martedì 9 giugno 2009

LE FACILI DISDETTE


E' ormai una consuetudine.

 Ogni qualvolta vi è un accenno di crisi economica, o solo di crisi aziendale, il numero delle disdette dei mandati aumenta vertiginosamente. Ovviamente la ditta che si trova in difficoltà cerca e crede di superare il momento contingente sostituendo la rete vendita. Avviene come nel calcio; il presidente non ha speso un euro per rinforzare la squadra, ciononostante la colpa è dell'allenatore il quale viene immediatamente messo alla porta. 

 Ma l'allenatore riceve quasi sempre tutto l'ingaggio pattuito. Ciò non avviene per gli agenti commerciali. Al primo accenno di crisi vengono disdettati. Non accade mai che l'azienda cerchi di fare una autoanalisi delle motivazioni che hanno comportato la crisi; errori amministrativi come cattivi investimenti, spese eccessive, mancato rinnovo della modellistica, mancato rinnovo degli impianti produttivi, inserimento di dirigenti impreparati, ignoranti, boriosi che hanno la sola capacità di saper vendere loro stessi, tutto ciò non rientra nell'analisi dell'industrialotto nostrano. Non vi è nulla di più facile che disdire un mandato di agenzia. Alcuni mesi di preavviso, (sempre sperando che la mandante non cerchi di disdire in tronco accreditando una grave colpa all'agente); un po' di euro di indennità ed è tutto risolto, senza tener in nessun conto se quell'agente ha una famiglia da mantenere o se si è prodigato ed ha fatto notevoli investimenti per promuovere l'azienda; è sufficiente una raccomandata da tre euro ed è tutto risolto. Vi è un solo modo per limitare questo scempio, il solo che io conosca è quello di rendere il più oneroso possibile la facile disdetta. Con il tre o quattro per cento di indennità suppletiva di clientela non otterremo mai nulla. La Suppletiva deve essere il minimo garantito, così come ha sentenziato la Corte di Cassazione. Ma se non impariamo a chiedere l'indennità di cessazione rapporto secondo il dettato della Commissione Europea, ci troveremo sempre e comunque in una situazione di precarietà. I denigratori di questo sistema giornalmente si dilettano a trovare o creare falle inesistenti. Un'ultima chicca è stata quella di ritenere che il diritto all'indennità di cessazione viene meno se “l'agente continua a soddisfare le esigenze degli stessi clienti per gli stessi prodotti, ma per un diverso preponente”. Secondo taluni,quindi, se un agente rappresenta i frigoriferi REX, e dovesse passare all' ARISTON, non può pretendere alcuna indennità dalla REX, perchè continua a fornire frigoriferi allo stesso cliente. NULLA DI PIU' FALSO. Se così fosse, in Germania ed in Francia, patrie dell'indennità, nessun agente percepirebbe il risarcimento e, tanto meno i tribunali tedeschi, quelli francesi, e la Corte Europea hanno mai sentenziato in tal senso. Ciò potrebbe accadere solo nel caso di un agente di una azienda che commercializza ad esempio televisori SONY. Se detto agente dovesse, dopo la disdetta, passare a rappresentare o direttamente o tramite altra azienda commerciale, gli stessi televisori SONY, in questo caso il diritto all'indennità potrebbe venir meno. Voglio portare un caso, occorsomi in questi giorni, a modello della Indennità di Cessazione secondo l'art 1751 cc , per avvalorare la bontà e la convenienza dei conteggi suggeriti dalla Commissione Europea. Un agente plurimandatario di una mandante multinazionale, è stato disdettato in tronco dopo 6 anni di rapporto. Oltre all'indennità di mancato preavviso la mandante ha conteggiato l'indennità suppletiva di clientela ammontante a circa 4.500,00 euro. L'agente aveva iniziato il rapporto con un fatturato fornito dalla mandante di circa 200.000, 00 euro e con 20.000,0 euro di provvigioni e 32 clienti attivi. Dopo sei anni , dove il fatturato ha avuto alti e bassi, il rapporto si chiude con un fatturato 2008 di circa 180.000,00 euro, 20.000, 00 euro in meno di quello iniziale e con un numero di clienti attivi ridotti a 27 di cui 16 nuovi apportati dall'agente. Secondo il dettato della commissione europea, solo su questi nuovi clienti si calcola l'indennità. Effettuati analiticamente i conteggi , risulta che l'agente avrebbe diritto ad una indennità di 31.600,00 euro che successivamente viene ridotto a 19.000,00, importo che costituisce appunto un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque (massimo liquidabile). NON C'E' CHE DIRE, UNA BELLA DIFFERENZA DA 4.500,00 A 19.000,00 € Con queste indennità sicuramente le facili disdette subiranno una drastica riduzione. Purtroppo sono molto spesso gli agenti che accettano supinamente e senza informarsi, la somma che viene loro offerta dalle mandanti. Gianni Di Pietro

4 commenti:

Unknown ha detto...

buonasera, esiste una sentenza per quanto raccontato nel post?
sarebbe possibile averne traccia? grazie, buon lavoro
dematteoarturo@gmail.com

Giovanni Di Pietro ha detto...

Sia Più preciso, gli argomenti trattati sono diversi.

Unknown ha detto...

buonasera,
alla fine del post in oggetto, dice che l’agente ha ottenuto l’equivalente della media degli ultimi 5 anni di provvigioni,
nonostante abbia fatto meno fatturato del 1 anno e avesse meno clienti che all’inizio del rapporto.
esiste la sentenza che attesta quanto sopra?.....farebbe giurisprudenza “importante”
grazie per l’attenzione

Giovanni Di Pietro ha detto...

Non vi è una sentenza che dica " occorre applicare questo sistema", ogni causa è diversa dall'altra, occorre valutare il caso specifico. Le sentene che hanno accolto questa tesi sono molte. Un avvocato ed un CTP preparati sicuramente sono in grado di prenderle in esame