mercoledì 14 luglio 2010

L'ENASARCO E' SALVO

(così dicono)


Questo pare di capire da vari comunicati emessi dai rappresentanti dei sindacati degli agenti commerciali, ad eccezzione della Federagenti che dice esattamente il contrario.
Era nato un vero e proprio putiferio con la legge finanziaria voluta da Tremonti, legge che voleva l'ENASARCO all'interno del SUPERINPS.
Vi è stata una levata di scudi notevole da parte della quasi totalità delle associazioni di categoria.
Ognuno ha fatto pressione verso i propri amici politici per perorare la causa del "libero Enasarco in libero stato".

Si sono spesi fiumi di parole:
l'Enasarco è la fondazione degli agenti di commercio ,
l'Enasarco e' una fondazione privata,
l'Enasarco non percepisce contributi dallo stato
l'Enasarco ha il bilancio attivo,
l'Enasarco ha un patrimonio immobiliare enorme e l'Inps vuole appropriarsene

Sinceramente, come spesso mi succede, ho capito poco.
Non ho capito perchè Tremonti volesse inglobare l' ENASARCO nell'INPS e tantomeno perchè i sindacati vogliono mantenerla privata.
Le motivazioni dell'una e dell'altra sponda non mi hanno convinto
Nessuno, nè il ministro, e tantomeno i sindacati hanno tenuto nella minima considerazione i diretti interessati: gli agenti di commercio.
Mi sarei aspettato che almeno questa volta i finanziatori di questa fondazione fossero stati informati sul loro futuro.
Anche a me sarebbe piaciuto sapere, conoscere dagli amministratori pagati con i soldi degli agenti, quali sono realmente i vantaggi per gli iscritti:

Perchè è meglio rimanere privati;
Perchè è peggio passare all'INPS;
Quali sono realmente i vantaggi pensionistici dell'ENASARCO
Quali sono gli svantaggi pensionistici dell'INPS.
Che risultato otteniamo mettendo a confronto i due sistemi pensionistici.

Nulla di tutto ciò, e pensare che almeno questa volta un po' di chiareza e di informazione vera avrebbero contribuito a fare luce ed eventualmente a smascherare eventuali associazioni che remano contro.

Gianni Di Pietro

domenica 6 giugno 2010

3° PARTE- DIRITTI DELL'AGENTE : provvigioni

CC art. 1748 diritti dell'agente

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità

L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. 

NORMATIVA EUROPEA Art. 10

1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:
a) il preponente ha eseguito l'operazione,
b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,
c) il terzo ha eseguito l'operazione.
2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.
4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.


AEC art 4 PROVVIGIONI COMMERCIO


In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse s'intendono accettate.
Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la ……………………..

AEC ART 6 PROVVIGIONI INDUSTRIA

In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.


Considerazione

Mentre in tutti gli stati e per il cc la provvigione è dovuta al massimo nel momento della consegna fatturazione delle merci, in Italia avviene quasi esclusivamente quando il cliente ha terminato di pagare l'ultima rata .
Inoltre il codice e le norme EUROPEE prevedono che “ l'agente è tenuto a rimborsare le provvigioni esclusivamnete nel caso in cui sia certo che il contratto non si concluda per cause non imputabili al preponente , è nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”.
“ Ovvio quindi che se è previsto il rimborso vuol dire che le provvigioni devono essere pagate al momento della ricezione dell'ordine , al massimo con la consegna delle merci, e la eventuale mancata accettazione da parte della mandante della proposta, dovrebbe ugualmente dar diritto alla provvigione.
Ed ancora la direttiva europea
“Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.”

ANCHE QUI L'AEC VA A SFAVORE DELL'AGENTE.


