martedì 10 gennaio 2012

GLI AGENTI COMMERCIALI TRA NORME ED AEC.

         Gli Accordi Economici Collettivi,  AA.EE.CC,  rappresentano una anomalia tutta Italiana.
         I primi  risalgono al 1934ed erano sicuramente molto più vantaggiosi per gli agenti ed i  viaggiatori piazzisti degli attuali accordi, occorre tener conto anche del  periodo storico e della totale mancanza di diritti esistente al!'epoca.
         Per i lavoratori dipendenti potrebbe essere giustificata  la necessità di ricorrere alla contrattazione collettiva anche perchè le forze in campo anche se non si equivalgono, sono ambedue ben armate, da una parte vi sono le organizzazioni datoriali sempre votate a dire no, dall'altra troviamo le OO.SS. le quali sono anch'esse  agguerrite, e  con   manifestazioni e scioperi sono sempre riuscite  ad informare ed a sensibilizzare l'opinione pubblica e costringere le controparti a farsi riconoscere deteminati diritti.

           Tutto ciò non esiste per  l'A.R.; da una parte abbiamo sempre le organizzazioni datoriali che non vogliono concedere nulla, dall'altra abbiamo i sindacati dl categoria armati di fionde ma senza neanche le bilie da poter usare come proiettili.
           Per andare ad un confronto, anche aspro, occorre avere coscienza del proprio ruolo, conoscere le
norme, conoscere la reale situazione dei rappresentati, avere una visione sociale del mondo del lavoro, e, non ultimo. non dimenticare che si sta trattamdo su mandato dei propri iscritti e/o rappresentati, che ahimè. sono come le pecore dl un gregge, belano continuamente ma non ruggiscono mai.

          Un contratto collettivo deve necessariamente avere come base sia il codice civile sia le norrnative Europee, da questo zoccolo ci si avvia al confronto per interpretare al meglio le norme, o per dare senso a concetti astratti. (calcolo delle indennita}, ed anche per ottenere miglioramenti sia economici, sia sociali, sia di  tutela
                                Da anni ormai, tutto ciò è stato dimenticato
            Gli AA.EECC. sono pieni di cavillli e clausole tutte a favore delle case mandanti. come le riduioni di zona, di provvigioni, di clientela, e  perfino il calcolo delle misere indenrità di fine rapporto, che nel resto d'Europa totalizzano importi considerevoli, cosi da rendere la disdetta del mandato troppo onerosa, in Italia, si accettano sistemi di calcolo avulsi dal dettato europeo e codicistico ma così arttficiosi da rendere la disdetta un puro atto formale con la liquidazione di pochi spiccioli e nella totale violazione delle norne.
            Ma, la classica ciliegina è rappresentata dal prevedere l’obbligatorietà della conciliazione sindacale al fine di  ottenere questi pochi spiccioli, ed ancora più grave prevedere che detta conciliazione debba avvenire nella sede della ditta mandante a totale detrimento dell' agente, rappresenta il  culmine dell' ignavia da parte di chi è stato deputato a difendere gll agenti commerciali.
Voglio ricordare che proprio l' USARCI. dopo tante battaglie, era riuscita a modificare l'art 410 ed a portare il foro competente al domicilio dell'agente,  ed ora con un colpo di mano si tenta dl riportarlo nella sede della mandante.

Che senso ha firmare gli AA. EE. CC. che vanno ad esclusivo vantaggio delle mandanti ? 
Quali sono i miglioramenti ed i sostegni per la categoria ?
Ma i delegati Sindacali conosconio l'argomento di cui stanno trattando ??


ho seri dubbi !!


Gianni Di Pietro

3 commenti:

Filippo Pirozzolo ha detto...

