Postato da Francesco il 20/03/09
Risiedo ad Ascoli, sono un agente del settore cosmetico, ho ricevuto da una mia mandante la lettera di disdetta in tronco per inadempimento contrattuale , così è scritto, e non mi vuole riconoscere l'indennità perchè non ho raggiunto il badget assegnato.
Ho iniziato a lavorare con la ditta …...... di cosmetici, come agente plurimandatario nel 2001, per la regione Marche, il fatturato che la ditta aveva nella zona era di circa 80 mila euro.
Tutto è andato bene per i primi anni.
Il primo anno ho fatturato 150 mila euro, il secondo 230 mila circa , ed il terzo 290 mila. Nel quarto anno la mia ditta mi ha comunicato che il cliente x, un grossista con un fatturato di 40 mila euro circa, passava cliente direzionale perchè l'art 2 dell' AEC 2002 , come dice la ditta, lo prevede a suo piacimento.
Anche se la cosa non mi va giù, cerco di protestare, ma senza successo, continuo a lavorare ed il quinto anno chiudo il fatturato a 320 mila euro.
Altra tegola, questa volta l'azienda mi riduce le provvigioni di 2 punti, portandole dal 12% al 10%, sempre perchè l'art 2 lo prevedeva.
Il sesto anno dietro un fatturato di 350 mila euro, ed un badget assegnato di 400 mila euro, la mandante mi toglie altri due clienti che fatturavano complessivamente 55 mila euro. La conseguenza è che non riesco a raggiungere il budget che mi era stato assegnato.
La conclusione è quello che ho scritto all'inizio, licenziamento in tronco.
E' giusto che la ditta può fare tutto ciò? Ridurre la zona, togliere i clienti, imporre il fatturato, ed il rappresentante deve solo accettare tutte queste imposizioni? Allora a cosa serve il contratto ? Noi dobbiamo solo subire, è possibile che nessuno ci tutela?
Francescomico@yahoo.it

Questo blog vuole dare voce agli agenti e rappresentanti di commercio, categoria silenziosa di lavoratori.Tutti possono concorrere alla creazione di articoli, pensieri, proposte, nel rispetto del vivere civile, con un linguaggio moderato. Ognuno è responsabile delle proprie dichiarazioni. Il blogger oscurerà ogni post o dichiarazione che insindacabilmente riterrà irriguardoso e non corrispondente ai dettami del vivere civile. ATT.NE: NON VERRANNO PUBBLICATI I COMMENTI ANONIMI
domenica 22 marzo 2009
sabato 14 marzo 2009
Conciliazione Sindacale ed Indennità Suppletiva di Clientela
Con il nuovo Accordo Economico Collettivo, settore Commercio, per vedersi liquidare l'indennità suppletiva di clientela, occorre firmare una liberatoria in sede di conciliazione sindacale.
Firmata detta liberatoria non sarà più possibile rivendicare altre somme alla ditta mandante.
In questo modo, le nostre aziende si saranno assicurate l'impunità e l'illecito arricchimento a spese degli agenti di commercio.
Se, successivamente alla firma della conciliazione si dovesse scoprire, come spessissimo avviene, che la nostra mandante ha effettuato, a nostra insaputa, forniture a clienti della nostra zona, non potremo più richiedere le differenze provvigionali.
Pensare che le norme avevano previsto per la richiesta di provvigioni, 5 anni di prescrizione , mentre per il pagamento delle indennità la prescrizione saliva a 10 anni.
Ora, con un colpo di spugna, hanno cancellato tutto ciò subordinando un diritto a percepire l'indennità, alla rinuncia tombale e ciò grazie alla approvazione da parte dei sindacati.
La cosa migliore da fare è quella di non firmare alcuna conciliazione, occorre recarsi non da uno , ma da più sindacati di categoria per valutare l'opportunità e la convenienza della conciliazione.
Occorre ricordare che le indennità che si potrebbero richiedere alla cessazione sono tante.
Alcuni esempi:
1) INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA,
2) FIRR NON VERSATO ALL'ENASARCO
3) INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
4) INDENNITA' PER PATTO DI NON CONCORRENZA
5) INDENNITA' MERITOCRATICA
6) INDENNITA' MANEGGIO DENARO
7) RISARCIMENTO DANNI
8) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su consegne parziali
9) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su ordini diretti
10) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su riduzioni di provigioni
11) ADDEBITI DI CAMPIONARI
12) MANCATI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
13)RIMBORSI SPESE PER RIUNIONI
14)PROVVIGIONI SU ORDINI FATTI E NON CONSEGNATI
ED ALTRO ANCORA
Tra le somme offerte dalle mandanti, e quelle che si possono richiedere vi è molto spesso una differenza di diverse decine di migliaia di EURO .
Con l'invito a non firmare la conciliazione sindacale su richiesta delle mandanti,non intendo dire di rinunciare ai propri dirritti, ma voglio invitare gli agenti a recarsi presso non uno , ma più sindacati al fine di avere certezze sulle proprie spettanze e quindi valutare l'opportunità di una eventuale vertenza(temuta dalle mandanti).