Non dando la giusta interpretazione a quel “salvo che sia diversamente pattuito” che è preso a pretesto dalle mandanti per pattuire diversamente il momento del pagamento e trasformarlo al maturato, ovvero quando il cliente ha pagato tutta la fornitura.
Addirittura l'AEC settore industria non riconosce le provvigioni nel caso il cliente non abbia pagato almeno l'85% della fornitura e ciò in netto contrasto con il codice, le norme Europee e come riconosciuto e stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Anche per ciò che concerne le conferme d'ordine, abbiamo gli AEC che vanno a favore delle mandanti in quanto prevedono ben 60 gg di tempo per l'accettazione o il rifiuto della proposta, con la possibilità di aumentare detto limite. 60 giorni per una comunicazione, ma se gli ordini mediamente vanno consegnati entro 15 ,20 gg , fatta eccezione per alcuni settori. Le norme codicistiche ed Europee parlano di tempi ragionevoli, e certamente 60 gg non lo sono. Sarebbe sufficiente andare a guardare i contratti tipo, Austriaci o Tedeschi per rendersi conto dello sproposito, in questi contratti è previsto un tempo massimo di 7, dico sette giorni.

Giovanni Di Pietro

domenica 23 maggio 2010

2° CORSO DI FORMAZIONE DT58 ( ISO 9001) PER AGENTI COMMERCIALI

Venerdì 28 maggio presso la sala D'Ascanio della Camera di Commercio di Pescara , organizzata dal sindacato interregionale Abruzzo e Molise, USARCI-LARAC, avrà  inizio il secondo corso di CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DT 58 per agenti di commercio.
Il corso propedeutico all'ottenimento della certificazione di qualità DT 58 (ISO  9001) per agenti e rappresentanti di commercio, svolto con il patrocinio della CAMERA DI COMEMRCIO DI PESCARA, avrà la partecipazione in qualità di formatore del dott. Ottavio Baia di Ancona. 

Per ulteriori informazioni sulla certificazione telefonare o inviare un fax al n° 085 295294 o a mezzo mail all'indirizzo: segreteria@usarcipescara.it

Il presidente
Bruno Rossi

venerdì 21 maggio 2010

2° PARTE - Riflessioni su Codice Civile norme Europee ed AA.EE.CC.

L'ESCLUSIVA

CC 1743 diritto di esclusiva

il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.(ART 1567 CC E SEGUENTI)

Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.


AEC art 2 zona e variazione economica

“ salvo diverse intese tra le parti la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività …................................
….....variazione di zona , la ditta può variare la zona o le provvigioni o il numero dei clienti fino alla concorrenza del 20 % delle provvigioni annue.

Considerazione

Il cc stabilisce la reciprocità dell'esclusiva, ovvero , se la ditta pretende dall'agente l'esclusiva di zona, la mandante non può avere rapporti con altri agenti o vendere direttamente nella zona dell' agente. Mentre abbiamo visto come l'AEC cerca di aggirare l'ostacolo con il “ salvo intese tra le parti” che andrebbe a vanificare quanto stabilito dal codice
Anche per quanto riguarda la VARIAZIONE DI ZONA provv ecc ecc. vi è da considerare che il codice e le norme Europee non trattano assolutamente l'argomento, nonostante rivesta un problema socio economico rilevante, anzi il codice prevede che non è possibile variare unilateralmente un contratto sottoscritto tra due o più persone.
Anche in questo caso l'AEC è a sfavore dell'agente.