Ho vissuto in prima persona i tentativi di conciliazione; posso assolutamente dire che servono alle case mandanti a prendere tempo. Le lungaggini di una causa che ho in corso per una cifra importante hanno permesso alla mandante di chiedere al giudice di essere ammessa al concordato preventivo e bloccare così qualsiasi tentativo di arrivare ad un decreto ingiuntivo. La controversia è cominciata agli inizi del 2008. Con un'altra azienda, a seguito di una risoluzione del rapporto di agenzia, e dopo diverse raccomandate ho dovuto dare mandato ad un legale per il recupero delle indennità e provvigioni ancora non liquidate. La mandante non risponde e, nonostante l'obbligo, non invia estratti conto delle partite ancora aperte. Purtroppo la lentezza della giustizia agevola le mandanti disoneste. E' pur vero che l'art.413 comma 4 del codice di procedura civile sancisce che per gli agenti che operano come ditta individuale o in forma societaria di persone il foro competente è quello relativo al domicilio dell'agente o della società di persone, però questo non disincentiva le mandanti ad intraprendere contenziosi che, pur vedendole soccombere, gli permettono di tirare alle lunghe. Purtroppo i mandati sono sempre molto vaghi e non stabiliscono tempi e regole certe per la regolazione delle spettanze siano esse indennità che provvigioni. Mi capita spesso di leggere mandati di agenzia e di riscontrare una completa deregulation negli articoli che compongono i contratti: ogni azienda si crea delle regole a proprio piacimento. Da non molto, prima di firmare un mandato, ho sollevato delle contestazioni circa le norme riportate nello stesso; l'imprenditore ha ammesso la sua ignoranza in materia e mi ha rimandato alla associazione industriali che gli aveva redatto il testo. Il responsabile di tale "scempio" ha dichiarato che visto che ero così "bravo" potevo andare a redigerli io i mandati. Naturalmente la sua dichiarazione era formulata in tono sarcastico. Non ho firmato. Riporto questo perché è indispensabile redigere mandati NON MODIFICABILI e che non siano lasciati alla libera interpretazione delle parti. E' da un pò che propongo che i mandati siano validati da una commissione di agenti: unicamente una azione collettiva può rendere efficace il rispetto delle regole.

Giovanni Di Pietro ha detto...

Filippo, le lungaggini della nostra giustizia sono enormi. Ma le case mandanti preferiscono il contenzioso non perchè allungano i tempi, che nel tuo caso si è risolto con un concordato nel quale comunque eri un creditore privilegiato, ma perchè sono consci che i giudici non applicano le norme codicistiche ed europee, che favorirebbero l'agente, ma gli AEC che rappresentano un baluardo a difesa delle amndanti. Mettici pure che gli avvocati sono spesso impreparati, o , poichè le cause sono di poche migliaia di euro, non si applicano diligentemente. Non ultimo gli agenti che hanno riserve e paura ad intraprendere azioni legali. La Confindustria, in risposta ad un sindacato che minacciava risorsi giudiziari, rispose: fate pure, le nostre informazioni ci dicono che neanche il 2% degli agenti disdettati ricorre alla magistratura. se non prendiamo coscienza del nostro ruolo, se i sindacati ignorano la situazione degli agenti, sarà difficilissimo far valere i propri diritti.
Gianni Di Pietro

Filippo Pirozzolo ha detto...

Gent.mo Gianno, approfitto del tuo blog per postare una lettera che proprio ieri ho inviato a tutte le aziende nostre mandanti. Spero che molti colleghi prendano spunto da questa per cominciare a far valere i propri diritti. Alla c/a delle nostre spett.li Ditte Mandanti

Oggetto: modalità pagamento provvigioni
Dagli ultimi incontri delle associazioni di categoria emerge in maniera sempre più evidente e drammatica il dilatarsi dei tempi che intercorrono tra l’assunzione dell’ordine ed il pagamento delle relative spettanze: il tempo medio si aggira intorno ai 210 giorni!
Parimenti si stà generalizzando un’abitudine ulteriormente penalizzante per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio: il pagamento in ritardo delle provvigioni maturate da parte delle mandanti.
Per tale motivo è stato concordato unanimemente di presentare un formale documento a tutte le mandanti che richiami al rispetto delle regole sancite dagli Accordi Economici Collettivi.
Per tal guisa, Vi inviamo la nostra circolare per richiamarVi al rispetto dei tempi pattuiti per il pagamento delle nostre spettanze riportando, di seguito, gli articoli principali che regolano le modalità di liquidazione.
• Le provvigioni devono essere corrisposte come termine ultimo al 30esimo giorno successivo alla chiusura del periodo di riferimento.
• Tale liquidazione deve avvenire anche senza preventiva presentazione di fattura che, come previsto dall'articolo 6, terzo comma del dpr 633/72., nel caso di prestazione di servizi, viene emessa al termine dell’operazione che si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo. Quindi la fattura avente per oggetto la prestazione di un servizio va emessa al momento del suo pagamento.
Grazie della tua ospitalità. Cordialmente. Filippo.