lunedì 7 giugno 2021

Il Giudice liquida le indennità calcolate secondo l'indirizzo della Commissione Europea.

Il Giudice liquida ad un agente, le indennità secondo il criterio suggerito dalla  Commissione Europea  recependo le osservazioni del CTP nella persona del sottoscritto e disattendendo la relazione del CTU.

                             I Fatti

L'agente lamenta il ritardo sostanziale del pagamento delle provvigioni, ed interrompe il rapporto per colpa della mandante la quale non riconosce le motivazioni addotte dall'agente e richiede il mancato preavviso.

Non resta altro che ricorrere al Giudice presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Il Giudice, esaminati gli atti, incarica il  CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio per i conteggi del caso, l'agente a questo punto nomina il sottoscritto quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) con il compito  di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.

 A seguito degli incontri per la discussione delle operazioni peritali, il CTU redige la propria relazione rilevando che l'agente ha diritto alla sola Indennità Suppletiva di Clientela ed alla differenza FIRR non versata all'Enasarco per un importo di € 37.340,00 considerato che  la mandante aveva già versato € 9.000,00 al Fondo; Nulla era dovoto per la Ind. Meritocratica considerato che  il fatturato  negli ultimi due anni era diminuito, ed inoltre riteneva  non dovuta l'Ind. di Cessazione Rapporto ex art. 1751 sempre a causa del notevole calo del fatturato. 

Il sottoscritto CTP, nelle osservazioni alla CTU, fa rilevare che il sistema di calcolo usato per il conteggio della Meritocratica  non rispettava, e non rispetta, i parametri della Direttiva Europea 86/653, e che al fine di ovviare a questa carenza il computo delle indennità previsto  dall'art 17 della direttiva già richiamata,  doveva esere fatto  secondo le indicazioni della Commissione Europea del 23.7.1996 n. 364/96 che tra le altre cose tiene conto già della cosiddetta Equità. 

Il CTU non ritiene appropriate le osservazioni del CTP e  presenta al Giudice la sua relazione  allegando nel contempo le  osservazioni redatte dal  CTP.

Il Giudice del Lavoro letta la relazione e le osservazioni, disattende l'operato del CTU applicando letteralmente il sistema adottato dal CTP con le motivazioni in essa contenute, liquidando la maggior somma di € 76.311,00 al lordo delle ind. suppletiva di Clientela e Firr.

La mandante ricorre in Appello  contro questa sentenza, e la Corte di Appello di Roma conferma la sentenza nella parte relativa al sistema di calcolo adottato dal CTP secondo i richiami  della Commissione Europea:

" tra detti dati nuovi si ponevano le osservazioni, in effetti assai precise e pertinenti, mosse dal CTP  dell'agente, con le indicazioni di un diverso ed articolato controconteggio, ......"

 Conclusioni:

Il Sistema di Calcolo messo a punto dalla commissione Europea al fine di dare attuazione all'art 17 della direttiva EU n° 86/653   per garantire all’agente commerciale, al
momento dell’estinzione del contratto, un’indennità o una riparazione del danno subito. 

Purtroppo detto sistema non viene utilizzato nel nostro paese, poco avvezzo alle novità, ed anche perchè la sua applicazione è considerata, inesattamente, troppo complessa, invece rappresenta uno strumento utilissimo e probante che tiene conto di numerose varianti, anche del perdurare dei vantaggi.

 Infatti, a differenza dei Giudici italiani che quantificano, erroneamente,  il perdurare dei vantaggi negli anni successivi alla cessazione del rapporto, la Commissione Europea ritiene che il perdurare dei vantaggi va misurato al momento della cessazione del rapporto non oltre in quanto, come riferisce la stessa Commissione :

"...il preponente deve continuare a trarre sostanziali benefici da tali clientanche dopo l’estinzione del contratto di agenzia. Si presume che questa situazione siverifichi anche se il preponente vende l’impresa o il portafoglio clienti, se si può dimostrare che l’acquirente utilizzerà la stessa base di clientela."