domenica 9 maggio 2010

Non si deve lavorare a provvigioni all'inizio

scritto da " ATTIMOLIBERO" SU http://manualedeirappresentanti.blogspot.com/


Prima di riprendere le tecniche di vendita, vorrei affrontare un discorso che ha suscitato parecchi commenti e critiche, alcune davvero sciocche e pretestuose.
Chi segue questo blog avrà notato che ho scritto spesso che chi è all’inizio non deve lavorare a provvigioni.
Apriti cielo!
Soloni, fautori delle verità economiche, sboroni (termine emiliano-romagnolo che sta indicare una persona vanitosa e falsa) mi hanno accusato di affermare falsità.
Secondo loro un venditore vero lavora a provvigioni, non a stipendio.
Hanno perfettamente ragione, in linea teorica.
Ma perché allora io affermo il contrario?
Non mi sto contraddicendo, ma sono solo coerente con la disastrosa realtà italiana.
Vediamo di spiegarci meglio.
Avrete certamente notato, almeno spero, che le ricerche di personale di vendita sono innumerevoli.
Avrete notato che sono sempre le stesse industrie a cercare nuovo personale.
Ho già parlato in passato del continuo turn-over in molte aziende.
Siamo d’accordo che in un’azienda che continua cambiare personale di vendita, il suddetto personale non si trovi bene o non guadagni?
Su questo possiamo essere d’accordo?
O pensate che vi siano persone così pazze da andarsene nonostante siano soddisfatte?
Arriviamo al punto.
L’attuale crisi economica, che è destinata a proseguire persino a peggiorare nei prossimi anni ( e v’invito a leggere l’articolo di Oscar Giannino su Chicago blog link http://www.chicago-blog.it/2010/04/29/uno-scenario-esplosivo-da-buona-notte-a-tutti) sta demolendo sempre di più le forze di moltissime aziende. Molte di queste aziende sono anni che vivono una situazione economica-lavorativa poco competitiva. Queste, invece di trasformarsi, certamente spendendo molti soldi, eliminando i punti deboli o addirittura a chiudere i battenti (in alcuni casi è la soluzione più etica e vantaggiosa) cercano da anni di sopravvivere molto male, danneggiando se stesse, noi venditori e la stessa economia nazionale, contrattualizzando agenti e rappresentanti, ben sapendo che non riusciranno a vivere lavorando per loro.
Quando vi offrono un mandato di vendita (e qui vi invito a leggere gli articoli del blog M come mandato o Burla, L come lavoro) dovete sempre chiedere: “Perché cercate nuovo personale?”.
Il perché rimane una costante per evitare di imbattersi in aziende scalzacani.
Noterete che a questa domanda, quasi sempre cominceranno a balbettare o a dimostrare un certo imbarazzo.
La risposta giusta sarebbe:”Stiamo cercando di sopravvivere, non abbiamo nessuna idea di come fare e contrattualizzare un agente di commercio è per noi l’unico modo per tentare di resistere, altrimenti dovremmo chiudere.” Questa è in molti casi la verità, ma è evidente che non vi diranno così.
Un agente di commercio Enasarco costa pochissimo all’azienda.
In più con queste aziende noi facciamo da banca, anzi, meglio dire ”Regaliamo soldi e tempo”
Naturalmente a lungo ( ma non così tanto lungo) andare, si mette in moto un processo di autodistruzione irreversibile.
Lasciamo stare cosa succede a queste aziende, che a mio parere se sparissero in fretta sarebbe solo un bene per l’economia, ma pensiamo a noi commerciali.
Per evitare di perdere il nostro tempo e moltissimo denaro, per tastare la serietà di un’ azienda, dobbiamo fare la seguente proposta:
“Tu, azienda cerchi nuovo personale a provvigioni. Io agente di commercio devo pensare che tu azienda sai che la zona che mi affidi è remunerativa, quindi non dovresti avere problemi ad assumermi per qualche mese, facciamo 6 mesi, dandomi uno stipendio minimo, minimo, anche solo 1000 euro, più le spese e un’ auto, al di fuori delle provvigioni che ti terrai.”-
Se l’azienda è seria e non si trova in cattive acque e davvero crede in se stessa non avrà certo problemi ad accettare la proposta. Avrebbe solo da guadagnarci.
Al contrario vuol dire che vi trovate davanti a una realtà asfittica .
Per questo affermo che all’inizio non si deve lavorare a provvigioni.
Non abbiamo nessuna tutela e recuperare i nostri soldi diventa un girone dantesco.
Troppe aziende cercano agenti, pur non avendo nulla da offrire e lo Stato non vieta di fare ciò.
Certo, è vero, un venditore dovrebbe lavorare a provvigioni, in un paese etico e funzionante però.
L’Italia, purtroppo, non lo è .

mercoledì 21 aprile 2010

Riflessioni su Codice Civile norme Europee ed AA.EE.CC.

PRIMA PARTE

Mi sono cimentato in alcune considerazioni prendendo spunto tra i vari dettati codicistici, normativi e contrattuali e sono sempre più convinto che la strada europea sia la migliore per la tutela della categoria. Ovviamente le mie considerazioni non hanno nulla di tecnico, ma sono solo spunti politici e considerazioni sugli aspetti normativi che influenzano la condizione degli agenti.