Un accordo firmato esclusivamente tra le parti può essere impugnato solo se si tratta di agente persona fisica (AGENTE CHE LAVORA SOLO) se invece si tratta di persona giuridica (agenzia in società) l'eventuale accordo tra le parti non può essere impugnato.
FATTI FURBO, NON FIRMARE
Ed informa di tutto ciò anche i tuoi colleghi.
Gianni Di Pietro
Firmata detta liberatoria non sarà più possibile rivendicare altre somme alla ditta mandante.
In questo modo, le nostre aziende si saranno assicurate l'impunità e l'illecito arricchimento a spese degli agenti di commercio.
Se, successivamente alla firma della conciliazione si dovesse scoprire, come spessissimo avviene, che la nostra mandante ha effettuato, a nostra insaputa, forniture a clienti della nostra zona, non potremo più richiedere le differenze provvigionali.
Pensare che le norme avevano previsto per la richiesta di provvigioni, 5 anni di prescrizione , mentre per il pagamento delle indennità la prescrizione saliva a 10 anni.
Ora, con un colpo di spugna, hanno cancellato tutto ciò subordinando un diritto a percepire l'indennità, alla rinuncia tombale e ciò grazie alla approvazione da parte dei sindacati.
La cosa migliore da fare è quella di non firmare alcuna conciliazione, occorre recarsi non da uno , ma da più sindacati di categoria per valutare l'opportunità e la convenienza della conciliazione.
Occorre ricordare che le indennità che si potrebbero richiedere alla cessazione sono tante.
Alcuni esempi:
1) INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA,
2) FIRR NON VERSATO ALL'ENASARCO
3) INDENNITA' MANCATO PREAVVISO
4) INDENNITA' PER PATTO DI NON CONCORRENZA
5) INDENNITA' MERITOCRATICA
6) INDENNITA' MANEGGIO DENARO
7) RISARCIMENTO DANNI
8) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su consegne parziali
9) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su ordini diretti
10) DIFFERENZE PROVVIGIONALI su riduzioni di provigioni
11) ADDEBITI DI CAMPIONARI
12) MANCATI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
13)RIMBORSI SPESE PER RIUNIONI
14)PROVVIGIONI SU ORDINI FATTI E NON CONSEGNATI
ED ALTRO ANCORA
Tra le somme offerte dalle mandanti, e quelle che si possono richiedere vi è molto spesso una differenza di diverse decine di migliaia di EURO .
Con l'invito a non firmare la conciliazione sindacale su richiesta delle mandanti,non intendo dire di rinunciare ai propri dirritti, ma voglio invitare gli agenti a recarsi presso non uno , ma più sindacati al fine di avere certezze sulle proprie spettanze e quindi valutare l'opportunità di una eventuale vertenza(temuta dalle mandanti).
Un accordo firmato esclusivamente tra le parti può essere impugnato solo se si tratta di agente persona fisica (AGENTE CHE LAVORA SOLO) se invece si tratta di persona giuridica (agenzia in società) l'eventuale accordo tra le parti non può essere impugnato.
FATTI FURBO, NON FIRMARE
Ed informa di tutto ciò anche i tuoi colleghi.
Gianni Di Pietro
lunedì 2 marzo 2009
A.E.C. TE LO DICO IO COME SONO ANDATE LE TRATTATIVE !!!
Postato da Roberto il 28/02/09
Purtroppo non sono affatto soddisfatto e men che meno entusiasta di come si è chiuso l'Accordo; ora aspetto di
vedere quello relativo all' Industria che mi riguarderà direttamente, ma temo che sarà la DOLOROSA replica di
quello relativo al Commercio. Spero solo che non debba essere peggiorativo.
Tuttavia basandomi sui commenti e sulle lettere fin'ora esaminate posso permettermi solo una citazione: UBI
MAIOR MINOR CESSAT! Dove il Minor è senza ombra di dubbio la categoria degli Agenti!
Ovvero: UN'ALTRA BATTAGLIA PERDUTA ASSAI MALAMENTE!
Ho ben compreso come noi Agenti siamo dei VASI DI COCCIO e che i nostri sindacati si battono con armi del
tutto impari. Ma una tale Caporetto non la si doveva far apparire per vittoria a noi colleghi.
Non è nemmeno una vittoria di Pirro!
Avrò piacere di ribattere punto su punto agli entusiasmi dei firmatari e/o dei loro sostenitori ma per farlo chiederei
un grande favore a coloro che fecero pressioni sullo straordinario Claudio Pileri affinché il mio precedente
commento titolato WE HAVE A DREAM venisse "OSCURATO".
Si astengano dal fare altre simili pressioni! Sono azioni penose ed indegne di un sindacato democratico.
Ora, cari colleghi, volete qualche perla?
Molto in breve dirò che il famigerato Art. 2 è rimasto come Spada di Damocle; e quella che è presentata come
una conquista è invece una mazzata in quanto esso esce rafforzato in quanto riconfermato e del tutto
discrezionale a favore delle mandanti! Infatti non esiste l’importantissima precisazione che DOVEVA ESSERCI
per cui “…Le variazioni potranno essere effettuate SOLO con il consenso delle parti…”.