"  Il prodursi di un calo del fatturato dopo la risoluzione dei contratto non si traduce automaticamente in una riduzione corrispondente del livello di indennità,  in quanto il fatturato può diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo della concorrenza." 

Nelle mie CTP quasi sempre  utilizzo il  calcolo secondo il dettato della  Commissione Europea  a beneficio dell'agente.

Giovanni Di Pietro .

Per leggere le sentenze: http://www.giovannidipietro.it/sentenze.html

 www.giovannidipietro.it

 



 


lunedì 31 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” RAPPORTINI VISITE " n°10

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” Rapportini Visite" n° 10

 Nuova Rubrica

Le Perle nei mandati

Perla 9  

Rapportini Visite  

"Fra le informazioni inviate alla nostra Organizzazione Commerciale, deve essere compresa la trasmissione, giorno per giorno, oltre che degli ordini rilevati o ricevuti, di un rapporto riepilogativo delle visite effettuate e delle notizie raccolte sull’andamento delle singole Aziende e su quello degli affari in genere della Vs. zona per il ramo oggettodella presente.

Ogni singolo cliente della Vs. zona dovrà essere visitato ogni 15-20 gg . All’inizio di ogni rapporto verrà compilata una scheda informativa obbligatoria sul cliente seguitando poi, nel corso dei rapporti stessi ad assumere periodiche informazioni sui clienti abituali onde controllarne la solvibilità nonché assicurare la correttezza di svolgimento delle forniture. L’osservanza di queste norme è della massima importanza, costituendo il ricevimento, giorno per giorno, delle ordinazioni e del rapporto riepilogativo, necessità assoluta per il regolare funzionamento della nostra Organizzazione Commerciale.

L’inosservanza a qualsiasi disposizione del presente paragrafo è soggetta alle sanzioni di cui al paragrafo 23.3."

 

 Questa chicca è stata inserita, non in un contratto da 

monomandatario, dove verrebbe catalogato come 

Vergognoso, ma in un contratto da plurimandatario.

Si chiede un rapportino giornaliero su tutte le visite effettuate 

e su cosa ogni cliente abbia detto o fatto. Si impone la visita 

quindicinale dei clienti, ribadendo l'importanza delle stesse. 

Ebbene, rasentiamo l'assurdo, neanche i dipendenti 

viaggiatori piazzisti, pagati a stipendio erano trattati in tale 

modo. 

Occorre ricordare che l'agente è un lavoratore autonomo e 

" ... esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Le istruzioni di cui all’art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività."

Ribadiamo che l'agente lavora quando vuole, come vuole e visita chi vuole nel principio della correttezza e buona fede. Se tutto ciò non va bene alla mandante, non ha che da cercarsene un altro liquidando all'agente ciò che gli compete. 

Non firmate simili corbellerie, avrete a pentirvene.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 24 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati ” Messa in Liquidazione; Cessione D’azienda; Perdita di Prodotti " n°9

 

Nuova Rubrica

Le Perle nei mandati

Perla 9  

Messa in Liquidazione; Cessione d’Azienda; Perdita di Prodotti.

l’agente rinuncia ad ogni pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno( compreso quello da mancato guadagno) derivante da vicende societarie relative alla preponente, cessione di ramo d’azienda, perdita della concessione di distributore e/o licenza di altri servizi forniti alla preponente”

Non c’è che dire, la fantasia, l’arroganza, la mala fede di queste mandanti non ha limiti. Si potrebbe disquisire sulla disponibilità o indisponibilità di tale diritto, sulla sua liceità o meno, ma oggi sembra che sia tutto permesso.

L’art. 1749 del c.c., nonché gli A.E.C. sanciscono il diritto dell’agente ad essere informato qualora la mandante preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà nettamente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. La normativa Europea 86/653 all’art 5 statuisce che quanto previsto dall’art 1749 del c.c. è INDEROGABILE.