CHI E' AGENTE DI COMMERCIO

C C 1742 stabilisce a chiare lettere , chi è l'agente di commercio,

e' agente di commercio chi è incaricato stabilmente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata “

AEC art 1 prevede invece che sono considerati agenti

“ chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione del contratto, in una determinata zona , e senza obbligo di orario, lavoro, ed itinerari predeterminati. L'AEC trova applicazione anche per chi i è incaricato della tentata vendita. A condizione che vengano rispettati l'autonomia e l'indipendenza senza

obbligo di orario ed itinerari.”


Considerazione


Il cc e la normativa europea non fanno alcun riferimento alla autonomia, in quanto è insito nell'attività stessa, professionista o piccolo imprenditore, non può essere soggetto a orari o itinerari , allo stesso tempo non possono essere considerati agenti quelli che svolgono l'attività di tentata vendita in quanto in contrasto proprio con l'autonomia. Chi fa tentata vendita è quasi sempre colui che rifornisce il negoziante di prodotti, vedi mozzarelle, gelati, patatine, latte, ed altro ancora , il quale non può esimersi dall'iniziare ad una predeterminata ora e dal passare quotidianamente dal rivenditore ed ecco che l’autonomia viene meno.

Nelle fasi ispettive le mandanti hanno sempre asserito per giustificare la presenza in sede dell'agente, alle 4 o 5 del mattino che tale presenza è una scelta dell'agente. E qualcuno ci ha anche creduto.


domenica 18 aprile 2010

QUIETO VIVERE

Il quieto vivere rappresenta uno schiaffo alla verità ed alla propria dignita'.

mercoledì 17 marzo 2010

Crisi, in forte aumento i fallimenti nel 2009

Colpiti soprattutto Nord e Pmi, +23% rispetto al già durissimo bilancio del 2008
da ANSA e Pubblicato dal blog: vendita perfetta: manuale dei venditori e...


MILANO – Nel 2009 sono state 9mila le imprese italiane che sono fallite, il 23% in più rispetto al già durissimo 2008. Lo affermano i dati del Cerved group, secondo i quali anche l’ultimo trimestre è stato nero: tra ottobre e dicembre sono state aperte quasi 2.900 procedure fallimentari, +15% rispetto allo stesso periodo del 2008, trimestre nel quale si era già registrato un aumento di fallimenti del 43% rispetto al 2007. Dopo la brusca caduta delle procedure seguita alla riforma della disciplina sulla crisi d’impresa – spiega il Cerved – dall’aprile del 2008 i fallimenti hanno iniziato una corsa che dura da sette trimestri consecutivi, con tassi di crescita sempre a due cifre.

L’impennata dei fallimenti ha toccato soprattutto il Nord: con un incremento del 25% nell’ultima parte dell’anno, nei dodici mesi del 2009 le procedure sono cresciute nel Nord Ovest del 33%, nel Nord Est del 26%, nel Centro del 16%, nel Sud e nelle Isole del 16,3%. A eccezione del Molise, in cui il numero di fallimenti del 2009 è inferiore rispetto a quelli del 2008 (-17%) e della Basilicata (+2%), l’incremento delle procedure ha fatto registrare ovunque tassi a due cifre con aumenti particolarmente elevati in Liguria (+48%), in Piemonte (+38%), nel Friuli (+36%), nelle Marche (+33%), in Emilia Romagna (+33%), e in Lombardia (+30%). Rispetto alle imprese presenti sul territorio, é il Friuli la regione maggiormente colpita dai fallimenti (‘insolvency ratiò pari a 22), seguita dalla Lombardia (20) e dall’Umbria (20). Le statistiche per dimensione di impresa confermano che i fallimenti toccano soprattutto aziende di piccola dimensione: il 75% delle società di capitale ha un attivo inferiore a 2 milioni di euro tre anni prima dell’insorgere della crisi. Con un aumento del 33% dei fallimenti negli ultimi tre mesi del 2009, le costruzioni risultano il settore che conta il maggior incremento di procedure nel corso dei dodici mesi 2009 (+31%), seguite dall’industria (+26% tra 2009 e 2008), dalle attività finanziarie, immobiliari, di noleggio e informatica (+24%), trasporti e le comunicazioni (+18%). Rispetto al numero di imprese registrate, è l’industria il settore più colpito. Ed è in crescita anche il ricorso al concordato preventivo: secondo gli archivi di Cerved Group, nel 2009 le imprese italiane hanno presentato oltre 900 domande di concordato (+62% rispetto al 2008), con una crescita nel solo ultimo trimestre che come i fallimenti ha solo leggermente rallentato: +33% rispetto allo stesso periodo del 2008.