Inoltre, quella che è stata presentata come una conquista per i monomandatari altro non è che una
penalizzazione per i plurimandatari.
E’ un’ atto di arroganza da parte delle mandanti per punire coloro che “si permettono” di non accettare il
camuffamento di un rapporto di subordinazione con un mandato di agenzia.
Lo sanno tutti che se un agente cerca un secondo mandato, ed anche un terzo, è quasi sempre perché con il
primo non ce la farebbe a campare e mantenere la famiglia.
Ed allora lo vogliamo punire per questo atto di “dovuta libertà” ? SEMPLICEMENTE ASSURDO!!
E’ da legulei anche la cervellotica strada che si è inventata per interpretare all’italiana il dettato europeo in
materia di Indennità. Qui abbiamo voluto replicare quanto già commesso da un ministro di un precedente
governo il quale poi definì la sua stessa legge: “ Una porcata!”
Innanzitutto abbiamo accettato che l’Agente, per vedersi riconosciuto il suo sacrosanto diritto alle INDENNITA’,
debba SUBORDINARE tale diritto ad una firma in sede di conciliazione!
E si ha anche la sfrontatezza di precisare che: “…le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione
del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e
lo spirito …!!!”.- INCREDIBILE!
Ed ecco l’apoteosi: l’Art, 12 BIS, poiché non bastava il 12 semplice di cui parlerò più avanti!
Per determinare il valore dell’incremento fatturato determinato dall’opera dell’agente si dovrebbe prendere come
punto di partenza il fatturato dell’azienda al momento del conferimento del mandato all’agente. NOSSIGNORI!
Troppo semplice ED ONESTO!
Prendendo in esame il caso di un agente che abbia operato per oltre 10 anni il VALORE INIZIALE VIENE
CALCOLATO IN BASE ALLA MEDIA ANNUALE DEL VOLUME DEL FATTURATO DEI PRIMI 20 TRIMESTRI (
ci si vergognava a scrivere DEI PRIMI 5 ANNI !!!).
QUESTA E’ FOLLIA PURA! Il valore iniziale deve essere esattamente e solamente quello esistente all’inizio del
rapporto. E’ evidente anche per un bimbo che nei primi anni l’agente opera con tutta la sua energia e quindi nei
primi 5 anni avrà operato il massimo del suo sforzo (altrimenti lo avrebbero cacciato).
Così come prevede l’Accordo, l’Agente avrà REGALATO tutti i suoi sforzi, poiché conteranno COME VALORE
INIZIALE i risultati da lui apportati nei primi 5 anni!
MA COME SI E’ POTUTA FIRMARE TALE PERVERSIONE?
MA NON BASTA!
Tornando al Capo III dell’articolo 12 scopriamo che nel calcolo della percentuale di incremento del fatturato
NESSUNO HA PENSATO DI TENERE IN CONTO LE EVENTUALI RIDUZIONI OPERATE DALLE MANDANTI
AVVALENDOSI DELL’ARTICOLO 2.-
Ed allora cari colleghi, io temo che chiunque si sentirebbe autorizzato a chiedersi: “Ma come controparte della
Confcommercio alla firma degli AEC, c’erano rappresentanti sindacali oppure dei valenti notai?”.
Perché credo che molti potrebbero essere autorizzati a pensare che IL SINDACALISTA SIA TUTT’ALTRA
COSA!
Volete infine che, a tal proposito, parliamo degli ENTI BILATERALI?
Forse già tutti voi vi siete fatti un’idea in merito; e non del tutto entusiastica.
BUON LAVORO COLLEGHI; BOIA CHI MOLLA
Superetendard- VENEZIA
Purtroppo non sono affatto soddisfatto e men che meno entusiasta di come si è chiuso l'Accordo; ora aspetto di
vedere quello relativo all' Industria che mi riguarderà direttamente, ma temo che sarà la DOLOROSA replica di
quello relativo al Commercio. Spero solo che non debba essere peggiorativo.
Tuttavia basandomi sui commenti e sulle lettere fin'ora esaminate posso permettermi solo una citazione: UBI
MAIOR MINOR CESSAT! Dove il Minor è senza ombra di dubbio la categoria degli Agenti!
Ovvero: UN'ALTRA BATTAGLIA PERDUTA ASSAI MALAMENTE!
Ho ben compreso come noi Agenti siamo dei VASI DI COCCIO e che i nostri sindacati si battono con armi del
tutto impari. Ma una tale Caporetto non la si doveva far apparire per vittoria a noi colleghi.
Non è nemmeno una vittoria di Pirro!
Avrò piacere di ribattere punto su punto agli entusiasmi dei firmatari e/o dei loro sostenitori ma per farlo chiederei
un grande favore a coloro che fecero pressioni sullo straordinario Claudio Pileri affinché il mio precedente
commento titolato WE HAVE A DREAM venisse "OSCURATO".
Si astengano dal fare altre simili pressioni! Sono azioni penose ed indegne di un sindacato democratico.
Ora, cari colleghi, volete qualche perla?