E’ tacito che una cessione d’azienda, una liquidazione, una perdita di prodotti, comporti un notevole calo del fatturato di cui l’agente è solo vittima, e con una siffatta clausola si vorrebbe privare l’agente del dirittto al risarimento del danno.

Una clausola del genere può essere impugnata , ma occorre che fin dalla sottoscrizione si sia coscienti della sua discutibilità e vengano prese le dovute precauzioni.

Giovanni Di Pietro

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venerdì 21 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS. Quale sostegno agli Agenti Commerciali

        Decreto Sostegni bis 

   Le novità per gli Agenti di Commercio 

Finalmente riconosciuste le istanze promosse dall'Usarci e dalla Fisascat-Cisl a favore della categoria.

 

Il decreto Sostegni bis  emanato dal Governo il 20/05/2021 porta alcune novità anche per gli agenti di commercio. La cosa più importante per la categoria è stata la variazione del periodo di prognosi che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021; tale modifica riveste un ruolo essenziale per una categoria che si vede riconosciute le provvigioni a distanza di mesi rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Con questo ulteriore passo si offre la possibilità alla quasi totalità degli agenti almeno sotto il profilo temporale di ottenere il sostegno.

1) È riconosciuto automaticamente un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto nel Decreto Sostegni. L’ammontare è pari al 100% di quanto già percepito.

In alternativa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori Varato il decreto “Sostegni-bis”;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

2) È riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto credito il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3) Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4) È utilizzabile in un’unica quota annuale il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021;

5) È introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

6) È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

7) Per l’anno 2021 sono riconosciute ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.

8) Il versamento della rata fissa INPS gestione artigiani e commercianti con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Giovanni Di Pietro






 

 

 
 

lunedì 17 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Lo Star del Credere . N.8

 Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla n° 8 "Lo star del credere e fideiussione dell'Agente "

 

 

"Verranno interamente addebitati all’agente gli importi dei crediti che la soc Caio rl si trovasse nell’impossibilità di poter recuperare per cause imputabili all’agente stesso quali:

- commissione di vendita non firmata dal cliente;

- mancato riconoscimento della  soc Caio rl come ditta avente il diritto al pagamento della fornitura eseguita.

Verranno addebitati gli importi non recuperati o non recuperabili più tutte le spese conseguenti di forniture per le quali l’agente ha fornito alla  soc, Caio rl una propria garanzia sul buon fine dei pagamenti e/o accollandosene interamente il debito".

Lo star del credere ovvero la garanzia che l'agente prestava alla mandante in caso di mancato pagamento del cliente, è stato  modificato 1999 grazie ad una lunga lotta sindacale. Non è stata però abolita, ma può essere ancora applicato  all'agente a condizione che gli venga riconosciuto un supplemento di provvigioni. E' stato sufficiente far aggiungere sul codice  la locuzione "supplemento di provvigioni" perchè la quasi totalità delle  aziende non se neservissero più. Ma, come accade sovente,  vi è sempre qualche mandante  che pensa di esere piu' furba delle altre e pensa di reintrodurla, addirittura  addebitando all'agente il 100% del fatturato. Infatti, nel caso in esame  si parla di  addebitare all'agente il 100% della fornitura nel caso in cui  l'ordine non fosse stato firmano. Ma, gli ordini, non sono " salvo approvazione della casa?"  se è così, quando la mandante riceve  l'ordine, se lo stesso è priva  della firma del cliente, non fa altro che rifiutare l'ordine, così l'agente presterà più attenzione la prossima volta.

Altra perla,  si procederà all'addebito del 100% nel caso in cui l'agente presti una garanzia sul buon fine dell'affare. 

Orbene, l'art 1746 del codice civile, tra le altre cose, recita: "È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo". 