lunedì 15 marzo 2010

ll picconamento per abbattere le regole che tanto fastidio danno alla parte datoriale

by Claudio Pileri

Il contenzioso è in sensibile aumento la causa non è da addebitare agli agenti, ma alle mandanti le quali infarciscono i mandati pieni zeppi di clausole vessatorie.
Ogni clausula contiene la risoluzione espressa del mandato, se non fai questo o quello. Insomma c’è da mettersi le mani nei capelli. Tantè che nessun mandato sarebbe da sottoscrivere,salvo concordare sensibili modifiche
Giusto quanto recentemente Sentenziato dalla Suprema Corte di Cassazione il 18 settembre 2009 n. 20106 sull’abuso del diritto da parte della mandante.
Alla gran parte delle nostre controparti non le tange, se ne fregano altamente di sentenze a loro sfavorevoli e continuano a randellare come a dire: è ora di piantarla con le cause da lavoro che danno ragione agli agenti.
Per le mandanti bisognerebbe riformare il codice civile la dove è favorevole all’agenzia, cos’è questo discorso che
sulla carta aziende e voi agenti siamo considerati sullo stesso piano.
Ci siamo stufati di sopportare le regole.
Ora se volete lavorare con noi le regole sono quelle che fanno comodo a noi datori.
La trattativa fra le parti? Non esiste! Il mandato lo facciamo noi e basta, quale trattativa! Se non state zitti vi faremo riapplicare la star del credere a tutti come tanti anni fa al 25%.
Si vergognino coloro che parlano di Statuto del lavoro Autonomo.
Ci mancava pure quel vicentino di Tiziano Treu il quale vorrebbe realizzare questo strumento per gli autonomi e fra essi ci sono pure gli agenti di commercio, ma siamo pazzi!
Come si permette costui. Non bastava lo statuto dei lavoratori dipendenti di quel tale (fu) Gino Giugni tramutato in legge il 20 maggio 1977 n.300 e l’art.17. Ma cosa volete, stiamo da tempo cercando di aggirare tutte queste regole.
Stiano tranquilli gli agenti li addomesticheremo.
Cos'è la legge 300 del 20 maggio 1970 è lo STATUTO del LAVORO di Gino Giugni. Cosa è scrito nell'Art. 17
L'art. 17 recita: Sindacati di comodo È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.


Claudio Pileri

domenica 7 marzo 2010

M come Mandato o Burla.L come Lavoro

dal Blog: vendita perfetta: manuale dei venditori e...


Spesso mi scrivete dicendomi:

"Sono in cerca di lavoro e le uniche possibilità , le ho trovate nel settore vendita, come agente."

Già che caso è?
Credi di aver trovato lavoro adesso?

Non hai trovato un bel niente se cercavi un 'entrata sicura.

Anzi probabilmente stai peggiorando le tue condizioni economiche.

Il punto è proprio questo, quando ci offrono un mandato, non ci offrono un lavoro, ma solo prodotti da vendere.

Cosa è allora il lavoro?

Sembra banale, ma spesso ci dimentichiamo proprio delle cose ovvie.

Lavorare in un'azienda con uno stipendio fisso è ricevere lavoro.

Essere un muratore e costruire un muro per conto di clienti è ricevere lavoro

Riparare un 'automobile e farsi pagare dal cliente è ricevere lavoro

Ecc, eccc.

Invece avere un mandato per vendere merce non è ricevere lavoro.

Il lavoro ve lo dà il cliente che vi compra la merce, non l'azienda che vi chiede di vendere i suoi prodotti.

Trovare un mandato di vendita è la cosa più facile al giorno d'oggi.

Il problema non è produrre la merce, ma venderla.

Ecco perchè trovate facilmente offerte come rappresentante, tanto non vi offrono lavoro, ma solo prodotti.

Capito allora quale è la differenza tra Mandato e Lavoro?

Nb. Parleremo poi del prodotto perfetto