Molto in breve dirò che il famigerato Art. 2 è rimasto come Spada di Damocle; e quella che è presentata come
una conquista è invece una mazzata in quanto esso esce rafforzato in quanto riconfermato e del tutto
discrezionale a favore delle mandanti! Infatti non esiste l’importantissima precisazione che DOVEVA ESSERCI
per cui “…Le variazioni potranno essere effettuate SOLO con il consenso delle parti…”.
Inoltre, quella che è stata presentata come una conquista per i monomandatari altro non è che una
penalizzazione per i plurimandatari.
E’ un’ atto di arroganza da parte delle mandanti per punire coloro che “si permettono” di non accettare il
camuffamento di un rapporto di subordinazione con un mandato di agenzia.
Lo sanno tutti che se un agente cerca un secondo mandato, ed anche un terzo, è quasi sempre perché con il
primo non ce la farebbe a campare e mantenere la famiglia.
Ed allora lo vogliamo punire per questo atto di “dovuta libertà” ? SEMPLICEMENTE ASSURDO!!
E’ da legulei anche la cervellotica strada che si è inventata per interpretare all’italiana il dettato europeo in
materia di Indennità. Qui abbiamo voluto replicare quanto già commesso da un ministro di un precedente
governo il quale poi definì la sua stessa legge: “ Una porcata!”
Innanzitutto abbiamo accettato che l’Agente, per vedersi riconosciuto il suo sacrosanto diritto alle INDENNITA’,
debba SUBORDINARE tale diritto ad una firma in sede di conciliazione!
E si ha anche la sfrontatezza di precisare che: “…le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione
del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e
lo spirito …!!!”.- INCREDIBILE!
Ed ecco l’apoteosi: l’Art, 12 BIS, poiché non bastava il 12 semplice di cui parlerò più avanti!
Per determinare il valore dell’incremento fatturato determinato dall’opera dell’agente si dovrebbe prendere come
punto di partenza il fatturato dell’azienda al momento del conferimento del mandato all’agente. NOSSIGNORI!
Troppo semplice ED ONESTO!
Prendendo in esame il caso di un agente che abbia operato per oltre 10 anni il VALORE INIZIALE VIENE
CALCOLATO IN BASE ALLA MEDIA ANNUALE DEL VOLUME DEL FATTURATO DEI PRIMI 20 TRIMESTRI (
ci si vergognava a scrivere DEI PRIMI 5 ANNI !!!).
QUESTA E’ FOLLIA PURA! Il valore iniziale deve essere esattamente e solamente quello esistente all’inizio del
rapporto. E’ evidente anche per un bimbo che nei primi anni l’agente opera con tutta la sua energia e quindi nei
primi 5 anni avrà operato il massimo del suo sforzo (altrimenti lo avrebbero cacciato).
Così come prevede l’Accordo, l’Agente avrà REGALATO tutti i suoi sforzi, poiché conteranno COME VALORE
INIZIALE i risultati da lui apportati nei primi 5 anni!
MA COME SI E’ POTUTA FIRMARE TALE PERVERSIONE?
MA NON BASTA!
Tornando al Capo III dell’articolo 12 scopriamo che nel calcolo della percentuale di incremento del fatturato
NESSUNO HA PENSATO DI TENERE IN CONTO LE EVENTUALI RIDUZIONI OPERATE DALLE MANDANTI
AVVALENDOSI DELL’ARTICOLO 2.-
Ed allora cari colleghi, io temo che chiunque si sentirebbe autorizzato a chiedersi: “Ma come controparte della
Confcommercio alla firma degli AEC, c’erano rappresentanti sindacali oppure dei valenti notai?”.
Perché credo che molti potrebbero essere autorizzati a pensare che IL SINDACALISTA SIA TUTT’ALTRA
COSA!
Volete infine che, a tal proposito, parliamo degli ENTI BILATERALI?
Forse già tutti voi vi siete fatti un’idea in merito; e non del tutto entusiastica.
BUON LAVORO COLLEGHI; BOIA CHI MOLLA
Superetendard- VENEZIA
martedì 9 dicembre 2008
I SINDACATI E LA QUESTIONE MORALE
Gianni, perchè ritieni che i sindacati sono diventati macchine di potere
“I sindacati di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, , comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori dei lavoratori, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille,..."
". (- L'attualità di questa dichiarazione è disarrmante, eppure è stata rilasciata il 28 luglio 1981 da Enrico Berlinguer, ben 27 anni fa, io mi sono permesso solo di modificare un temine, la parola sindacati con partiti. In questo caso mi riferisco esclusivamente ai sindacati degli agenti di commercio, ma anche gli altri non si discostano da queste riflessioni).
A cosa e' dovuta la crisi dei sindacati e quindi dei lavoratori
La nascita dei primi veri sindacati avvenne per la necessità di difendersi dai soprusi dalle vessazioni e dalle angherie dei datori di lavoro che schiavizzavano le masse di lavoratori che erano senza alcuna tutela.
Nel dopoguerra , con l'avvento della democrazia i sindacati hanno potuto abbandonare la clandestinità ed uscire allo scoperto
La passione, l'altruismo la tenacia di alcuni per la difesa del prossimo, per il diritto, contro le angherie, ha permesso lo sviluppo e la crescita dei vari sindacati contribuendo così alla crescita della nazione stessa. Oggi tutte queste qualità sono andate perdute, sostituite dal tecnicismo, dai servizi, dagli opportunismi.