Cos'è che non è sufficientemente chiaro nel termine " e' vietato"  cosa c'è da capire  nella locuzione " anche solo parziale" , sono termini chiari, facili da capiere, ma allora perchè si fanno mandati con norme che poi non possono essere applicate?  La risposta è facile, se il contratto contenesse solo gli elementi essenziali del contratto previsti dal codice, come potrebbe l'avvocato di turno o il consulente del lavoro incaricato, presentare laute parcelle per la redazione di un mandato assurdo? Allora ecco inventarsi le corbellerie più strane, così alla fine si andrà in giudizio, ed io avvocato sarò nuovamente chiamato a difendere la mandante ed il consulente del lavoro a fare da CTU o CTP. In pratica si sono inventati il lavoro perpetuo. 

Giovanni Di Pietro

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lunedì 10 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” VARIAZIONI DI ZONA . N. 7

 


Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla 7

VIOLAZIONE DI ZONA, TERRITORIO.

"La nostra Società potrà revocare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso il presente incarico per le seguenti cause, qualora l'Agente violi i limiti del Territorio Contrattuale"


Ma cosa si intende per violazione del limiti del territorio contrattuale? 

Non si tratta solo di un limite geografico, ma può essere inteso anche come limite di fascia di clientela, solo farmacie,  solo feramenta; pertanto l'agente può svolgere la propria attività, sulla quale percepirà le provvigioni solo entro i limiti stabiliti dal contratto. 

Perchè la mandante inserisce una clausola risolutiva così risoluta nel caso di invasione di zona? In verità non se ne comprende il motivo, solo una mente contorta  e limitata può pensare una clausola  del genere. Ammesso che l'agente sia così sciocco da andare a promuovere, il o i prodotti, al di fuori della propria zona, la mandante, non appena riceve l'ordine, non fa altro che comunicare all'agente che quell'ordine non viene accettato e non produrrà alcuna provvigione in quanto fuori zona. Non servono prevedere soluzioni così apicali su condizioni la cui soluzione risiede  nelle mani della mandante. 

Altra cosa è se la mandante accetta non un solo ordine, ma una serie di ordini fuori zona e paga anche le provvigioni per lungo tempo, uno, due, o più anni, in questo caso oltre a non poter accampare alcuna condizione risolutiva, la mandante  ha, in pratica, concesso all'agente  una estensione tacita della zona assegnata.

Da qualche tempo a questa parte non si fanno più mandati di agenzia ma atti terroristici con l'intento di mettere in soggezione l'agente, e spesso ci riescono,  specialmente quando si tratta di agenti fai da te, quelli non sindacalizzati. 

Giovanni Di Pietro

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lunedì 3 maggio 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Riunioni Aiendali . N.6

Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla 6 " RIUNIONI AZIENDALI"

"Quando ne sia richiesto, in date che comunicheremo, l'Agente si recherà a sue spese presso la nostra Sede od in altro luogo da noi indicato al fine di fornire dettagliate informazioni sulla situazione commerciale del Territorio Contrattuale."

 Questa perla è stata inserita in un contratto da plurimandatario, nel settore food/no food, dove le provvigioni relative alle vendite potevano attestarsi massimo su circa 10 mila euro l'anno. Con questa clausola si pretenderebbe che l'agente si recasse, ogni qualvolta il direttore non ha di meglio da fare, in azienda, a sue spese, non per un corso di aggiornamento, o per prendere visione di una nuova campagna promozionale, o nuovi prodotti, ma, " per fornire informazioni ed in date che fanno comodo solo a te".  Pertanto, l'agente, da Palermo, deve prendere un aereo, volare fino a Milano o Venezia, o viceversa, qui prendere un'auto a noleggio per recarsi fino in azienda, ubicata ovviamente nell'interland, per fornire informazioni

Ma brutta testa ..... ,  ti rendi conto di cosa scrivi? io dovrei spendere mille euro perchè vuoi sapere da me le informazioni della mia zona. Ma se fino alla scorsa settimana hai inviato i tuoi cani da guardia, gli ispettori, a farmi perdere tempo? Ma lo sai che farmi perdere due giorni di lavoro costano soldi, " a me" ; cosa cè di così importante che deve essere riferito all'orecchio? non possiamo telefonarci o videochiamarci, od inviarci una mail? non pui chiedere quello che vuoi sapere ( e di cui, poi, non te ne frega nulla) agli ispettori che sono stati nella mia zona, accompagnati da me, a mie spese, ad ispezionare?

