mercoledì 11 settembre 2013

IL FALLIMENTO DELLA MANDANTE (terza parte)

Dopo la messa in liquidazione e la richiesta di concordato da parte della mandante, passiamo alla terza fase ,


IL FALLIMENTO.


Il FALLIMENTO  dell'imprenditore, ( in questo caso la ditta mandante), presuppone uno stato di insolvenza riconosciuto dal tribunale fallimentare.
In questo articolo non andiamo  ad analizzare le motivazioni, l'iter,  la procedura, che portano il giudice fallimentare a dichiarare il fallimento, all'agente interessa quando, come, perché, deve attivarsi per vedersi riconosciuti i propri crediti.


Molti ritengono che tutti i crediti dell'agente commerciale siano di natura privilegiata,
 purtroppo così non è, occorre fare DIVERSE DISTINZIONI:


1) AGENTE PERSONA FISICA O SOCIETA' DI PERSONA ( Snc - Sas )
2) AGENTE PERSONA GIURIDICA , SOCIETà DI CAPITALE ( Srl - Spa )


GLI AGENTI CHE RIENTRANO NEL PRIMO CASO DEVONO FARE ANCORA DUE DIVERSE DISTINZIONI,


A) il rapporto è cessato ad iniziativa della casa mandante senza alcun addebito di colpa, oppure da parte dell'agente per i motivi previsti dalle norme e dagli AEC,  prima della dichiarazione di fallimento.


B) il rapporto è cessato per sopraggiunto fallimento.


E' importante fare queste due distinzioni in quanto i risultati sono macroscopicamente differenti.


Caso 1 ( agente persona fisica o società di persona ( snc sas)


Passiamo ad analizzare il primo caso, LETTERA A, cessazione prima del fallimento senza preavviso.
in questo caso i crediti VANTATI DALL'AGENTE che godono di privilegio sono:

1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) indennità suppletiva di clientela
3) FIRR
4) INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO,
5) INDENNITA'MERITOCRATICA
6) INDENNITA'CESSAZIONE RAPPORTO EX ART 1751 CC
7) INDENNITA'PER IL PATTO DI NON ONCORRENZA

SONO CREDITI CHIROGRAFARI

1) LE PROVVIGIONI ESCLUSE QUELLE DELL'ULTIMO ANNO


NEL SECONDO CASO, LETTERA B, cessazione per sopraggiunto fallimento.
Se il rapporto cessa a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante, i crediti dell'agente che godono di privilegio sono:

1) le provvigioni relative all'anno precedente il fallimento
2) FIRR


tutti gli altri crediti sono di natura chirografaria.


Nel caso 2 (agente persona giuridica , società di capitale (srl spa))


Nel caso che l' agenzia venga svolta in forma giuridica (società di capitali) le cose  sono un pò più difficili in quanto l'orientamento giurisprudenziale non è univoco.

Precedentemente al 1986 i crediti dell'agenzia società di capitali erano esclusi dal privilegio in quanto prevaleva la tesi dell'art 2751 bis n 3 che voleva tutelare quei soggetti che traevano dalla propria attività lavorativa la fonte esclusiva e prevalente per il loro sostentamento.
Successivamente la Cassazione con sentenza n 75 del 10 gennaio 1986 ha affermato che il privilegio dell'agente società di capitali viene collegata esclusivamente all'esistenza dei crediti che si riferiscono ad un rapporto di agenzia senza alcuna importanza della veste giuridica con la quale si svolge l'attività di agenzia.

Purtroppo la maggior parte della giurisprudenza confuta detta interpretazione della Suprema Corte negando all'agenzia società di capitali il privilegio nel fallimento.

Cosa deve fare l'agente a seguito del falliemnto della mandante


Ricevuta la comunicazione da parte del curatore fallimentare, l'agente deve procedere ad effettuare l' INSUNUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO. Si tratta di un documento indirizzato al tribunale fallimentare tramite PEC all'indirizzo evidenziato sulla comunicazione del curatore, entro il termine dichiarato dal curatore, generalmente il termine ultimo è rappresentato dal trentesimo giorno precedente il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

 Su detto documento devono essere riportati:


  • le esatte generalità o denominazione dell'agente, codice fiscale, la partita iva;
  • la somma di cui si chiede l’insinuazione al passivo del fallimento, con la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono il fondamento della richiesta;
  • l’indicazione del titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, con riferimento al grado, nonché la descrizione delle indennità sul quale la prelazione si esercita, piu precisamente:

  1. provvigioni non corrisposte relative all'ultimo anno di rapporto,
  2. indennità di mancato preavviso,
  3. indennità suppletiva di clientela,
  4. indennità meritocratica,
  5. Firr non versato all'Enasarco,
  6. Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc ( se ricorrono i presupposti)
ALLEGARE ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI.
  1. l’indicazione dei recapiti e della e-mail Pec ai fini delle successive comunicazioni.
  2. la copia del mandato,
  3. le copie di tutte le fatture provvigioni,
  4. la visura camerale dell'agente,
  5. i conteggi delle indennità
  6. la lettera di disdetta (eventuale)

Nel caso per qualsiasi motivo non si faccia l'insinuazione entro il termine stabilito dei 30 giorni precedenti all'udienza per la verifica del passivo,  o perche' non si era venuti a conoscenza dello stato fallimentare, e' possibile presentare una domanda di insinuazione tardiva, punche'non oltre i 12 mesi  dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.


Inutile ricordare che in tutto ciò è consigliabile , se non indispensabile farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e controllerà l'esattezza della procedura.

Giovanni Di Pietro




2 commenti:

Unknown ha detto...

Buonasera quando il mandante chiede la liquidazione volontaria quale sono i diritti Dell agente e spettanze grazie

Giovanni Di Pietro ha detto...

PUOI TROVARE LE RISPOSTE A QUESTIO INDIRIZZO
http://www.agentierappresentanti.com/2013/08/messa-in-liquidazione-della-mandante.html