Il primo sindacato degli agenti di commercio è stata la FNAARC in quanto emanazione della controparte Confcommercio, fatta nascere e costituita per meglio controllare e manovrare la categoria degli agenti di commercio prima che questi si organizzassero autonomamente sfuggendo quindi dal controllo delle mandanti e prima che lo statuto dei lavoratori, nel 1970 , ne vietasse la costituzione. Infatti l'art 17 dello statuto dei lavoratori, divenuto legge dello stato con il n° 300 del 20 maggio 1970 recita:
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Qual'è il quadro sindacale degli agenti di commercio?
Il quadro sindacale degli agenti di commercio è alquanto policromo. Da una parte troviamo i sindacati storici del lavoro dipendente, CISL, UIL, CGIL, UGL. Questi da sempre hanno avuto un ruolo importante nella firma degli AA.EE.CC. anche se la loro rappresentatività a livello di iscritti è molto limitata e la conoscenza delle tematiche e del diritto di agenzia è scarsa.
Poi vi sono i cosiddetti sindacati di categoria, specifici degli agenti di commercio, Fiarc, Fnaarc, Usarci, Federagenti.
Con un nugolo così nutrito di sindacati gli agenti di commercio dovrebbero essere i lavoratori meglio tutelati
Purtroppo la situazione è molto diversa da quella che potrebbe sembrare. Escludendo la solita Fnaarc, succube e connivente della Confcommercio, alla quale possiamo aggiungere anche la Fiarc anch'essa aderente alla controparte Confesercenti, restano solo due sigle sindacali, l'USARCI e la Federagenti . La Federagenti non ha alcun potere contrattuale in quanto non partecipa al tavolo delle trattative per il rinnovo degli AA.EE.CC. e non è firmataria di alcun accordo.
Resterebbe solo l'USARCI a tutelare da sola la categoria degli agenti, ma anch'essa ha perduto quello spirito di spontaneità e quella vocazione tipica dei padri costituendi.
Allora cosa fanno i sindacati di categoria
Poco o nulla purtroppo. Per poter essere efficienti e determinanti occorrerebbe che i sindacati fossero presenti capillarmente sul territorio, con strutture adeguate, e personale preparato. Nella realtà ciò non esiste, alcuni sindacati si occupano quasi esclusivamente di servizi, contabilità e formazione professionale che dà loro autonomia economica; altri non hanno personale qualificato ed indirizzano gli iscritti ai propri consulenti per la soluzione di eventuali problemi; altri hanno trasformato il sindacato provinciale in un proprio regno incontrastato dove pensano esclusivamente al proprio business. Vi sono addirittura sindacati provinciali che danno consulenza a pagamento alle mandanti offrendo conciliazioni a scapito dell'agente lavoratore. E tutto ciò è comune a tutte le sigle sindacali.
Un quadro alquanto triste, e le federazioni nazionali permettono tutto
ciò
Le federazioni nazionali sono il risultato delle realtà locali, si parla di diritto dei lavoratori ma in pratica non vi è o non vi vuole essere una adeguata preparazione politico sindacale, mancano i corsi di formazione dei quadri sindacali, mancano protocolli per le vertenze e spesso vi sono funzionari che hanno altri interessi che quello di tutelare la categoria. Nessun sindacato può dirsi in questo scenario superiore all'altro. Inoltre spesso il sindacato è costretto ad arrendersi e a non poter svolgere il proprio ruolo.
Costretti ad arrendersi da chi?
Faccio un esempio per meglio chiarire.
Per poter far parte del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO occorre essere firmatari degli AA.EE.CC..Questo è previsto dallo statuto della fondazione, statuto voluto dai sindacati stessi. Al momento della approvazione dello statuto, non si sono accorti che quella norma che sembrava importante per tutelare la categoria, in realtà si è mostrata dannosa e controproducente per la categoria.
In che modo la norma che prevede di essere firmatari è dannosa per gli agenti
Risposta facile e scontata, se al momento della firma degli AA.EE.CC., un sindacato non fosse d’accordo su alcuni articoli e dovesse rifiutarsi di firmare, potrebbe ritrovarsi fuori dal consiglio di amministrazione della Fondazione, così il sindacato perderebbe in rappresentatività, ed il delegato al CDA perderebbe un emolumento considerevole. Con una tale prospettiva nessuno si azzarda a contestare e non firmare, tradendo così il ruolo del sindacato stesso.
Ma chi discute di AA.EE.CC. non dovrebbe porsi il problema delle poltrone!
Purtroppo così non è. Al tavolo delle trattative per gli AA.EE.CC. siedono le stesse persone che amministrano l'ENASARCO creando una commistione di interessi a scapito della trasparenza e degli agenti.
Allora la CGIL che non ha firmato la bozza degli AA.EE.CC. Rischierebbe di uscire dal CDA dell'ENASARCO.