NO!, occorre l'incontro, in modo che tu quando deciderai di recedere dal contratto, organizzerai due tre incontri ravvicinati, ai quali ovviamente non parteciperò, ed allora accamperai la giusta causa per non liquidarmi quei quattro soldi di indennità da me duramente guadagnati in tanti anni.  

Anche questa clausola farà si che si ricorra al giudice. 

Giovanni Di Pietro

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giovedì 29 aprile 2021

ENASARCO, APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

 


ENASARCO, ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 29/04/2021

Approvato il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2020 della Fondazione Enasarco.

 

Come è noto a tutti, il bilancio rappresenta un adempimento annuale, necessario ad assolvere le funzioni di verifica interna ed esterna sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente.

Il bilancio è stato valitato oltre che dal CDA, anche dal Collegio dei sindaci sotto la Presidenza della dott.ssa Giovanna Ceribelli, nominata dal Ministero del Lavoro, anche dalle società di revisione indipendenti, ed infine dall’odierna Assemblea dei Delegati.

Il bilancio presenta un avanzo di 50 milioni di Euro, risultato sicuramente apprezzabile tenuto conto della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria del 2020, crisi ha visto una notevole contrazione nelle vendite con il quasi azzeramento di alcuni settori cruciali per l’economia ed un calo considerevole del numero degli agenti. Nonostante tutto ciò i risultati riportati nel bilancio sono positivi, con un avanzo economico come abbiamo già detto di 50 milioni, proventi finanziari per oltre 100 milioni e un patrimonio complessivo in crescita che ha raggiunto quasi 8 miliardi di euro, capace di garantire la riserva legale e quindi fornendo una maggiore sicurezza per le pensioni degli iscritti.

Da rilevare inoltre come dal bilancio è stato estrapolato il Fondo Fenice con un svalutazione di oltre 35 milioni di euro nell’esercizio 2020 e pertanto il fondo in questione è stato azzerato al 31/12/2020.

La Fondazione dimostra pertanto di essere in buona salute,

Inoltre, in apertura dell’Assemblea il Presidente ha ricordato che pur a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma, in merito alla deliberazione assunta il 28.12.2020 dalla Commissione Elettorale, “il Consiglio di Amministrazione risulta allo stato validamente nominato, composto e proclamato. Esso preserva infatti i poteri, le prerogative e le facoltà ad esso spettanti per Statuto può in tale composizione e veste garantire la piena amministrazione della Fondazione e il completo perseguimento degli scopi istituzionali e statutari” e che, in ogni caso, la composizione e il funzionamento dell’Assemblea eletta non sono coinvolti dal contenzioso.

La seduta assembleare è stata poi momento di confronto, rispondendo all’invito del Presidente volto a garantire sostegno agli agenti di commercio in una fase estremamente difficile, segnata dalle conseguenze economiche della pandemia che continua a penalizzare in modo grave l’attività degli agenti di commercio.

Verrà quindi garantito il massimo sostegno alle iniziative portate avanti in favore degli iscritti: dalla creazione di un dialogo reale e trasparente con gli stessi, alla migliore allocazione degli investimenti della Fondazione, assicurando rendimenti finanziari efficaci ed efficienti.

