da plurimandatario, l’agente non è libero di assumere altri mandati per prodotti non in concorrenza, deve sempre chiedere l’autorizzazione alla mandante. Questa clauso sottende ad un contratto da monomandatario e ben si può rivendicarlo con le conseguenze previste dal monomandato.

2) La presente clausola inserita in un contratto petrolifero, ha dell’inverosimile. In pratica l’azienda si arroga il diritto insindacabile di decidere se un prodotto è o non è in concorrenza con i suoi, pertanto secondo la logica di questa mandante, un carro armato potrebbe essere in concorrenza con una lavatrice, sono di ferro entrambi.

Fatevi Furbi, leggete i contratti prima di firmarli o rivolvetevi all’USARCI più vicina per i chiarimenti ed avere le dritte per contrastare i FURBETTI DEI MANDATI.

 Giovanni Di Pietro

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