No, la CGIL, l'unico sindacato che si è rifiutato di firmare la bozza unitaria, anche se non firmasse gli AA.EE.CC., non correrebbe alcun pericolo in quanto non fa parte del CDA ma solo del collegio dei sindaci, ruolo naturale dei sindacati i quali non dovrebbero mai far parte dei consigli di amministrazione, ma esclusivamente del collegio sindacale, collegio deputato al controllo dell'operato del CDA a favore della categoria. Non si può essere allo stesso tempo controllori e controllati.
Occorre che all'interno di ogni sindacato vi sia una seria analisi del proprio operato, un ripensamento sui poteri e sui doveri, un ritorno alla correttezza. Quel che deve interessare veramente è la sorte dei propri rappresentati altrimenti si rischia di soffocare in una palude e fare unicamente gli interessi delle controparti.
“I sindacati di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, , comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori dei lavoratori, formazioni che ne promuovono la maturazione civile e l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille,..."
". (- L'attualità di questa dichiarazione è disarrmante, eppure è stata rilasciata il 28 luglio 1981 da Enrico Berlinguer, ben 27 anni fa, io mi sono permesso solo di modificare un temine, la parola sindacati con partiti. In questo caso mi riferisco esclusivamente ai sindacati degli agenti di commercio, ma anche gli altri non si discostano da queste riflessioni).
A cosa e' dovuta la crisi dei sindacati e quindi dei lavoratori
La nascita dei primi veri sindacati avvenne per la necessità di difendersi dai soprusi dalle vessazioni e dalle angherie dei datori di lavoro che schiavizzavano le masse di lavoratori che erano senza alcuna tutela.
Nel dopoguerra , con l'avvento della democrazia i sindacati hanno potuto abbandonare la clandestinità ed uscire allo scoperto
La passione, l'altruismo la tenacia di alcuni per la difesa del prossimo, per il diritto, contro le angherie, ha permesso lo sviluppo e la crescita dei vari sindacati contribuendo così alla crescita della nazione stessa. Oggi tutte queste qualità sono andate perdute, sostituite dal tecnicismo, dai servizi, dagli opportunismi.
Il primo sindacato degli agenti di commercio è stata la FNAARC in quanto emanazione della controparte Confcommercio, fatta nascere e costituita per meglio controllare e manovrare la categoria degli agenti di commercio prima che questi si organizzassero autonomamente sfuggendo quindi dal controllo delle mandanti e prima che lo statuto dei lavoratori, nel 1970 , ne vietasse la costituzione. Infatti l'art 17 dello statuto dei lavoratori, divenuto legge dello stato con il n° 300 del 20 maggio 1970 recita:
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Qual'è il quadro sindacale degli agenti di commercio?
Il quadro sindacale degli agenti di commercio è alquanto policromo. Da una parte troviamo i sindacati storici del lavoro dipendente, CISL, UIL, CGIL, UGL. Questi da sempre hanno avuto un ruolo importante nella firma degli AA.EE.CC. anche se la loro rappresentatività a livello di iscritti è molto limitata e la conoscenza delle tematiche e del diritto di agenzia è scarsa.
Poi vi sono i cosiddetti sindacati di categoria, specifici degli agenti di commercio, Fiarc, Fnaarc, Usarci, Federagenti.
Con un nugolo così nutrito di sindacati gli agenti di commercio dovrebbero essere i lavoratori meglio tutelati
Purtroppo la situazione è molto diversa da quella che potrebbe sembrare. Escludendo la solita Fnaarc, succube e connivente della Confcommercio, alla quale possiamo aggiungere anche la Fiarc anch'essa aderente alla controparte Confesercenti, restano solo due sigle sindacali, l'USARCI e la Federagenti . La Federagenti non ha alcun potere contrattuale in quanto non partecipa al tavolo delle trattative per il rinnovo degli AA.EE.CC. e non è firmataria di alcun accordo.
Resterebbe solo l'USARCI a tutelare da sola la categoria degli agenti, ma anch'essa ha perduto quello spirito di spontaneità e quella vocazione tipica dei padri costituendi.
Allora cosa fanno i sindacati di categoria
Poco o nulla purtroppo. Per poter essere efficienti e determinanti occorrerebbe che i sindacati fossero presenti capillarmente sul territorio, con strutture adeguate, e personale preparato. Nella realtà ciò non esiste, alcuni sindacati si occupano quasi esclusivamente di servizi, contabilità e formazione professionale che dà loro autonomia economica; altri non hanno personale qualificato ed indirizzano gli iscritti ai propri consulenti per la soluzione di eventuali problemi; altri hanno trasformato il sindacato provinciale in un proprio regno incontrastato dove pensano esclusivamente al proprio business. Vi sono addirittura sindacati provinciali che danno consulenza a pagamento alle mandanti offrendo conciliazioni a scapito dell'agente lavoratore. E tutto ciò è comune a tutte le sigle sindacali.
Un quadro alquanto triste, e le federazioni nazionali permettono tutto
ciò
Le federazioni nazionali sono il risultato delle realtà locali, si parla di diritto dei lavoratori ma in pratica non vi è o non vi vuole essere una adeguata preparazione politico sindacale, mancano i corsi di formazione dei quadri sindacali, mancano protocolli per le vertenze e spesso vi sono funzionari che hanno altri interessi che quello di tutelare la categoria. Nessun sindacato può dirsi in questo scenario superiore all'altro. Inoltre spesso il sindacato è costretto ad arrendersi e a non poter svolgere il proprio ruolo.