Ci auguriamo inoltre che in futuro ci possa essere una maggiore coesione tra i membri del CDA , che si abbandoni le rivalità personali e di bottega, avendo come unico intendimento la tutela previdenziale ed all’occorrenza anche assistenziale dei soli agenti commerciali, nei parametri previsti dalla normativa vigente,

Giovanni Di Pietro

 

lunedì 26 aprile 2021

AGENTI ENASARCO - “Le Perle nei Mandati” Tempo Determinato O indeterminato . N.5

 

Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati”

Perla 5

Tempo Determinato o Indeterminato 

 10) Decorrenza e durata

10.1) Il presente mandato decorre dal <data> e si intende a tempo determinato, con durata fino al 31Dicembre 2017 Il contratto dovrà essere rinnovato di volta in volta alla sua naturale scadenza.

10.2) Durante il periodo di preavviso Lei è tenuto a prestare la Sua opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il nostro diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

10.3) Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con il preavviso di legge.

Viene da chiedersi: chi ha redatto un simile contratto? Ma è uncontratto a tempo determinato o indeterminato?

L’art 10.1 dice chiaramente che si tratta di un contratto a tempo DETERMINATO, ovvero le parti sanno, già dalla loro sottoscrizione, quale sarà il termine, ed a quella data possono decidere se rinnovarlo o meno senza che sia concesso alcun preavviso.

 Pertanto, se alla scadenza prefissata viene sottoscritto un nuovo contratto, il rapporto continua fino alla data stabilita. Può anche accadere che alla prima scadenza non avvenga alcun cessazione, ed il contratto continua naturalmente senza sottoscriverne uno nuovo, in questo caso il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Ma allora qual’è l’utilità di inserire i termini di preavviso? Ma questo contratto è a tempo determinato o indeterminato?

Un classico esempio di mancanza di chiarezza che porterà, in caso di recesso, ad un contenzioso che non avrebbe alcun senso, in quanto ognuna delle parti vorrà interpretarlo nella maniera, a se , più conveniente. Si denota soprattutto la scarsa preparazione in diritto di agenzia di chi ha redatto il contratto, vuoi che sia un Consulente del lavoro o un legale.

Giovanni Di Pietro

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lunedì 19 aprile 2021

Agenti Enasarco, “Le Perle nei Mandati” GEOLOCALIZZATORI; N.4

Nuova Rubrica Settimanale

Le Perle nei mandati” 

Perla 4

Geolocalizzatori

 L’agente è stato informato, ed accetta, che sugli strumenti forniti dalla mandante siano inseriti apparecchi di rilevamento della posizione, al solo fine di tutelare il patrimonio della società .

Cosa significa nella realtà. La mandante concede, per lo svolgimento del proprio lavoro, all’agente, un tablet, un pc, un telefonino, in alcuni casi addirittura un furgone o l’auto se si tratta di agenti in tentata vendita o monomandatari.

L’agente quasi sempre ne è ben felice, non deve investire il proprio denaro per l’acquisto di questi beni.

Bene, anzi, male; da questo momento l’agente è seguito passo dopo passo, di giorno e di notte. La mandante conoscerà tutto di voi, a che ora uscite di casa, a che ora rientrate, dove andate, se percorrete autostrade o strade ss o comunali, quante volte vi fermate, se dove sostate vi è un cliente o meno, insomma non avete più segreti. Non è raro che il capoarea vi chiami e vi dica: cosa faceva ieri dalle 14 alle 16 in via tot visto che non abbiamo clienti, oppure, lei esce il mattino troppo tardi, alle 9 è ancora a casa. Queste cose ai più sembrerà una assurdità, ma è già successo tante, troppe volte. Ed anche se simili strumenti non possono essere usati per disdire un contratto per colpa, sicuramente sarà di supporto alla mandante per risolvere il contratto ed in alcuni casi potrebbero essere portati in tribunale per non riconoscere le indennità dovute.

Può anche accadere che il contratto non riporti alcuna clausola del genere, m che negli strumenti utilizzati sia stato ugualmente inserito il geolocalizzatore, e che l’azienda se ne serva per tenere costantemente sotto pressione l’agente.

Voglio ricordare che :

 " L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.” 

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