Costretti ad arrendersi da chi?
Faccio un esempio per meglio chiarire.
Per poter far parte del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO occorre essere firmatari degli AA.EE.CC..Questo è previsto dallo statuto della fondazione, statuto voluto dai sindacati stessi. Al momento della approvazione dello statuto, non si sono accorti che quella norma che sembrava importante per tutelare la categoria, in realtà si è mostrata dannosa e controproducente per la categoria.
In che modo la norma che prevede di essere firmatari è dannosa per gli agenti
Risposta facile e scontata, se al momento della firma degli AA.EE.CC., un sindacato non fosse d’accordo su alcuni articoli e dovesse rifiutarsi di firmare, potrebbe ritrovarsi fuori dal consiglio di amministrazione della Fondazione, così il sindacato perderebbe in rappresentatività, ed il delegato al CDA perderebbe un emolumento considerevole. Con una tale prospettiva nessuno si azzarda a contestare e non firmare, tradendo così il ruolo del sindacato stesso.
Ma chi discute di AA.EE.CC. non dovrebbe porsi il problema delle poltrone!
Purtroppo così non è. Al tavolo delle trattative per gli AA.EE.CC. siedono le stesse persone che amministrano l'ENASARCO creando una commistione di interessi a scapito della trasparenza e degli agenti.
Allora la CGIL che non ha firmato la bozza degli AA.EE.CC. Rischierebbe di uscire dal CDA dell'ENASARCO.
No, la CGIL, l'unico sindacato che si è rifiutato di firmare la bozza unitaria, anche se non firmasse gli AA.EE.CC., non correrebbe alcun pericolo in quanto non fa parte del CDA ma solo del collegio dei sindaci, ruolo naturale dei sindacati i quali non dovrebbero mai far parte dei consigli di amministrazione, ma esclusivamente del collegio sindacale, collegio deputato al controllo dell'operato del CDA a favore della categoria. Non si può essere allo stesso tempo controllori e controllati.
Occorre che all'interno di ogni sindacato vi sia una seria analisi del proprio operato, un ripensamento sui poteri e sui doveri, un ritorno alla correttezza. Quel che deve interessare veramente è la sorte dei propri rappresentati altrimenti si rischia di soffocare in una palude e fare unicamente gli interessi delle controparti.
lunedì 8 dicembre 2008
Gli Agenti di Commercio in Tribunale
La scarsa propensione degli agenti commerciali a citare in tribunale le proprie preponenti alla cessazione del rapporto va ad esclusivo vantaggio delle mandanti.
Il rinnovo degli AAEE.CC. ristagna. Le nostre controparti non vogliono assolutamente sentir parlare di indennità europee, né vogliono trattare le modifiche dell’art 2 , variazione di zona e di provvigioni, e tantomeno di clausole risolutive espresse. La Confcommercio e la Confindustria ritengono che l’attuale Accordo Economico Collettivo sia validissimo (ovviamente per loro), nonostante la Cassazione abbia stabilito ormai in tutte le sentenze le motivazioni per cui le indennità previste dagli AA.EE.CC. costituiscano il minimo liquidabile. Eppure per avere diritto ad una indennità superiore, è sufficiente che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente il lavoro con i clienti esistenti. L’indennità potrebbe essere spesso addirittura pari ad un anno di provvigioni ed è’ innegabile che l’indennità prevista dal codice civile, cosiddetta “Indennità Europea”, sia di gran lunga migliorativa rispetto a quella prevista dall’AEC. Addirittura più è breve la durata del rapporto, più potrebbe essere consistente l’indennità. Ma pechè è così difficile vedersi riconosciuta l’Indennità di Cessazione Rapporto? Le cause possono riassumersi in due motivi principali:. - Il primo è costituito dalla scarsa propensione dell’agente a promuovere una azione giudiziaria nei confronti della mandante. Anche qui le motivazioni sono molteplici e possiamo riassumerle negli alti costi di una azione giudiziaria, nella lunghezza del procedimento giudiziario, nella scarsa conoscenza e scarso approfondimento della gran parte degli avvocati sul diritto di agenzia, nella difficoltà a trovare sul territorio strutture preparate e che possano dare un valido supporto all’agente. - La seconda è sicuramente l’incertezza dell’importo dell’Indennità. Mentre il conteggio delle Indennità Suppletiva di Clientela, Firr , Indennità per il Patto di non Concorrenza è relativamente facile in quanto è sufficiente fare un calcolo matematico, spesso costituita da una percentuale sulle provvigioni percepite, al contrario, per l’Indennità di Cessazione Rapporto, il codice non ha previsto alcuna metodologia di calcolo, di conseguenza la suprema Corte di Cassazione, PUR RICONOSCENDO VALIDO ED UTILE COME STRUMENTO DI CALCOLO quanto suggerito dalla commissione Europea nel 1996, e nonostante detta commissione abbia tenuto conto di tutti i paramenti sia positivi che negativi per calcolare l’indennità, la Cassazione ha ritenuto non vincolante detto sistema, ritenendo che ogni singolo Stato sia libero di adottare un sistema diverso. Poiché l’Italia non ha previsto alcun sistema di calcolo, i giudici liquidano l’indennità secondo equità. Ovviamente l’equità rappresenta un sistema empirico, ogni giudice ha un proprio metro di valutazione dell’equità. Accade quindi, che, due agenti con le stesse identiche caratteristiche e motivazioni di recesso, si vedano riconoscere indennità molto diverse tra loro generando così maggiore confusione incertezza e disparità. Finalmente , in una causa di lavoro promossa da un agente torinese alla propria mandante con richiesta di liquidazione dell’ indennità di cessazione rapporto,il giudice di merito, la dottoressa LORETTA BIANCO, ha utilizzato il sistema suggerito dalla commissione Europea per determinare l’importo dell’indennità ed ha liquidato per un rapporto di lavoro di breve durata, una somma pari ad € 11.900,00 contro € 6.300,00 previsti dagli AA.EE.CC, con una motivazione dettagliata e giuridicamente interessante. Auspichiamo che altri giudici del lavoro dimostrino maggiore coraggio e comincino ad utilizzare questo metodo di calcolo che oltre a dare certezze sui conteggi, avvicina l’agente commerciale Italiano ai colleghi europei.
Gianni Di Pietro
Il rinnovo degli AAEE.CC. ristagna. Le nostre controparti non vogliono assolutamente sentir parlare di indennità europee, né vogliono trattare le modifiche dell’art 2 , variazione di zona e di provvigioni, e tantomeno di clausole risolutive espresse. La Confcommercio e la Confindustria ritengono che l’attuale Accordo Economico Collettivo sia validissimo (ovviamente per loro), nonostante la Cassazione abbia stabilito ormai in tutte le sentenze le motivazioni per cui le indennità previste dagli AA.EE.CC. costituiscano il minimo liquidabile. Eppure per avere diritto ad una indennità superiore, è sufficiente che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente il lavoro con i clienti esistenti. L’indennità potrebbe essere spesso addirittura pari ad un anno di provvigioni ed è’ innegabile che l’indennità prevista dal codice civile, cosiddetta “Indennità Europea”, sia di gran lunga migliorativa rispetto a quella prevista dall’AEC. Addirittura più è breve la durata del rapporto, più potrebbe essere consistente l’indennità. Ma pechè è così difficile vedersi riconosciuta l’Indennità di Cessazione Rapporto? Le cause possono riassumersi in due motivi principali:. - Il primo è costituito dalla scarsa propensione dell’agente a promuovere una azione giudiziaria nei confronti della mandante. Anche qui le motivazioni sono molteplici e possiamo riassumerle negli alti costi di una azione giudiziaria, nella lunghezza del procedimento giudiziario, nella scarsa conoscenza e scarso approfondimento della gran parte degli avvocati sul diritto di agenzia, nella difficoltà a trovare sul territorio strutture preparate e che possano dare un valido supporto all’agente. - La seconda è sicuramente l’incertezza dell’importo dell’Indennità. Mentre il conteggio delle Indennità Suppletiva di Clientela, Firr , Indennità per il Patto di non Concorrenza è relativamente facile in quanto è sufficiente fare un calcolo matematico, spesso costituita da una percentuale sulle provvigioni percepite, al contrario, per l’Indennità di Cessazione Rapporto, il codice non ha previsto alcuna metodologia di calcolo, di conseguenza la suprema Corte di Cassazione, PUR RICONOSCENDO VALIDO ED UTILE COME STRUMENTO DI CALCOLO quanto suggerito dalla commissione Europea nel 1996, e nonostante detta commissione abbia tenuto conto di tutti i paramenti sia positivi che negativi per calcolare l’indennità, la Cassazione ha ritenuto non vincolante detto sistema, ritenendo che ogni singolo Stato sia libero di adottare un sistema diverso. Poiché l’Italia non ha previsto alcun sistema di calcolo, i giudici liquidano l’indennità secondo equità. Ovviamente l’equità rappresenta un sistema empirico, ogni giudice ha un proprio metro di valutazione dell’equità. Accade quindi, che, due agenti con le stesse identiche caratteristiche e motivazioni di recesso, si vedano riconoscere indennità molto diverse tra loro generando così maggiore confusione incertezza e disparità. Finalmente , in una causa di lavoro promossa da un agente torinese alla propria mandante con richiesta di liquidazione dell’ indennità di cessazione rapporto,il giudice di merito, la dottoressa LORETTA BIANCO, ha utilizzato il sistema suggerito dalla commissione Europea per determinare l’importo dell’indennità ed ha liquidato per un rapporto di lavoro di breve durata, una somma pari ad € 11.900,00 contro € 6.300,00 previsti dagli AA.EE.CC, con una motivazione dettagliata e giuridicamente interessante. Auspichiamo che altri giudici del lavoro dimostrino maggiore coraggio e comincino ad utilizzare questo metodo di calcolo che oltre a dare certezze sui conteggi, avvicina l’agente commerciale Italiano ai colleghi europei.
Gianni Di Pietro
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